Ciao energianera. Non ho sforato il giga,sono stato attento. La velocità è lentissima da una settimana ormai. è da 2 anni che ho il contatto e non sono mai andato così lento....
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certo i pacchetti su megaupload :) coi colleghi olandesi :)
Ma fammi il piacere ci sono 20mila sistemi diversi di scaricare i pacchetti che non siano quelli con megaupload e fileshare e/o jdownloader.
Con una chiavettà... ma pensi (o pensate) che siano tutti stupidi po nerd chi vi legge?
Va assolutamente messo unlimite come fa wind.
E sicuramente per gente come voi lo faranno (gia un limite con le nuove attivazioni lo hanno messo).
Alla fine atteggiamenti simili nuociono a tutti
@energianera
@Pearl
@cioculetsv
Il nocciolo della questione è che ha ragione Energianera: non solo la H3G "sarebbe" obbligata per "trasparenza" ma ci sarebbe anche un (inutile) vincolo contrattuale da considerare. C'è da dire che il Codice prevede espressamente che: tutte le clausule (c.d.) vessatorie, come quella che ci occupa, non solo debbono essere ben esplicitate al cliente ma anche oggetto di specifica discussione con il soggetto che va a firmare il contratto (quindi noi). In mancanza di questi due criteri, le clausule sono "de jure" inapplicabili e considerate nulle.
Tant'è che, (ad es.) Wind, con il suo MEGA UNLIMITED ti dice chiaramente che -dopo 10GB di traffico la velocità sarà rallentata a 32kbps- e se tu vai ad acquistare l'offerta sai perfettamente cosa compri. Di contro, per riprendere il discorso di Pearl, dimostrare un malfunzionamento è difficile (non impossibile) e spesso gli utenti o "mollano" o non sono in grado di sostenere una chiara ed inconfutabile accusa alla TRE. Il punto della questione, quindi, è che viviamo in Italia. In qualsiasi altro paese civile la TRE avrebbe avuto ben altro che un forum a cui rendere conto.
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Citazione:
Originariamente Scritto da [B
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Originariamente Scritto da [B
Vedi Alimentari tu non sei solamente stupido, ma anche ignorante e, per questo motivo, fai solo tenerezza.
Stai li, sulla tua piccola tastiera, a scrivere frasi di cui non comprendi il significato ma, siccome le senti dire, le ripeti con la presunzione di averle cogitate. Il mio consiglio, è di iniziare a pensare con la tua testa, magari per ora, fai dei piccoli sforzi la mattina e poi la sera, prima di coricarti (oramai spossato).
Un buon punto di partenza potrebbe essere quello di andarti a cercare le Leggi (magari fallo fare ad un tuo amico) e di farti spiegare che da tempo, noi (tutti) paghiamo ilcompenso SIAE per copia privata acquistando un qualsasi supporto in grado di registrare dati.
La Copia Privata è il compenso che si applica, tramite una royalty sui supporti vergini fonografici o audiovisivi in cambio della possibilità di effettuare registrazioni di opere protette dal diritto d’autore. In questo modo ognuno può effettuare una copia con grande risparmio rispetto all’acquisto di un originale. (fonte: SIAE)
Quindi con tali diffamanti affermazioni sei tu a voler ledere i diritti degli utenti, già gabbati da un comportamento illegale del gestore. E sei tu a dover entrare nella BlackList
Un ultimo chiarimento.
Nerd è un termine della lingua inglese con cui tradizionalmente viene chiamato chi abbia una certa predisposizione per la ricerca intellettuale (magari associata ad una intelligenza superiore alla media) e sia al contempo solitario e con una più o meno spiccata predisposizione per l'asocialità. (fonte: Wikipedia)
Quindi è molto difficile che un NERD cada nei tuoi stessi errori.
Di fatto, a nome di tutti, sento comunque il bisogno di ringraziarti per il raro momento di ilarità che ci hai regalato.
LK
La tua è tutta teoria e rimarrà tale finchè qualche giudice non darà torto ad H3G. Fino ad allora la tua posizione varrà esattamente come la mia. La realtà è che finora nessuna compagnia, anche prima di prevedere un limite ben preciso, è stata sanzionata per questo.
Hai ragione, non è grottesco?
Di fatto, quello che io affermo, vale a dire la mia "teoria" sarebbe sancita dalla Legge europea e, per l'esattezza, dalla direttiva 93/13/CEE (1993)recepita dalla legge n. 52/96 e dall’art. 1469 sexies c.c., oggi trasfuso negli articoli 33 e 37 del codice del consumo.
Mentre la tua credo sia dettata più dalla mancanza di "sentenze" che applchino Leggi che già esistono da tempo.
Veramente tu parti dal presupposto, personale, che quelle siano certamente clausule vessatorie mentre, come sappiamo bene, una stessa legge può essere interpretata in diversi modi. Ribadisco che finchè non ci sarà qualcosa di concreto la tua posizione vale esattamente come le altre. Se poi un domani ti verrà data ragione, meglio per voi.
Veramente il corecom ci sta dando SEMPRE ragione.
Quindi c'è poco da interpretare.
La verità è che tre attua delle pratiche scorrette contando sul fatto che l'utente medio o non se ne accorge o non se la sente di ingaggiare battaglia.
DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2005, N. 206 e SS.MM.II1. Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un signifi cativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
Parte III
Il rapporto di consumo
TITOLO I
Dei contratti del consumatore in generale
Articolo 33
Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore
2. Si presumono vessatorie fi no a prova contraria le clausole che hanno per oggetto,
o per effetto, di:
(ex multis)
d) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l’esecuzione
della prestazione del professionista è subordinata ad una condizione il cui
adempimento dipende unicamente dalla sua volontà;
e) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal
consumatore se quest’ultimo non conclude il contratto o recede da esso,
senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il
doppio della somma cor risposta se è quest’ultimo a non concludere il
contratto oppure a recedere;
f) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d’importo manifestamente
eccessivo;
g) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di
recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenereanche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto;
h) consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indetermi nato
senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa;
l) prevedere l’estensione dell’adesione del consumatore a clausole che non
ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto;
m) consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del
contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire,
senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso;
p) riservare al professionista il potere di accertare la conformità del bene
venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o confe rirgli
il diritto esclusivo d’interpretare una clausola qualsiasi del con tratto;
q) limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti
dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari o subordinare l’adempimento
delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalità;
È fatto salvo il disposto dell’articolo 1355 del codice civile.
Articolo 361. Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle
Nullità di protezione
mentre il contratto rimane valido per il resto.
2. Sono nulle le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per
oggetto o per effetto di:
a) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o
danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un’omissione
del professionista;
b) escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista
o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
c) prevedere l’adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha
avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto.
3. La nullità opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata
d’uffi cio dal giudice.
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Quindi, come spero di aver dimostrato in maniera "esplicita" (copiando e incollando la norma nel presente post) sei solo tu che parli a titolo "personale" e le (c.d.) clausole VESSATORIE non sono frutto di mera interpretazione ma puntualmente individuate nei modi e negli effetti legali.
Da qui in poi se la tua personale interpretazione della Legge è contraria a quanto sancito dalle norme, beh, è un problema tutto tuo.
LK
Guarda, non voglio entrare in polemica con te. Mi sei anche simpatico.:)
Ma se tu mi dici che le mie sono interpretazioni "personali" mi piglia male...è come se affermassi che passare con il rosso non è una infrazione ma solo un modo di vedere le cose...
Di fatto la regola esiste, anche se a non tutti quelli che passano con il rosso arriva la multa a casa...