B) Sempre preliminarmente nel merito del contenzioso, Si chiede, in ogni caso, la corretta e doverosa applicazione da parte del responsabile del procedimento e dell'Agcom adita dell’art. 35 comma 2° Del Codice del Consumo che, in caso di dubbi interpretativi che possano motivatamente e credibilmente insorgere sulle questioni controverse anche nel presente tipo di contenziosi ex art. 84 cce su contratti a prestazioni corrispettive concernenti un consumatore, come il sottoscritto istante, prescrive che l’Organo decisorio stragiudiziale o giudiziale sia comunque sempre obbligato e tenuto a far prevalere, in sede decisoria e, quindi, anche istruttoria e probatoria, la tesi e soluzione interpretativa e, quindi, decisoria, piu' favorevole e vantaggiosa proprio per il consumatore e non certamente per l'operatore telefonico controparte.
Ed in applicazione di detto principio della prevalenza e quindi della doverosa applicazione della soluzione piu' favorevole al consumatore sancito dall’art. 35 comma II cod. del consumo e del gia’ richiamato principio “tempus regit actum” di cui all’art. 11 delle disp. prel. del codice civile, Si chiede, inoltrelegittimamente la doverosa e ineludibile applicazione da parte dell’Agcom adito, nel presente contenzioso, nella quantificazione e determinazione di ogni tipo di indennizzo richiesto dall’istante ( ed allo stesso riconosciuto dovuto ) del tutt’oggi vigente parametro indennizzatorio minimo illimitato di sei euro al giorno elaborato e statuito da anni da numerose delibere della stessa Agcom a carico di H3g spa ( quali ad esempio le nn. 19 08, 38 09, 124 07, 28 09 cir et cet…) in corretta applicazione del principio di congruita’, adeguatezza e ragionevolezza degli indennizzi dovuti agli utenti quale prescritto dall’art. 11 comma II della delibera Agcom 179 03 csp e che era ed e’, del resto, il parametro indennizzatorio illimitato vigente nella subiecta materia ( inclusa quella del fondamentale diritto degli utenti all'indennizzo illimitato di euro sei al giorno per la illegittima mancata gestione e risposta scritta e esaustiva ai reclami degli utenti di h3g medesimi ) alla data dei vari inadempimenti e scorrettezze contrattuali commessi dal nominato gestore e a loro tempo reclamati il [mettere data del reclamo] dall’odierno istante.