RITENUTO che i corrispettivi per recesso e i corrispondenti giustificativi di costo introdotti da Sky, come sopra descritti, siano contrari alla ratio della legge n. 40/07, volta a favorire, nei contratti per adesione, l’abbattimento di barriere all’uscita del contraente debole. Tali addebiti, infatti, gravano il recesso anticipato di oneri che, da esso non causati, finiscono per sussidiare le infrastrutture di accesso a favore dei soli abbonati non recedenti o recedenti alla scadenza contrattuale;
DATO ATTO che in data odierna, nell’ambito del procedimento sanzionatorio promosso con la già citata contestazione del 20 marzo 2008, notificata il successivo giorno 21, sono stati disposti approfondimenti, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del regolamento sulle procedure sanzionatorie (delibera n. 136/06 e successive modifiche), in merito al trattamento sanzionatorio concretamente applicabile all’illecito oggetto del procedimento, con l’effetto di determinare la proroga del termine prescritto per la sua conclusione;
RAVVISATA, peraltro, la necessità di intervenire sin d’ora sul piano prescrittivo, a tutela dei consumatori, affinché Sky Italia S.r.l. si attivi concretamente per l’adempimento degli obblighi previsti dall’art. 1, comma 3, della legge n. 40/2007, rimuovendo i costi attualmente addebitati agli utenti in caso di recesso che risultino ingiustificati alla luce delle considerazioni sopra svolte, sì da consentire l’effettiva applicazione dell’intervento legislativo sul punto e la piena attuazione dei diritti da questo attribuiti agli utenti;
RITENUTO al riguardo congruo prevedere per l’adempimento prescritto un termine di 60 giorni dalla notifica della presente delibera, tenuto conto del tempo trascorso dalla entrata in vigore della legge e della effettiva entità delle attività da compiere;
ORDINA Art. 1
alla Società SKY Italia S.r.l., con sede legale in Roma, via Salaria n. 1021 e sede operativa in Milano, via Piranesi n. 46, ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 2 aprile 2007, n. 40:
1di addebitare all’abbonato che esercita il recesso un importo complessivo non superiore alla somma tra: (1) il corrispettivo pagato da Sky agli Sky Service per il ritiro del singolo decoder e (2) i corrispettivi pagati da Sky alla società fornitrice di servizi di logistica integrata per il recupero del decoder presso gli Sky Service, nonché per il suo invio al CAT ed il successivo trasporto ai magazzini Sky (costi, quelli di cui ai punti 1 e 2, dichiarati dalla stessa Sky nell’allegato 7 alla propria memoria integrativa prodotta nell’ambito del procedimento sanzionatorio n. 9/08/DIT);
2 di non addebitare al cliente recedente alcun ulteriore importo, al di là di quelli di cui al precedente punto n. 1;
3 di adeguare le previsioni delle proprie Condizioni Generali di Abbonamento e Carta dei Servizi alle indicazioni contenute nel presente ordine, indicando dettagliatamente le spese richieste agli utenti recedenti, nel rispetto dei limiti qui fissati;
4 di fare ricorso ai più efficaci mezzi di comunicazione pubblicitaria per rendere edotta l’utenza circa l’attuazione degli adempimenti di cui al presente ordine;