H3G e il servizio di trasferimento chiamate - Pagina 13
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H3G e il servizio di trasferimento chiamate

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  1. #1
    Partecipante Mistico
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    Citazione Originariamente Scritto da Max3 Visualizza Messaggio
    Puoi riportare la lettera se vuoi.
    Concordo con te, ma la procedura individuale per i contenziosi è sempre quella della conciliazione + eventuale successivo GU14.
    La segnalazione all'Antitrust ha solo valore collettivo ma può capitare che in corso di pre istruttoria l'Autorità chieda spiegazioni al gestore sulla base delle segnalazioni ricevute...
    Comunque, è bene ricordare come si era pronunciata la stessa Autorità sul servizio "Conferenze" : Provvedimento n. 19351 del 23-12-2008 : il servizio se pubblicizzato (anche nel recente passato) deve poter essere attivo. Il gestore non ha informato i clienti e l'eventuale restrizione al servizio deve valere solo per chi ha commesso provati abusi e non per tutti i clienti.

    Ciao Max.
    Ma certo...lo so che per i contenziosi è quella della conciliazione + GU14, cosa che ho prontamente fatto.
    Ma non potevano rispondere negativamente alla mia segnalazione, è assurdo, non pretendevo che mi facessero riattivare il servizio (peraltro richiesto sul GU14), ma almeno confermare l'abuso perpetuato da h3g.
    Vedo se riesco a pubblicare uno screen della lettera che mi confermerai ha dell'assurdo.


  2. #2
    Partecipante Logorroico L'avatar di antani
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    Non funziona su altri numeri mobili, bene verso la segreteria e verso altri numeri fissi...
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  3. #3
    Partecipante Galattico L'avatar di geoglobalfax
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    Predefinito Gu14

    Compilate tutte le voci del GU14 che deve essere inviato ad Agcom, ricordo che alcuni Corecom hanno delega a decidere sugli GU14 in questo caso il modulo deve essere inviato al Corecom.

    Allegate sempre un vostro documento, il verbale di mancata conciliazione al Corecom o alla Camera di Commercio, la copia del reclamo inviato ad H3g, le pagine web che il servizio è offerto dall'operatore.

    Il testo che segue per ragioni di capienza viene spezzettato vi invito a correggere gli errori presenti ed a cambiare la parola Agcom in Corecom se l'istanza sarà decisa da quest'ultimo.

    per dubbi o info chiedete pure.

    Si ringrazia per la stesura della parte giuridica il prof. *********** ordinario di diritto *********** presso l'università di **********
    Geoglobalfax

  4. #4
    Partecipante Galattico L'avatar di geoglobalfax
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    Predefinito 1 parte GU14

    nel presente contenzioso, quali corretti presupposti e metodologie procedurali, probatorie ed istruttorie e di interpretazione del diritto sostanziale, conformi ad un’altrettanto corretta e rituale applicazione diretta e/o analogica di norme procedurali e sostanziali, principi codicistici ( procedurali, civilistici ed in materia di tutela dei consumatori ) e giuridico contrattuali e giurisprudenziali ( di merito e legittimita’ ) e delibere Agcom,

    l’istante PRECISA PRELIMINARMENTE A CODESTA AGCOM adita QUANTO SEGUE:

