Valerio L.
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https://telegram.me/mondo3
Ma secondo te, ne varrebbe la pena???
A parte l'arrabbiatura, visto che 2 su 2 mi sa di presa per i fondelli, si potrebbe ricavare qualcosa chiamando il 133 dalla mia sim 4 stelle e provare a "trattare" qualcosa per disservizio??
Grazie.
Boh, per quanto mi riguarda sto avendo una pessima esperienza anche con il Corecom regionale: dopo il "fattaccio" dei Sony Ericsson W960i, pare che non mi vogliano più accettare le domande di conciliazione... allora successe per One Italia ora sono in ballo almeno 3 usim!
http://www.mondo3.com/forum/autorita...liazione.html#
Comunque segnalo che da una settimana mi è IMPOSSIBILE replicare e/o scrivere dall'area clienti in quanto ricompare sempre una pagina dove bisogna inserire dei consensi (solitamente appariva solo se si chiedeva di ricevere una copia della risposta mediante mail).
E' davvero una vergogna!
Nel frattempo ragazzi... devo informarvi di una tragica notizia![]()
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LA CARTA SERVIZI 2012 NON PREVEDE PIU' 6 EURO PER OGNI GIORNO DI RITARDO, MA 1 EURO FINO A 60 EURO ANNUI![]()
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ma mi sembra sparita la dicitura che escludeva i sabati, le domeniche ed i festivi dal conteggio dell'indennizzo, vero?
I rimborsi valgono anche per i fax inviati all'800179600 ???
Art. 24 - Indennizzi
Ritardo nell'attivazione del servizio base
2,00 € per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di 60,00 €
Sospensione o cessazione del Servizio
1,00 € per ogni giorno di indebita sospensione o cessazione fino ad un massimo di 60,00 €
Irregolare funzionamento dei servizi base
È forfettario di 10,00 €
Gestione risposta dei reclami
1,00 € per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di 60,00 € per anno
http://www.tre.it/assistenza/Assets/..._allegaDoc.pdf
Art. 9 - Addebiti e reclami
I Clienti hanno il diritto di presentare reclami e segnalazioni, senza oneri aggiuntivi, relativamente agli importi addebitati in fattura o sul credito residuo periscritto, per telefono (contattando il Customer Care ai numeri 133 o 139), via mail ramite la funzionalità "FAQ e Contattaci" dell'Area Clienti 133/139, disponibile dal sito internet www.tre.it o www.tre.it/business, accedendo all'Area Clienti 133 o 139 (area riservata ai Clienti registrati), o lettera raccomandata A/Rall’indirizzo Casella postale 133, 00173 Roma Cinecittà, a mezzo fax (al numero verde 800 179600 per i clienti consumatori o al numero verde 800 179800 per i clienti business, forniti dallo stesso Customer Care), entro 90 giorni dalla data di emissione della fattura contestata, salvo che tale fattura sia arrivata in ritardo e che tale circostanza sia dimostrabile. (...)
L'esito del reclamo sarà comunicato al Cliente, per iscritto, al massimo entro 45 giorni solari dal momento in cui il reclamo è pervenuto.
Se l’esame del reclamo da parte di 3 richiede un tempo maggiore, la Società informerà il Cliente, sempre entro 45 giorni, dei tempi necessari per la risposta. Nel caso in cui 3 non rispettasse i termini prefissati, il Cliente ha diritto agli indennizzi
previsti da questa Carta in ottemperanza all’art.4 comma 1 della Delibera 104/05/CSP.
http://www.tre.it/assistenza/Assets/..._allegaDoc.pdf
piccola nota, il valore massimo dei 60€ viene superato da qualunque giudice di pace, tribunale ordinario nonché Corecom/AGCOM in fase deliberativa ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della Delibera n. 179/03/CSP (che per gerarchia delle fonti ha prevalenza sulla contrattualistica 3) ...
tra i vari esempi di applicazione e "ratio" di mancata applicazione del limite c'è questo: http://www.consiglio.regione.toscana...zione_3_12.pdf La motivazione è chiara: "Si ritiene altresì che il computo della misura di tale indennizzo deve necessariamente prescindere dal limite massimo di euro 60,00 per anno previsto dal Codice di Condotta e Carta delle Garanzie della Clientela di H3G in quanto la relativa applicazione viola, in termini di adeguatezza, il principio di proporzionalità, quale corrispondenza dell’indennizzo erogato al pregiudizio subito, valutata sulla base di una serie di elementi di natura soggettiva, oggettiva e temporale, come la qualità e la quantità del servizio, il valore del canone corrisposto, la durata del disservizio, la natura del soggetto-utente (persona fisica/giuridica) che ha subito il pregiudizio ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della Delibera n. 179/03/CSP. "