H3G e il servizio di trasferimento chiamate
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H3G e il servizio di trasferimento chiamate

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  1. #1
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    Predefinito GU14 terza parte

    C) inoltre, a tutela del diritto di difesa e di quelli che potranno essere i diritti quesiti procedurali e sostanziali maturandi nelle more del contenzioso in favore dell’istante ed a carico dell’operatore controparte, , Si eccepisce e chiede sin d’ora al gent.mo responsabile delproc.to ed all’On. Agcom decidente, la declaratoria di tardivita’, irritualita’ ed irricevibilita’ di deduzione e di produzione, con conseguente integrale non esaminabilita’ nel presente contenzioso, di qualsiasi deduzione, eccezione, questione e richiesta difensiva, istruttoria e/o produzione di memorie e-o documentale che la controparte H3g spa possa proporre ed effettuare oltre il termine ultimo di rito che e’ rappresentato inderogabilmente, ai sensi del novellato art. 16 comma 2 e 15 comma III lettera f della delibera n. 173 / 07 CONS, dai termini in dette norme prescritti di trenta ( od inferiore ) e/o dieci giorni assegnati alle parti per le attivita’ precisative e di replica ivi disciplinate!
    Geoglobalfax

  2. #2
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    Predefinito GU14 parte finale

    Premessi i superiori corretti presupposti procedurali e sostanziali di rito, probatori, istruttori e di merito che dovranno ispirare la condotta di codesto On.le Agcom nel trattare e decidere il presente contenzioso tra utente ed operatore,
    venendo alla sostanza del contenzioso in discorso, si formulano e si motivano di seguito ed appresso le richieste e coeve motivazioni in fatto e giuridiche del sottoscritto istante utente [inserire nome utente]

    in applicazione del principio dell'applicazione, anche in caso di dubbi interpretativi, della soluzione piu' favorevole al consumatore obbligatoriamente sancito dall’art. 35 comma II cod. del consumo e del gia’ richiamato principio “tempus regit actum” di cui all’art. 11 delle disp. prel. del codice civile, Si chiede legittimamente, inoltre la doverosa ed ineludibile applicazione da parte delò’Agcom adito, nel presente contenzioso, nella quantificazione e determinazione di ogni tipo di indennizzo richiesto dall’istante ( ed allo stesso riconosciuto dovuto ) del tutt’oggi vigente parametro indennizzatorio minimo illimitato di sei euro al giorno elaborato e statuito da anni da numerose delibere della stessa Agcom ( quali ad esempio le nn. 19 08, 38 09, 124 07, 28 09 cir et cet…) in corretta applicazione del principio di congruita’, adeguatezza e ragionevolezza degli indennizzi dovuti agli utenti quale prescritto dall’art. 11 comma II della delibera Agcom 179 03 csp e che era ed e’, del resto, il parametro indennizzatorio illimitato vigente nella subiecta materia ( inclusa quella del fondamentale diritto degli utenti all'indennizzo illimitato di euro sei al giorno per la illegittima mancata gestione e risposta scritta e esaustiva ai reclami degli utenti di h3g medesimi ) alla data dei vari permanenti inadempimenti , voluti disservizi e scorrettezze contrattuali commessi dal nominato gestore e a loro tempo reclamati il [mettere data del reclamp] dall’odierno istante.

    Si chiede:
    1) il ripristino del trasferimento delle chiamate sulle utenze della presente controversia:
    2) Il pagamento di un indenizzo di 6 euro pro die a partire dal 3 ottobre 2007 (data di interruzzione del servizio senza che l’operatore ne abbia dato preavviso all’utenza) sino alla data della riattivazione del servizio;
    3) Il pagamento di 6 uro pro die dalla data di presentazione del reclamo fino alla data di riattivazione del servizio per la mancata gestione del reclamo da parte dell’operatore;
    4) Le spese sostenute per la presente controversia in modo forfettario di 300 euro;
    5) gli interessi legali maturati e maturandi.
    Geoglobalfax

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