
Originariamente Scritto da
Pearl
Veramente tu parti dal presupposto, personale, che quelle siano certamente clausule vessatorie mentre, come sappiamo bene, una stessa legge può essere interpretata in diversi modi. Ribadisco che finchè non ci sarà qualcosa di concreto la tua posizione vale esattamente come le altre. Se poi un domani ti verrà data ragione, meglio per voi.
DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2005, N. 206 e SS.MM.II
Parte III
Il rapporto di consumo
TITOLO I
Dei contratti del consumatore in generale
Articolo 33
Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore
1. Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un signifi cativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
2. Si presumono vessatorie fi no a prova contraria le clausole che hanno per oggetto,
o per effetto, di:
(ex multis)
d) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l’esecuzione
della prestazione del professionista è subordinata ad una condizione il cui
adempimento dipende unicamente dalla sua volontà;
e) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal
consumatore se quest’ultimo non conclude il contratto o recede da esso,
senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il
doppio della somma cor risposta se è quest’ultimo a non concludere il
contratto oppure a recedere;
f) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d’importo manifestamente
eccessivo;
g) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di
recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenereanche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto;
h) consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indetermi nato
senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa;
l) prevedere l’estensione dell’adesione del consumatore a clausole che non
ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto;
m) consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del
contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire,
senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso;
p) riservare al professionista il potere di accertare la conformità del bene
venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o confe rirgli
il diritto esclusivo d’interpretare una clausola qualsiasi del con tratto;
q) limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti
dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari o subordinare l’adempimento
delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalità;
È fatto salvo il disposto dell’articolo 1355 del codice civile.
Articolo 36
Nullità di protezione
1. Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle
mentre il contratto rimane valido per il resto.
2. Sono nulle le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per
oggetto o per effetto di:
a) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o
danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un’omissione
del professionista;
b) escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista
o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
c) prevedere l’adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha
avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto.
3. La nullità opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata
d’uffi cio dal giudice.
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Quindi, come spero di aver dimostrato in maniera "esplicita" (copiando e incollando la norma nel presente post) sei solo tu che parli a titolo "personale" e le (c.d.) clausole VESSATORIE non sono frutto di mera interpretazione ma puntualmente individuate nei modi e negli effetti legali.
Da qui in poi se la tua personale interpretazione della Legge è contraria a quanto sancito dalle norme, beh, è un problema tutto tuo.
LK