Citazione Originariamente Scritto da Max3 Visualizza Messaggio
Anche io concordo in linea di massima con l' Agcom.
Le mie conclusioni ( applicabili ad altri tipi di rimodulazione) prendono spunto proprio da quanto dichiara l' Agcom stessa.
Quindi, a parer mio, non sono in realtà "mie conclusioni", ma semplicemente diretta conseguenza dell'analisi dell' Authority.
Max, occhio a non mettere in bocca ai giudici cose che non hanno scritto. Distingui sempre quello che scrivono da quello che tu desumi. Potresti prendere certi "schiaffoni" in giudizi successivi

Non sono d'accordo: un conto è il prezzo finale, ad esempio:il costo al minuto delle telefonate, lo scatto alla risposta, il costo degli sms...un conto è l'offerta nei vari elementi: tipologia di tariffazione, autoricarica associata al piano ecc.
Ti faccio un esempio bancario.
Avrebbe senso una norma che ritiene perfettamente legittimo dimezzare il tasso di interesse attivo del tuo conto ma che riteneresse assolutamente vietato (addirittura vessatorio!) passare da un interesse semplice a uno composto?

Nell'interpretazione delle norme la ratio legis conta...

Ma che esempio hai fatto dai? non sono d'accordo ! Il tuo esempio non è pertinente...e poi bisogna anche vedere cosa prevede in questo caso il contratto di Sky....
Marco non arrampicarti sugli specchi...
Guarda che il mio esempio è più pertinente di quanto credi.
Nella tua interpretazione H3G può rimodulare solo i numeri (il costo dello scatto, il costo della tariffa al minuto, il costo degli SMS) e non può modificare tutto ciò che è non numerico (il metodo di tariffazione).

Il mio esempio di SKY si riferiva infatti a una rimodulazione "non numerica".

Il termine "prezzo" tuttavia non rimanda solo alla componente numerica di quello che tu devi corrispondere al fornitore del prodotto/servizio.

Allora rileggiti quanto sotto riportato ( dalla delibera Agcom) e rispondi poi alla mia domanda...

" Né si può ritenere, d’altronde, che il prezzo sia annoverabile tra quelle "caratteristiche del prodotto o del servizio" che sono prese in considerazione dal citato art. 33, comma 2, lett. m), che sancisce la presunta vessatorietà di tutte le clausole che abilitano a modificare unilateralmente tali elementi senza essere "accompagnate" dalla indicazione dell’apposito "giustificato motivo". All’elemento del prezzo è infatti dedicata la disposizione speciale della lettera o) dello stesso comma, che assume quindi valore prevalente e assorbente. "

Mi dici quali sono secondo te le "caratteristiche del prodotto o del servizio" che sono prese in considerazione, ovvero che possono rientrare nell' articolo 33, comma 2, lett. m) del Codice del Consumo?
No perchè a questo punto Marco, eliminiamolo pure questo comma 2 lettera m....
Massimo, di questi articoli ho discusso più di un anno fa proprio su questo forum. Puoi trovare tutta la mia posizione andandoti a spulciare la discussione.