Hai "quotato" quella sola parte del post..., unicamente perche', senza vis polemica ( ma limitandomi a constatare oggettivamente e terzamente il sostanziale contenuto di tutte le Vs successive repliche ), su tutta la rimanente e preliminare parte di detto post ( che tanto per intenderci va da "Sire a.....novanta?)" ne' Tu e ne' gli altri sommi interlocutori, presumibilmente disponevaTe di argomenti controdeduttivi concreti, effettivi, sostanziali e pertinenti da opporre a quanto da me motivatamente e specificamente eccepito ( in tale preliminare parte del post, da Te non quotata ) in ordine ad alcuni affrettati e vacui apodittici rilievi mossimi in precedenza ( uno su tutti, quello, infondato, di aver asseritamente violato regole di privacy e/o riservatezza su dati sensibili, per lo piu' riguardanti il sottoscritto scrivente!! ).
Di converso, sulla restante parte finale del mio post ( piu' generica e riepilogativa ) che Tu hai quotato, non posso che prender nota ( sempre, beninteso, con il massimo riguardo ) dei vuoti contorsionismi dialettici e luogocomunici ( a volte contraddittori, a volte neganti le oggettive evidenze e cioe' i contenuti sostanziali delle mie repliche, da Te invece liquidati come "parvenza" di risposta!!! ) e della sostanziale inconsistenza e non specificita' delle cortesi controrepliche Tue e degli altri gentili interlocutori.
In sintesi e replicando anche all'ultima parte del Tuo post ( su cui, mi rivolgo a Te Max De Planazio, la tattica giuridico-legale "rimbabitoria" non ci azzecca una benemerita!! ), rammento a Voi tutti che nel presente forum e, segnatamente, nel thead che mi concerne, si disquisiva in tema di reclami contrattuali e poi, in sede contenziosa, corecomica, agicomica ( ed, eventualmente, giudiziaria ) da parte di ogni potenziale utente/consumatore di servizi di telefonia.
Il che', avendo natura contrattuale e traendo origine da un contratto e sfociando, poi, in un vero e proprio contenzioso ( prima bonario, poi, eventualmente, formale ) tra utenti ed operatori telefonici, richiede ovviamente per contratto e per legge ( sostanziale ed, eventualmente, procedurale ) l'utilizzo e l'adozione di particolari formule ed espressioni tecnico/giuridiche ( in pratica, quelle da Voi irrazionalmente, miopemente e contraddittoriamente "liquidate" come verbose, auliche, prolisse, incomprensibili, rimbambitorie e/o forbite!! ).
Diversamente opinandosi, e' perfettamente inutile che Vi lamentiaTe vuotamente ed inconsistentemente dei piccoli e/o grandi arbitri subiti ad opera dei suddetti operatori telefonici se non prendeTe preliminarmente coscenza che se e quando aveTe intenzione di far valere i Vs. diritti lesi da Costoro, doveTe ritualmente e correttamente, nonche' tempestivamente, motivatamente e compiutamente ( e non sinteticamente, evasivamente ed apoditticamente ) esercitare i Vs. diritti al reclamo ( primo ) ed all'instaurazione di un pertinente ed esaustivo contenzioso ( eventualmente in seguito )!
Quindi, trattasi non di tattica del pretestuoso "sfinimento rimbabitorio" dialettico verso la controparte o verso l'organo giudicante il contenzioso da Voi instaurato, ma di mera necessita' di rispettare le ben note elementari regole basilari di rituale, corretta, completa, pertinente, specifica e motivata redazione dei Vs reclami e delle successive Vs istanze e/o atti di instaurazione dei contenziosi ad essi inerenti!
