[AGCOM] Rimodulazione del piano “Top 3 Privilege” e disamina della vessatorietà
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[AGCOM] Rimodulazione del piano “Top 3 Privilege” e disamina della vessatorietà

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  1. #10
    Partecipante Logorroico L'avatar di Max3
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    Citazione Originariamente Scritto da veditu Visualizza Messaggio
    partiamo da quello che ha scritto Agcom: tutto quello che riguarda il PREZZO è disciplinato dalla lettera o e non dalla lettera m.

    la telefonia è un settore molto particolare, poichè si compra un servizio. quando si sottoscrive un contratto prepagato - nei fatti - si sottoscrive una tariffa. cosa è una tariffa? una funzione (in senso matematico) tramite la quale ti scalano il credito.

    a mio avviso TUTTO quello che attiene a quella funzione riguarda il prezzo. quindi un gestore può tanto modificare la parte numerica della tariffa, quanto la modalità di tariffazione, rimanendo sotto "l'ombrello" della lettera o).
    Non sono d'accordo su questo, però accetto il tuo punto di vista.
    ora vengo alla tua domanda.
    la lettera m) è una regola che avrebbe difeso il consumatore di fronte a una modifica unilaterale volta ad allungare la durata di un contratto di comodato, o - prima che arrivasse Bersani - volta ad aumentare la penale per recesso anticipato.
    Anche su questo, accetto il tuo punto di vista ma non sono d'accordo: la lettera "m" non può essere svuotata del suo significato e ridursi a questi esempi sulla variazione della durata del comodato e sulla penale.

    Riporto le CGC:

    L’art. 22 delle condizioni generali di contratto di H3G stabilisce che "..qualora "3" proponga al Cliente modifiche ai Piani Tariffari che comportino un aumento dei corrispettivi dovuti dal Cliente stesso o, comunque, un incremento degli oneri economici previsti a suo carico, il Cliente potrà recedere dal rapporto inerente il Servizio interessato, dandone comunicazione a "3" mediante raccomandata a.r., entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma. Trascorso tale termine, le modifiche comunicate si intenderanno accettate dal Cliente."

    L' Agcom così scrive:

    La clausola in contestazione non sembra introdurre uno ius variandi suscettibile di spaziare sull’intero contenuto del programma negoziale. Il precetto negoziale esaurisce la sua efficacia nell’ammettere variazioni di costo del servizio pattuito, limitandosi cioè a consentire all’operatore di determinare unilateralmente un aumento di prezzo del servizio telefonico e riconosce, in siffatta evenienza, il diritto dell’utente di recedere dal contratto.

    Modificare la soglia minima di autoricarica,
    Modificare la modalità di fruizione dell' autoricarica
    Modificare il meccanismo di tariffazione delle telefonate
    ecc.

    sono elementi che spaziano ben al di là dell'aumento unilaterale del prezzo del servizio telefonico ( esempio aumento di alcuni centesimi al minuto del costo della telefonata).

    Ovviamente è un mio modesto parere...
    La palla passa nuovamente all' Agcom, a qualche G.d.P. e a qualche altro utente che vuole commentare...

    Ultima modifica di Max3; 20/09/2008 alle 17:50
    ...

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