il discorso di Piedone non fa una grinza, ha ragione al 100%. Se l'articolo uno definisce cosa si intende per credito residuo, nessuno puo' NEGARLO. Mi sa che ci hanno fregato bene bene....
il discorso di Piedone non fa una grinza, ha ragione al 100%. Se l'articolo uno definisce cosa si intende per credito residuo, nessuno puo' NEGARLO. Mi sa che ci hanno fregato bene bene....
Secondo me (e non solo secondo me) il suo discorso fa acqua da tutte le parti, e parte da basi sbagliate: Il Decreto Bersani non fa al caso nostro e non esiste tra l'altro solo l'articolo 1 di questa Delibera...
PS. Ma tu sei l'avvocato di Piedone? Ti consiglio di leggere queste discussioni e poi esprimere il tuo pensiero argomentandolo....:
http://www.mondo3.com/forum/showthread.php?t=24569
http://www.norimodulazioni.com/?q=node/18
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io intanto, comincio a traslocare tutta la famiglia a vodafone... (o avete consigli migliori?) poi la st+ si penserà per ultima... poi decido le 2 sim aziendali che sono con tre per prova cosa farne... male male userò il credito per chiamare fino al 2100...
Oggi mi chiama in ufficio una della tre che voleva fissarmi un appuntamento per il trasferimento di tutte le sim della mia azienda... io ero fuori, in ufficio le danno il mio cellulare, mi chiama, e mi chiede se poteva fissarmi un appuntamento con due consulenti... io nemmeno la faccio finire di parlare e le dico "no grazie", e lei "... ma come, perchè?" e io ... signorina oggi mi è arrivato un sms di rimodulazione di tutte le mie tariffe con voi... non mi sembra che sia serietà, e io con le società poco serie non ho voglia di perdere tempo... e lei" ah... grazie... scusi... buonasera.." -_-'
A'
io non la vedo come una vendetta, bensì un diritto... a me, utente con SuperTua+, l'autoricarica veniva riversata sul credito normale con tutti i vantaggi che ciò portava (pagamento opzioni, cambi piani, servizi, sms di beneficenza e così via).
Ora che intendo cambiare operatore perché sono cambiate le condizioni (non per mia volontà), esigo che la Tre mi restituisca il credito.
Mica se ho un conto in banca e desidero cambiare gruppo bancario (magari perché mi hanno cambiato il contratto), questi mi restituiscono i soldi al netto degli interessi che ho maturato!![]()
329 - TRE SuperTua+ 2008 con Chiama e VideoChiama un amico su Momodesign MD-1 NEW
320 - Wind Wind9 su Nokia 1100
Linee guida della Direzione tutela dei consumatori esplicative per l’attività di vigilanza da effettuare ai sensi dell’art. 1, comma 4, della legge n. 40/2007, con particolare riferimento alle previsioni di cui all’art. 1, commi 1 e 3, della medesima legge
(Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell’istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del n. 77 del 2.04.2007)
Premessa
La legge n. 40/2007, che ha convertito, con modifiche, il Decreto Legge n. 7/2007, all’art. 1, comma 1, prevede che “Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza delle tariffe, di garantire ai consumatori finali un adeguato livello di conoscenza sugli effettivi prezzi del servizio, nonché di facilitare il confronto tra le offerte presenti sul mercato, è vietata, da parte degli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, l'applicazione di costi fissi e di contributi per la ricarica di carte prepagate, anche via bancomat o in forma telematica, aggiuntivi rispetto al costo del traffico telefonico o del servizio richiesto. E' altresì vietata la previsione di termini temporali massimi di utilizzo del traffico o del servizio acquistato. Ogni eventuale clausola difforme è nulla e non comporta la nullità del contratto, fatti salvi i vincoli di durata di eventuali offerte promozionali comportanti prezzi più favorevoli per il consumatore”.
Il comma 3 del medesimo art. 1, inoltre, prevede che “I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell'operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni”.
La vigilanza sull’attuazione delle disposizioni sopra riportate, ai sensi del successivo comma 4, è attribuita all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con l’indicazione che le eventuali violazioni riscontrate sono da sanzionare ai sensi dell’art. 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificato dall'articolo 2, comma 136, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
In vista di tali competenze, con la determina n. 5/SG/2007 del 20 aprile 2007, è stata costituita sotto il coordinamento della Direzione Tutela dei Consumatori dell’Autorità un’apposita Unità di vigilanza per l’attuazione del decreto-legge n. 7/2007 convertito con modifiche dalla legge n. 40/2007 e degli articoli 70 e 71 del codice delle comunicazioni elettroniche.
Per il migliore svolgimento delle attribuzioni conferite, la Direzione Tutela dei Consumatori ritiene ora necessaria l’indicazione di specifiche “Linee guida” utili ad orientare l’attività da porre in essere.
In quest’ottica, fra le varie norme scaturenti dal testo, si ritiene opportuno riferirsi con maggiore attenzione a quelle relative al concetto di cosiddetto “credito residuo”, derivante dal combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’art. 1, nonché a quelle che disciplinano le modalità di esercizio delle facoltà di recesso e di trasferimento delle utenze nei contratti per adesione, sancite dall’art. 1, comma 3.
In relazione a ciascuna di tali norme, pertanto, le presenti Linee guida fissano alcuni principi utili per pervenire ad una migliore esplicazione del testo normativo che possa agevolare l’attività della Direzione, avendo riguardo anche alle finalità espresse dall’intero provvedimento legislativo, che testualmente consistono nel promuovere una maggiore ed effettiva concorrenza fra le offerte disponibili sul mercato, per rafforzare il diritto di scelta dei consumatori ed agevolare il passaggio fra i vari operatori, sancendo il divieto di previsioni contrattuali che, in sostanza, potrebbero trasformarsi in barriere o deterrenti per gli utenti al momento della scelta concorrenziale.
