Negozio3 - pratiche commerciali scorrette?
Ieri ho ricevuto mail dall'Agcom:
Gentile utente,
Si desidera ringraziarla della segnalazione inviata perché le informazioni sulle problematiche degli utenti, rielaborate anche statisticamente, permettono a quest’Autorità di svolgere i propri compiti di regolamentazione, di vigilanza e di tutela in maniera sempre più adeguata alle esigenze dei destinatari
Nel merito di quanto da lei segnalato, ai sensi delle norme in materia di comunicazioni elettroniche, si consiglia di presentare formale e circostanziato reclamo - preferibilmente mediante raccomandata A/R o invio al numero di fax a ciò dedicato - all’operatore il quale è tenuto a rispondere al più tardi entro 45 giorni.
Se, decorso tale termine, l’operatore non accoglie il reclamo o non risponde, l’utente può attivare il tentativo di conciliazione (che è obbligatorio per legge prima di poter ricorrere al Giudice) per le controversie tra utenti e gestori di telecomunicazioni, utilizzando a tal fine un formulario ad hoc (Formulario UG) predisposto dall’Autorità e disponibile sul sito web all’indirizzo: http://www.agcom.it/operatori/operatori_utenti.htm
La domanda di conciliazione potrà essere proposta:
· ai Comitati Regionali delle Comunicazioni (CO.RE.COM), oppure
· alle Camere di Commercio territorialmente competenti, oppure
· agli organismi di conciliazione paritetica, costituiti dagli operatori con le associazioni di consumatori, oppure
· agli organismi di conciliazione in materia di consumo individuati ai sensi dell’articolo 141 del Codice del consumo, come previsto dall’articolo 13, comma 1, della delibera n. 173/07/CONS; fino all’individuazione di tali organismi sarà possibile altresì ricorrere agli organismi di conciliazione riconosciuti dal Ministero della Giustizia: http://www.giustizia.it/ministero/struttura/dipartimenti/elenco_conciliatori.htm)
Se la conciliazione ha esito positivo è redatto un verbale di conciliazione costituente titolo esecutivo, in cui si prende atto dell'accordo e la controversia si conclude.
Nel caso in cui il tentativo di conciliazione abbia esito negativo, l’utente può adire il giudizio civile o può chiedere alla scrivente Autorità di risolvere in via extragiudiziale la controversia ai sensi dell'art. 84 del Codice delle comunicazioni elettroniche: si tratta di un rito alternativo a quello civile previsto in cui l’Autorità può ordinare la restituzione e/o lo storno di somme non dovute e la liquidazione, se del caso, degli indennizzi previsti dalle condizioni contrattuali e dalle Carte dei servizi, fermo restando che la competenza a liquidare eventuali “danni” subiti dall’utente resta di competenza esclusiva della Magistratura ordinaria. In tale eventualità, per la modulistica ed i dettagli consulti nuovamente il sito web: http://www.agcom.it/operatori/operatori_utenti.htm.
Per ulteriori richieste di informazioni può rivolgersi al nostro servizio di Contact Center raggiungibile a mezzo email all’indirizzo info@agcom.it o a mezzo telefono –dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 14.00 - al numero verde 800 185060 (da rete fissa) o al numero geografico 081 750750 (da rete mobile).
Sperando di averle fornito utili indicazioni, si porgono distinti saluti
Contact Center
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Nell'oggetto della mail è riportato il riferimento: tk seguito da 5 cifre.