Citazione Originariamente Scritto da Piedone lo Sbirro Visualizza Messaggio
2. Credito residuo
  1. Nei settori dei contratti con gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, il cosiddetto “credito residuo” può essere definito come l’importo netto che in un dato momento del rapporto contrattuale tra l’operatore e il suo cliente, relativo all’acquisto di una carta ricaricabile prepagata o al pagamento di una ricarica, non risulta ancora essere stato speso dall’utente che lo ha anticipatamente corrisposto.
mi pare che quanto evidenziato in rosso chiarisca che il credito residuo è quello "relativo all'acquisto" o al "pgamento di una ricarica" e che comunque la somma debba essere "anticipatamente corrisposta" dall'utente.

Gli utenti hanno diritto alla restituzione del credito residuo così come definito sopra.

L'autoricarica non rientra in nessuna di queste categorie.....peratnto il credito da autoricarica non è "credito residuo" secondo quanto stabilito sopra e pertanto non deve essere restituito.
scusami Piedone: mi puoi spiegare allora il può?
Hai ragione se il testo dicesse "il credito residuo è bla bla bla"... ma visto che il testo dice "il credito residuo può essere bla bla bla", non esclude altre definizioni ma semplicemente indica una definizione generica che non può e non deve essere presa come assoluta.