In sintesi, dunque, le Linee guida hanno il fine di illustrare l’ orientamento adottato dalla Direzione Tutela dei Consumatori, fermo restando che esse esprimono considerazioni a carattere generale che dovranno di volta in volta essere valutate alla luce delle specifiche risultanze istruttorie delle singole fattispecie concrete esaminate
Linee guida
1. Ambito di applicazione soggettivo dell’art. 1, commi 1 e 3, della Legge n. 40/2007
2. Credito residuo
- Le disposizioni di cui all’art. 1, commi 1 e 3, della legge n. 40/2007, per espressa previsione testuale si applicano agli “operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche”. L’ultimo capoverso del comma 1 è, invece, riferito ai soli “operatori di telefonia mobile”.
- L’attività della Direzione, pertanto, sarà costantemente espletata nei confronti di tutti gli operatori indicati, anche sulla base delle segnalazioni ricevute dagli utenti e dalle Associazioni di consumatori e utenti in relazione alle problematiche più frequenti e di maggiore impatto sul mercato.
- Si fa presente comunque che il trasferimento delle utenze è ad oggi possibile esclusivamente in caso di portabilità del numero e pertanto le relative disposizioni della Legge 40/2007 trovano applicazione nei confronti dei soli operatori di telecomunicazioni. Conseguentemente, le precisazioni delle presenti Linee guida sul punto riguardano esclusivamente il settore delle telecomunicazioni, mentre le restanti sono riferite in generale a tutti i settori indicati al punto 1.
- Nei settori dei contratti con gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, il cosiddetto “credito residuo” può essere definito come l’importo netto che in un dato momento del rapporto contrattuale tra l’operatore e il suo cliente, relativo all’acquisto di una carta ricaricabile prepagata o al pagamento di una ricarica, non risulta ancora essere stato speso dall’utente che lo ha anticipatamente corrisposto.
- Per i settori indicati, il combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’art. 1 della Legge n. 40/2007 sancisce inequivocabilmente il diritto degli utenti al riconoscimento del “credito residuo” e, nel settore delle telecomunicazioni, ove ad oggi è possibile il trasferimento delle utenze, anche alla sua trasferibilità fra gli operatori in caso di portabilità del numero.
La norma di cui al comma 1, infatti, prevede che nei contratti di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche è vietata la previsione di limiti temporali massimi di utilizzo del traffico telefonico o del servizio acquistato, così già logicamente implicando, quindi, il diritto degli utenti alla sopravvivenza del credito residuo rispetto all’eventuale scioglimento del rapporto contrattuale.
La norma di cui al successivo comma 3, poi, soprattutto, prevede nei contratti per adesione del settore la facoltà di recesso e di trasferimento delle utenze senza vincoli temporali o ritardi non giustificati, nonché senza spese non giustificate da costi dell’operatore.
Tale disposizione conferma in maniera inequivocabile la sopravvivenza del credito residuo rispetto allo scioglimento del rapporto contrattuale con il singolo operatore e comporta il diritto alla sua restituzione per l’utente che recede, oltre che alla sua portabilità nel caso di trasferimento delle utenze di telecomunicazioni.
La perdita dell’eventuale credito residuo, infatti, non può in alcun modo essere considerata una spesa giustificata da costi dell’operatore, come tale suscettibile di essere posta a carico degli utenti in caso di esercizio delle facoltà di recesso o di trasferimento: ciò anche perché una simile lettura potrebbe avere l’effetto di aggirare le finalità pro-concorrenziali espresse dalla Legge n. 40/2007 creando delle barriere alle scelte degli utenti, e sarebbe quindi ritenuta sotto ogni aspetto illegittima. D’altro canto, il disconoscimento del diritto dell’utenza al credito residuo equivarrebbe a disconoscere l’effetto della volontà negoziale dell’utente di recedere, differendone gli effetti in avanti nel tempo attraverso l’imposizione di un vincolo temporale non giustificato, con la conseguenza di violare la legge n. 40/2007 anche sotto questo profilo.- Pertanto, dal momento dello scioglimento del rapporto contrattuale per qualsiasi causa (ivi compresi i casi di esercizio del recesso, trasferimento dell’utenza presso altro operatore e risoluzione per inadempimento) l’utente ha diritto al riconoscimento dell’eventuale credito residuo.
- Nel settore specifico delle telecomunicazioni mobili, ove è possibile il trasferimento delle utenze, l’Autorità, già prima dell’entrata in vigore della legge n. 40 del 2007, avvalendosi di disposizioni normative di rango primario, che tuttavia non fornivano indicazioni specifiche sul tema del credito residuo, era già intervenuta in materia con la Delibera 19/01/CIR recante “Modalità operative per la portabilità del numero tra operatori di reti per i servizi di comunicazioni mobili e personali (Mobile Number Portability)” e con la Delibera 7/02/CIR recante “Disposizioni in materia di portabilità del numero mobile: fissazione delle condizioni economiche e di fornitura del servizio”, specificando, all’art. 2 di quest’ultimo provvedimento, le modalità di trattamento del credito residuo. In particolare l’Autorità aveva prescritto (art. 2, c. 1, delibera n. 7/02/CIR) che gli operatori aggiornassero le carte dei servizi entro 30 giorni dall’approvazione della delibera n. 7/02/CIR al fine di specificare le condizioni di trattamento del credito residuo nel caso di cessazione del rapporto contrattuale, anche in relazione alla richiesta di attivazione della prestazione di portabilità del numero.
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Ortodosso Apple Gran Sacerdote del rito Apple da Cupertino
Proverei col caos visto che l'ordine non ha funzionato.