    A) Nel merito del contenzioso, si contesta integralmente in fatto ed in diritto ogni benche’ minima contraria argomentazione, tesi, affermazione, eccezione e richiesta procedurale e sostanziale di merito ed istruttoria scritta e/o orale che possa essere formulata della controparte H3g spa, siccome non veritiera, infondata, non conducente, non pertinente e non rilevante nello specifico odierno contenzioso e siccome in ogni caso non provata – tantomeno con la doverosa certezza documentale scritta – ai sensi dell’art. 2697 codice civile dalla pur a cio’ onerata controparte contrattuale H3g spa.
    in ordine a tali oneri probatori contenziosi gravanti nella presente procedura definitoria ai sensi del generale principio dell’art. 2697 codice civile sulla sola controparte operatore telefonico e non sull’istante consumatore, tanto piu’ in tema di doverosa prova certa del pieno e corretto adempimento da parte del suddetto operatore di tutti gli oneri ed obblighi contrattuali che erano a Suo carico nell’ambito della fornitura corretta, completa e continuativa dei servizi contrattualmente previsti e nell’adempimento ad ogni onere ed incombente – anche preventivo – contrattuale e, quindi, nel caso di specie anche di quello non solo di fornire continuativamente e stabilmente all'utente il servizio di trasferimento di chiamate nonche' di preavvisare idoneamente, ma anche di motivare congruamente ed esaustivamente e preventivamente all’utente stesso eventuali temporanei disservizi dello stesso, nonche’ di quello della necessaria corretta e motivata esaustiva, completa e pertinente gestione e risposta SCRITTE - nei modi e termini di cui all’art. 8 c. 4 ed art. 11 c. 2 della delibera Agcom 179 03 csp e degli arttt. 22 e 25 c. 1 e 2 delle cgc - da parte DI TALE OPERATORE, dei conseguenti reclami e solleciti scritti e motivati dell’utente, si richiamano esplicitamente le sentenze della Cassazione n. 2387/04, n. 10313 / 2004 e, n. 947 / 2006,e le stesse delibere n. 4-10 cir, 10-05 cir e n. 10-03 cir, 86-09 cir, 55-09 cir, 38-09 cir, 86-08 cir e 72-08 cir dell’AGCOM , i cui principi, ovviamente, A MAGGIOR RAGIONE valgono in ordine alla prova a carico degli Stessi operatori telefonici in ordine a tutti i vari presupposti ed accadimenti ed ai doverosi oneri, obblighi ed incombenti della concreta e periodica esecuzione di un contratto sinallagmatico di somministrazione di utenza telefonica, gravanti sullo stesso operatore, ad es. ex art. 70 c. 4 cce, in caso di CONTESTATI INADEMPIMENTI CONTRATTUALI DEL SUDDETTO GESTORE NELLA FORNITURA DI SERVIZI QUAL IL TRASFERIMENTO DI CHIAMATE, come e’ avvenuto nel caso concreto oggi in esame.
    Non solo, ma in particolare, la stessa piu’ recente delibera Agcom 04/10 cir ha fatto applicazione “dell’orientamento espresso della Suprema Corte (Cass. Civ. n.2387/04)”, secondo il quale “in tema di prova dell’inadempimento di un’obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, mentre il debitore convenuto è gravato dall’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l’inadempimento dell’obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento (anche per difformità rispetto al dovuto o anche per tardività dell’adempimento)gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto, esatto adempimento””,
    E cio’, anche perche’ nel nostro ordinamento giuridico non e’ prevista e sarebbe inammissibile, tanto piu’ in materia contrattuale e di contratti stipulati dai consumatori su moduli predisposti preventivamente da operatori di telefonia, una irrituale inversione di tali oneri probatori a illegittimo ed indebito carico del contraente consumatore e che assurdamente ed inammissibilmente lo obbligasse a fornire la prova negativa di un fatto e cioe’ del non verificarsi dell’adempimento di obblighi, impegni ed oneri contrattuali sinallagnmatici e corrispettivi gravanti sulla controparte operatore telefonico!
    Geoglobalfax

  5. #5
    Partecipante Galattico L'avatar di geoglobalfax
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    Predefinito Gu14 seconda parte

