nel presente contenzioso, quali corretti presupposti e metodologie procedurali, probatorie ed istruttorie e di interpretazione del diritto sostanziale, conformi ad un’altrettanto corretta e rituale applicazione diretta e/o analogica di norme procedurali e sostanziali, principi codicistici ( procedurali, civilistici ed in materia di tutela dei consumatori ) e giuridico contrattuali e giurisprudenziali ( di merito e legittimita’ ) e delibere Agcom,
l’istante PRECISA PRELIMINARMENTE A CODESTA AGCOM adita QUANTO SEGUE:
A) Nel merito del contenzioso, si contesta integralmente in fatto ed in diritto ogni benche’ minima contraria argomentazione, tesi, affermazione, eccezione e richiesta procedurale e sostanziale di merito ed istruttoria scritta e/o orale che possa essere formulata della controparte H3g spa, siccome non veritiera, infondata, non conducente, non pertinente e non rilevante nello specifico odierno contenzioso e siccome in ogni caso non provata – tantomeno con la doverosa certezza documentale scritta – ai sensi dell’art. 2697 codice civile dalla pur a cio’ onerata controparte contrattuale H3g spa.
in ordine a tali oneri probatori contenziosi gravanti nella presente procedura definitoria ai sensi del generale principio dell’art. 2697 codice civile sulla sola controparte operatore telefonico e non sull’istante consumatore, tanto piu’ in tema di doverosa prova certa del pieno e corretto adempimento da parte del suddetto operatore di tutti gli oneri ed obblighi contrattuali che erano a Suo carico nell’ambito della fornitura corretta, completa e continuativa dei servizi contrattualmente previsti e nell’adempimento ad ogni onere ed incombente – anche preventivo – contrattuale e, quindi, nel caso di specie anche di quello non solo di fornire continuativamente e stabilmente all'utente il servizio di trasferimento di chiamate nonche' di preavvisare idoneamente, ma anche di motivare congruamente ed esaustivamente e preventivamente all’utente stesso eventuali temporanei disservizi dello stesso, nonche’ di quello della necessaria corretta e motivata esaustiva, completa e pertinente gestione e risposta SCRITTE - nei modi e termini di cui all’art. 8 c. 4 ed art. 11 c. 2 della delibera Agcom 179 03 csp e degli arttt. 22 e 25 c. 1 e 2 delle cgc - da parte DI TALE OPERATORE, dei conseguenti reclami e solleciti scritti e motivati dell’utente, si richiamano esplicitamente le sentenze della Cassazione n. 2387/04, n. 10313 / 2004 e, n. 947 / 2006,e le stesse delibere n. 4-10 cir, 10-05 cir e n. 10-03 cir, 86-09 cir, 55-09 cir, 38-09 cir, 86-08 cir e 72-08 cir dell’AGCOM , i cui principi, ovviamente, A MAGGIOR RAGIONE valgono in ordine alla prova a carico degli Stessi operatori telefonici in ordine a tutti i vari presupposti ed accadimenti ed ai doverosi oneri, obblighi ed incombenti della concreta e periodica esecuzione di un contratto sinallagmatico di somministrazione di utenza telefonica, gravanti sullo stesso operatore, ad es. ex art. 70 c. 4 cce, in caso di CONTESTATI INADEMPIMENTI CONTRATTUALI DEL SUDDETTO GESTORE NELLA FORNITURA DI SERVIZI QUAL IL TRASFERIMENTO DI CHIAMATE, come e’ avvenuto nel caso concreto oggi in esame.
Non solo, ma in particolare, la stessa piu’ recente delibera Agcom 04/10 cir ha fatto applicazione “dell’orientamento espresso della Suprema Corte (Cass. Civ. n.2387/04)”, secondo il quale “in tema di prova dell’inadempimento di un’obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, mentre il debitore convenuto è gravato dall’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l’inadempimento dell’obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento (anche per difformità rispetto al dovuto o anche per tardività dell’adempimento)gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto, esatto adempimento””,
E cio’, anche perche’ nel nostro ordinamento giuridico non e’ prevista e sarebbe inammissibile, tanto piu’ in materia contrattuale e di contratti stipulati dai consumatori su moduli predisposti preventivamente da operatori di telefonia, una irrituale inversione di tali oneri probatori a illegittimo ed indebito carico del contraente consumatore e che assurdamente ed inammissibilmente lo obbligasse a fornire la prova negativa di un fatto e cioe’ del non verificarsi dell’adempimento di obblighi, impegni ed oneri contrattuali sinallagnmatici e corrispettivi gravanti sulla controparte operatore telefonico!