piccola nota, il valore massimo dei 60€ viene superato da qualunque giudice di pace, tribunale ordinario nonché Corecom/AGCOM in fase deliberativa ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della Delibera n. 179/03/CSP (che per gerarchia delle fonti ha prevalenza sulla contrattualistica 3) ...
tra i vari esempi di applicazione e "ratio" di mancata applicazione del limite c'è questo: http://www.consiglio.regione.toscana...zione_3_12.pdf La motivazione è chiara: "Si ritiene altresì che il computo della misura di tale indennizzo deve necessariamente prescindere dal limite massimo di euro 60,00 per anno previsto dal Codice di Condotta e Carta delle Garanzie della Clientela di H3G in quanto la relativa applicazione viola, in termini di adeguatezza, il principio di proporzionalità, quale corrispondenza dell’indennizzo erogato al pregiudizio subito, valutata sulla base di una serie di elementi di natura soggettiva, oggettiva e temporale, come la qualità e la quantità del servizio, il valore del canone corrisposto, la durata del disservizio, la natura del soggetto-utente (persona fisica/giuridica) che ha subito il pregiudizio ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della Delibera n. 179/03/CSP. "