    B) Sempre preliminarmente nel merito del contenzioso, Si chiede, in ogni caso, la corretta e doverosa applicazione da parte del responsabile del procedimento e dell'Agcom adita dell’art. 35 comma 2° Del Codice del Consumo che, in caso di dubbi interpretativi che possano motivatamente e credibilmente insorgere sulle questioni controverse anche nel presente tipo di contenziosi ex art. 84 cce su contratti a prestazioni corrispettive concernenti un consumatore, come il sottoscritto istante, prescrive che l’Organo decisorio stragiudiziale o giudiziale sia comunque sempre obbligato e tenuto a far prevalere, in sede decisoria e, quindi, anche istruttoria e probatoria, la tesi e soluzione interpretativa e, quindi, decisoria, piu' favorevole e vantaggiosa proprio per il consumatore e non certamente per l'operatore telefonico controparte.
    Ed in applicazione di detto principio della prevalenza e quindi della doverosa applicazione della soluzione piu' favorevole al consumatore sancito dall’art. 35 comma II cod. del consumo e del gia’ richiamato principio “tempus regit actum” di cui all’art. 11 delle disp. prel. del codice civile, Si chiede, inoltrelegittimamente la doverosa e ineludibile applicazione da parte dell’Agcom adito, nel presente contenzioso, nella quantificazione e determinazione di ogni tipo di indennizzo richiesto dall’istante ( ed allo stesso riconosciuto dovuto ) del tutt’oggi vigente parametro indennizzatorio minimo illimitato di sei euro al giorno elaborato e statuito da anni da numerose delibere della stessa Agcom a carico di H3g spa ( quali ad esempio le nn. 19 08, 38 09, 124 07, 28 09 cir et cet…) in corretta applicazione del principio di congruita’, adeguatezza e ragionevolezza degli indennizzi dovuti agli utenti quale prescritto dall’art. 11 comma II della delibera Agcom 179 03 csp e che era ed e’, del resto, il parametro indennizzatorio illimitato vigente nella subiecta materia ( inclusa quella del fondamentale diritto degli utenti all'indennizzo illimitato di euro sei al giorno per la illegittima mancata gestione e risposta scritta e esaustiva ai reclami degli utenti di h3g medesimi ) alla data dei vari inadempimenti e scorrettezze contrattuali commessi dal nominato gestore e a loro tempo reclamati il [mettere data del reclamo] dall’odierno istante.
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  6. #6
    Partecipante Logorroico L'avatar di cucurillo
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    Citazione Originariamente Scritto da antani Visualizza Messaggio
    Non funziona su altri numeri mobili, bene verso la segreteria e verso altri numeri fissi...
    Quoto! Effettuata prova su 5 ricaricabili attivate tra il 2005 e il 2010
    LG G3 (D855) oramai quasi defunto!!! - Vodafone - Special 1000 7G

  7. #7
    Il Sire L'avatar di AndreA
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    sì, lo so che sei bravo e sai... ma visto che sempre più spesso noto che chi legge lo fa per sommi capi, ci tenevo a specificare sia la distinzione sia quel che dovremmo fare da clienti con il gestore stesso (io stesso due ore fa ero irraggiungibile e senza batteria )

  8. #8
    Partecipante Mistico
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    Ok, invio altro fax e inserisco quest'osservazione. Sono veramente ridicoli però, sembra che tra un funzionario e l'altro non si parlino, in che mani siamo !

  9. #9
    Partecipante Galattico L'avatar di geoglobalfax
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    Citazione Originariamente Scritto da zodiac Visualizza Messaggio
    Ok, invio altro fax e inserisco quest'osservazione. Sono veramente ridicoli però, sembra che tra un funzionario e l'altro non si parlino, in che mani siamo !
    lo devi scrivere in modo formale. io sottoscritto ................................ in riferimento al vs. provvedimento ......... del........... chiedo ai sensi della legge 241-91 (autotutela) di riconsiderare il vostro provvedimento per questi motivi:
    1) ......
    Geoglobalfax

  10. #10
    Partecipante Mistico
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    Citazione Originariamente Scritto da geoglobalfax Visualizza Messaggio
    lo devi scrivere in modo formale. io sottoscritto ................................ in riferimento al vs. provvedimento ......... del........... chiedo ai sensi della legge 241-91 (autotutela) di riconsiderare il vostro provvedimento per questi motivi:
    1) ......
    Grazie Geo, fatto. So che devono rispondere entro 30 gg, come se li rispettassero. Non ho cmq fiducia in questa gente,ma proprio no

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