2.6 Alla luce di quanto sopra, i corrispettivi applicati al recesso che Sky introduce, a ridosso della legge n. 40/07, con le condizioni generali di abbonamento di aprile 2007 e che modifica[5] con le condizioni di abbonamento di giugno 2007 e successive, non adempiono all’art. 1 comma 3 della legge n. 40/07, in quanto non giustificati con voci di costo e correlate attività pertinenti al recesso.

2.7 La giustificazione dei costi sottostanti al recesso, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della legge n. 40, non può che essere determinata dal principio di pertinenza richiamato al precedente considerato 2.3. Infatti, se il recesso, dopo l’adozione della legge n. 40 articolo 1 comma 3, divenisse, ex novo,la sede di imputazione di costi non causati in via immediata e diretta dall’esercizio del medesimo, sarebbe possibile blindare tale esercizio con voci di costo eterogenee e dal perimetro, almeno potenzialmente, infinito. Un tale esito è chiaramente paradossale, ove conseguente ad una legge che, invece, come notato, promuove un recesso agevole, in un’ottica volta a favorire la libertà del consumatore e la concorrenza;

III

VALUTATA nei termini di cui ai sottoparagrafi seguenti la corretta applicazione del criterio di causalità tra i costi sostenuti e le attività che Sky svolge, in ragione e a seguito del recesso anticipato, sia in termini di pertinenza delle attività fornite per la finalizzazione del recesso, sia in termini di causalità dei costi attribuiti alle medesime attività:

[...]

3.2 In merito all’elenco delle attività d’inizio rapporto definito da Sky, si osserva, preliminarmente, che tali attività non sono originate, in alcun modo, dalla decisione dei clienti di recedere e, pertanto, non sono annoverabili tra le attività pertinenti al recesso. Sky ha sostenuto che gli abbonati non pagano all’inizio del rapporto contrattuale un corrispettivo in grado di remunerare i costi legati alle attività d’installazione dell’impianto satellitare, consegna e attivazione di decoder e smart card, poiché queste attività sono sussidiate attraverso i corrispettivi pagati dai clienti al momento del recesso.

3.3 Risulta, pertanto, evidente che il modello di prezzi di recesso, adottato da Sky nelle GCA contestate, è basato su una pratica di sussidi, dal quale si evince che non è rispettato il principio di causalità del ricavo e, conseguentemente, del costo dei singoli servizi offerti. Inoltre, quanto sopra rilevato, sia in merito ai sussidi incrociati sia all’identificazione delle attività pertinenti al recesso, descritti da Sky, è contrario alle regole di corretta imputazione dei costi e dei ricavi ai singoli servizi, secondo il principio di causalità.[6] Tale evidenza, di per sé, rende palesemente incongrua la giustificazione dei costi, che Sky è chiamata a fornire, allorquando pratica corrispettivi ai clienti finali, in sede di recesso.

3.4 Per quanto attiene le attività originate dalla conclusione del contratto, si desume, anche sulla base di quanto prodotto da Sky, che il perimetro del servizio di recesso si compone di due sub-servizi forniti alla stessa Sky: in un caso, dagli Sky Service e, in un altro, da una società di servizi logistici esterna. In particolare, i due sub-servizi hanno ad oggetto la gestione del decoder, consegnato dal cliente medesimo a Sky, alla fine del rapporto contrattuale. Una volta consegnato il decoder dal cliente, Sky paga un corrispettivo agli Sky Service per il ritiro del singolo decoder pari a 7,40 Euro. I decoder sono consegnati, poi, dagli Sky Service alla società di servizi esterna che cura la successiva logistica dei decoder, dietro il pagamento di un ulteriore corrispettivo, che varia tra 2,13 e 2,56 Euro, in funzione del tipo di imballaggio.
I corrispettivi pagati da Sky per la gestione esterna del decoder, alla fine del rapporto contrattuale, rappresentano un costo non evitabile e diretto nonché pertinente al recesso, poiché tale costo trova origine e causa nella decisione del cliente di recedere dal contratto stesso. Tali costi, infatti, sono puntualmente identificabili nei corrispettivi pagati da Sky agli Sky Service e alla società di forniture esterna per la ricezione e logistica dei decoder.
Non sono, invece, pertinenti al recesso le attività e i relativi costi di riparazione o di rigenerazione dei decoder, anche se consegnati dai clienti agli Sky Service a seguito di recesso. A questo proposito, si osserva, in primo luogo, che i decoder restituiti subiscono un’attività di aggiornamento effettuato da Sky al fine di essere reinseriti nel ciclo di forniture al proprio parco clienti esistente. E’, pertanto, evidente che l’attività di rigenerazione dei decoder deve essere annoverata come pertinente alle attività di inizio del rapporto contrattuale, poiché funzionale per il riutilizzo del decoder da parte di un altro cliente.