Infatti, a differenza del rito penale ( in cui, tranne alcuni proc.ti a querela di parte, si procede d'ufficio ed, in sede decisoria, si applicano d'ufficio alcuni principi a salvaguardia ad es. del "favor rei" ), in tutti i riti civilistici ( tra cui rientrano i contenziosi in materia di consumo e, segnatamente, i preliminari reclami e, poi, i proc.ti definitori ex. art. 84 cce in Agcom ed, a maggior ragione, le azioni davanti i Giudici ordinari civili su tali questioni ) vigono i principi:
dispositivo,
della domanda,
della obbligatoria necessita' ( a pena di nullita' ai sensi od in analogia agli artt. 163 nn. 3 e 4 e 164 cpc ) di motivare specificatamente e compiutamente tale domanda ( cioe' nel caso di specie: le Vs. richieste prima agli operatori e, se non accolte, poi agli organi giudicanti arbitrali o proc.li )
e della corrispondenza del "PRONUNCIATO" ( cioe', nei casi di specie, della pronuncia e coeve motivazioni dell'organo giudicante "agicomico" o processuale ) ESCLUSIVAMENTE al ritualmente e motivatamente "CHIESTO" ( cioe', nei casi di specie, ESCLUSIVAMENTE a quanto da Voi chiesto nei confronti degli operatori in modo preciso, compiuto, non sintetico, non generico e soprattutto in modo MOTIVATO! ).
Le novelle entrate in vigore nel 1995 e nel 2006 del codice di procedura civile ( che funge da punto di riferimento diretto e/od analogico - in base alle disposizioni preliminari al cod. civile - per regolamentare in via integrativa anche i riti arbitrali come ad es. quello "agicomico" in materia di contenzioso tra utenti ed operatori ) hanno ancor di piu' sanzionato di nullita' ed inammissibilita' le domande di natura contenziosa che, a causa del falso, banale e luogocomunico mito della "sinteticita'", non presentino DALL'ORIGINE - essendone per lo pu' inammissibile la loro successiva integrazione! - siffatti requisiti di completezza, specificita' e di motivazioni ( con particolare riferimento ai titoli giuridico/contrattuali o legali - le cosiddette causae petendi - sulla cui base si chiede/rivendica un qualcosa - il cosi'ddetto petitum mediato - tramite un provv.to di un organo terzo giudicante - il cosiddetto petitum immediato ) congruamente, specificatamente ed esaurientemente illustrate anch'esse con l'atto instaurativo del contenzioso!
E', pertanto, del tutto palese che, ove continuiaTe luogocomunicamente, stereotipatamente e del tutto fuori fase ad illuder Voi stessi e Chi Vi legge di poter far valere SINTETICAMENTE i Vs. diritti di utenti/consumatori in qualunque settore della vita quotidiana in modo approssimativo, incompleto, superficiale e/o "de relato" e senza illustrare in modo completo, specifico, diretto e non generico ogni motivazione e titolo giuridico/contrattuale e/o legale in base alla quale la Vs. richiesta/domanda possa essere accolta, ebbene continuereTe a fare il "gioco" delle Vs controparti ( nel caso di specie, gli operatori ) e la "comodita'" degli organi Giudicanti agicomici e processuali che quelle Vs. richieste e domande ( pur in astratto legittime e condivisibili ) ma non specificatamente e non esaustivamente motivate, o non le esamineranno del tutto ( non considerandole ne' ritualmente e ne' specificatamente "domandate" ) o, comunque, le disattenderanno e riterranno inammissibili o nulle ( per palese genericita', carenza di specificita' e sintesi approssimativa di deduzione e/o di motivazione delle stesse "domande", classico vizio di nullita' dell'"editio actionis" ai sensi e/o in analogia degli artt. 163 e 164 cpc! ).
Su questo, nella sostanza, la mia improvvisata discesa forumistica intendeva aprirVi occhi e coscenze, nel consigliarVi di dismettere banali luoghi comuni che, di fatto, agevolano solo le Vs controparti ( perche' anche in un bonario e non litigioso ambito contrattuale privato come quello di utenza telefonica post o prepagata, sempre di due controparti con, in origine, pari ed equilibrati diritti ed oneri, si tratta! ) e di essere piu' ritualmente e sollecitamente operativi e compiuti nell'esercizio concreto dei Vs diritti.
E Tu, Max3 De Planazio, che ben conosceVi in origine come la penso e le utili e concrete finalita' di interesse generale dei miei interventi, avresTi ben ed opportunamente potuto prender meno timida e luogocomunica posizione al riguardo. Ma si sa che il....coraggio.....( pensaci Te..., "VediTu!!!!! )
Stamattina avevo fatto le sette ca. co "e femmine" by night..., beh una volta tanto cio' e' funzionale a ritualizzare anche i mattutini orari di inserimento del mio chilometrico "contropost" ora che si son fatte le otto e ventotto....
Questo e' il tutto



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