Citazione Originariamente Scritto da Uncle Scrooge Visualizza Messaggio
Ho quotato la sola parte del post che mi è sembrata avere una parvenza di risposta alle nostre (contraddittorie????) osservazioni.

L'ammettere che il CONTENUTO sia utile non contraddice il fatto che la FORMA ne renda difficile la comprensione da parte del pubblico.
Il fatto che sicuramente otterrai indennizzi, ancora, non contraddice la medesima critica riguardo la forma.
Nessuno ha detto che scrivi da somaro patentato, ma è proprio il linguaggio troppo (ricercatamente e inutilmente) forbito a rendere pedante la lettura dell'utile contenuto... dunque ancora non si contraddice la suddetta critica sulla forma.
Oltre al fatto che, nonostante la ricercatezza, di errori grammaticali sparsi qua e là se ne trovano sempre (come con tutti, sia chiaro... nessuno è perfetto).

IMHO significa "In My Humble Opinion" (secondo la mia modesta opinione)... espressione che probabilmente non vedremo mai scritta in un tuo post non tanto perché ne ignorassi l'esistenza ma piuttosto perché la modestia non sembra appartenerti.

Riguardo le sottolineature e i grassetti, essi esistono per essere usati. Ma se mi sottolinei il 90% di un testo, per assurdo risaltano maggiormente le parti non sottolineate e si rende ancora più difficoltosa la lettura (imho).

Non so se in ambito giuridico i paroloni e le scritture chilometriche aiutano a "rimbambire" l'avversario in modo da metterlo in difficoltà... ma francamente, adesso comincio a capire perché le tempistiche burocratiche e legali sono sempre tanto lunghe.
Evidentemente agli uomini di legge servono 100 righe per esprimere quello che si può scrivere in 1 (non è che manchi il dono della sintesi, è che c'è proprio un vizio di verbosità).
Hai "quotato" quella sola parte del post..., unicamente perche', senza vis polemica ( ma limitandomi a constatare oggettivamente e terzamente il sostanziale contenuto di tutte le Vs successive repliche ), su tutta la rimanente e preliminare parte di detto post ( che tanto per intenderci va da "Sire a.....novanta?)" ne' Tu e ne' gli altri sommi interlocutori, presumibilmente disponevaTe di argomenti controdeduttivi concreti, effettivi, sostanziali e pertinenti da opporre a quanto da me motivatamente e specificamente eccepito ( in tale preliminare parte del post, da Te non quotata ) in ordine ad alcuni affrettati e vacui apodittici rilievi mossimi in precedenza ( uno su tutti, quello, infondato, di aver asseritamente violato regole di privacy e/o riservatezza su dati sensibili, per lo piu' riguardanti il sottoscritto scrivente!! ).

Di converso, sulla restante parte finale del mio post ( piu' generica e riepilogativa ) che Tu hai quotato, non posso che prender nota ( sempre, beninteso, con il massimo riguardo ) dei vuoti contorsionismi dialettici e luogocomunici ( a volte contraddittori, a volte neganti le oggettive evidenze e cioe' i contenuti sostanziali delle mie repliche, da Te invece liquidati come "parvenza" di risposta!!! ) e della sostanziale inconsistenza e non specificita' delle cortesi controrepliche Tue e degli altri gentili interlocutori.

In sintesi e replicando anche all'ultima parte del Tuo post ( su cui, mi rivolgo a Te Max De Planazio, la tattica giuridico-legale "rimbabitoria" non ci azzecca una benemerita!! ), rammento a Voi tutti che nel presente forum e, segnatamente, nel thead che mi concerne, si disquisiva in tema di reclami contrattuali e poi, in sede contenziosa, corecomica, agicomica ( ed, eventualmente, giudiziaria ) da parte di ogni potenziale utente/consumatore di servizi di telefonia.
Il che', avendo natura contrattuale e traendo origine da un contratto e sfociando, poi, in un vero e proprio contenzioso ( prima bonario, poi, eventualmente, formale ) tra utenti ed operatori telefonici, richiede ovviamente per contratto e per legge ( sostanziale ed, eventualmente, procedurale ) l'utilizzo e l'adozione di particolari formule ed espressioni tecnico/giuridiche ( in pratica, quelle da Voi irrazionalmente, miopemente e contraddittoriamente "liquidate" come verbose, auliche, prolisse, incomprensibili, rimbambitorie e/o forbite!! ).
Diversamente opinandosi, e' perfettamente inutile che Vi lamentiaTe vuotamente ed inconsistentemente dei piccoli e/o grandi arbitri subiti ad opera dei suddetti operatori telefonici se non prendeTe preliminarmente coscenza che se e quando aveTe intenzione di far valere i Vs. diritti lesi da Costoro, doveTe ritualmente e correttamente, nonche' tempestivamente, motivatamente e compiutamente ( e non sinteticamente, evasivamente ed apoditticamente ) esercitare i Vs. diritti al reclamo ( primo ) ed all'instaurazione di un pertinente ed esaustivo contenzioso ( eventualmente in seguito )!
Quindi, trattasi non di tattica del pretestuoso "sfinimento rimbabitorio" dialettico verso la controparte o verso l'organo giudicante il contenzioso da Voi instaurato, ma di mera necessita' di rispettare le ben note elementari regole basilari di rituale, corretta, completa, pertinente, specifica e motivata redazione dei Vs reclami e delle successive Vs istanze e/o atti di instaurazione dei contenziosi ad essi inerenti!
Infatti, a differenza del rito penale ( in cui, tranne alcuni proc.ti a querela di parte, si procede d'ufficio ed, in sede decisoria, si applicano d'ufficio alcuni principi a salvaguardia ad es. del "favor rei" ), in tutti i riti civilistici ( tra cui rientrano i contenziosi in materia di consumo e, segnatamente, i preliminari reclami e, poi, i proc.ti definitori ex. art. 84 cce in Agcom ed, a maggior ragione, le azioni davanti i Giudici ordinari civili su tali questioni ) vigono i principi:
dispositivo,
della domanda,
della obbligatoria necessita' ( a pena di nullita' ai sensi od in analogia agli artt. 163 nn. 3 e 4 e 164 cpc ) di motivare specificatamente e compiutamente tale domanda ( cioe' nel caso di specie: le Vs. richieste prima agli operatori e, se non accolte, poi agli organi giudicanti arbitrali o proc.li )
e della corrispondenza del "PRONUNCIATO" ( cioe', nei casi di specie, della pronuncia e coeve motivazioni dell'organo giudicante "agicomico" o processuale ) ESCLUSIVAMENTE al ritualmente e motivatamente "CHIESTO" ( cioe', nei casi di specie, ESCLUSIVAMENTE a quanto da Voi chiesto nei confronti degli operatori in modo preciso, compiuto, non sintetico, non generico e soprattutto in modo MOTIVATO! ).

