Citazione Originariamente Scritto da Marco Yahoo Visualizza Messaggio
La Polizia Postale? E perchè? Non si tratta di frodi via Internet...
Piuttosto, ho dimenticato di chiedervi i riferimenti normativi della stipula di contratti a mezzo telefono, in particolare l'articolo che prevede il successivo perfezionamento per iscritto.
Grazie!
Qui trovi una guida dettagliata: ADUC - La Scheda Pratica - Telefonia, Internet, tv a pagamento: regole e diritto di recesso per i contratti a distanza

Riporto il punto che può interessare di più:

Articolo 3 - FORNITURE NON RICHIESTE
Viene precisato, come gia' previsto dal codice del consumo all'art.57, che e' vietata la fornitura di beni o servizi di comunicazione elettronica (anche supplementari rispetto ad un contratto gia' attivo) quando questi non siano stati ordinati da parte dell'utente. Nello stesso modo, e' vietata anche la disattivazione non richiesta.
In tutti i casi, la mancata risposta dell'utente ad un'offerta NON significa consenso.

Nel caso venga attivato un servizio non richiesto non dev'essere preteso alcun pagamento, e i gestori devono, a loro spese e cura, ripristinare le condizioni tecniche e contrattuali preesistenti. L'utente/cliente non e' tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva.

La violazione di queste disposizioni comporta l'applicazione -nei confronti del gestore/fornitore- di una sanzione amministrativa pecuniaria variabile da euro 12.000 ad euro 250.000.