Le novelle entrate in vigore nel 1995 e nel 2006 del codice di procedura civile ( che funge da punto di riferimento diretto e/od analogico - in base alle disposizioni preliminari al cod. civile - per regolamentare in via integrativa anche i riti arbitrali come ad es. quello "agicomico" in materia di contenzioso tra utenti ed operatori ) hanno ancor di piu' sanzionato di nullita' ed inammissibilita' le domande di natura contenziosa che, a causa del falso, banale e luogocomunico mito della "sinteticita'", non presentino DALL'ORIGINE - essendone per lo pu' inammissibile la loro successiva integrazione! - siffatti requisiti di completezza, specificita' e di motivazioni ( con particolare riferimento ai titoli giuridico/contrattuali o legali - le cosiddette causae petendi - sulla cui base si chiede/rivendica un qualcosa - il cosi'ddetto petitum mediato - tramite un provv.to di un organo terzo giudicante - il cosiddetto petitum immediato ) congruamente, specificatamente ed esaurientemente illustrate anch'esse con l'atto instaurativo del contenzioso!

E', pertanto, del tutto palese che, ove continuiaTe luogocomunicamente, stereotipatamente e del tutto fuori fase ad illuder Voi stessi e Chi Vi legge di poter far valere SINTETICAMENTE i Vs. diritti di utenti/consumatori in qualunque settore della vita quotidiana in modo approssimativo, incompleto, superficiale e/o "de relato" e senza illustrare in modo completo, specifico, diretto e non generico ogni motivazione e titolo giuridico/contrattuale e/o legale in base alla quale la Vs. richiesta/domanda possa essere accolta, ebbene continuereTe a fare il "gioco" delle Vs controparti ( nel caso di specie, gli operatori ) e la "comodita'" degli organi Giudicanti agicomici e processuali che quelle Vs. richieste e domande ( pur in astratto legittime e condivisibili ) ma non specificatamente e non esaustivamente motivate, o non le esamineranno del tutto ( non considerandole ne' ritualmente e ne' specificatamente "domandate" ) o, comunque, le disattenderanno e riterranno inammissibili o nulle ( per palese genericita', carenza di specificita' e sintesi approssimativa di deduzione e/o di motivazione delle stesse "domande", classico vizio di nullita' dell'"editio actionis" ai sensi e/o in analogia degli artt. 163 e 164 cpc! ).

Su questo, nella sostanza, la mia improvvisata discesa forumistica intendeva aprirVi occhi e coscenze, nel consigliarVi di dismettere banali luoghi comuni che, di fatto, agevolano solo le Vs controparti ( perche' anche in un bonario e non litigioso ambito contrattuale privato come quello di utenza telefonica post o prepagata, sempre di due controparti con, in origine, pari ed equilibrati diritti ed oneri, si tratta! ) e di essere piu' ritualmente e sollecitamente operativi e compiuti nell'esercizio concreto dei Vs diritti.

E Tu, Max3 De Planazio, che ben conosceVi in origine come la penso e le utili e concrete finalita' di interesse generale dei miei interventi, avresTi ben ed opportunamente potuto prender meno timida e luogocomunica posizione al riguardo. Ma si sa che il....coraggio.....( pensaci Te..., "VediTu!!!!! )

Stamattina avevo fatto le sette ca. co "e femmine" by night..., beh una volta tanto cio' e' funzionale a ritualizzare anche i mattutini orari di inserimento del mio chilometrico "contropost" ora che si son fatte le otto e ventotto....

Questo e' il tutto