Che meraviglia! La questione finalmente assume i suoi contorni prevedibili. Migliaia di righe di commento, regolamenti, circolari di chiarimento, richiami, circolari esplicative. Fantastico esempio di torta sbrisolona, i legislatori in Italia sono quasi tutti dei pasticceri sprecati.
Faccio una premessa: auguro ogni bene a coloro che cercano di fare valere il loro interessi. Lo stanno facendo nel miglior modo possibile in questa densa pastella di commi che citandosi si contraddicono. Complimenti davvero: sono stati capaci di trovare una linea di pensiero coerente, supportata da una rete di norme interpretabili a loro favore.
Hanno ragione. Così come ha ragione Piedone. Hanno ragione tutti.
Spiego perché dico questo, a parte la senilità. Scusate se sarà noioso.
Tutti aspettano il "pronunciamento" dell'AGCOM sulla questione specifica. Io ho timore che il tremendo copia-incolla gallico di Asterix sia GIA' (almeno in gran parte) ciò che tutti state aspettando...
Nel delineare la propria linea d'attacco, gli AntiRimodulazione allontanano il "Decreto Bersani" avvertendo pericolo, e proprio su delibere AGCOM basano i loro argomenti. Ottimo, se non fosse che a negare se stessa ci pensa... l'AGCOM, che di Bersani va a nutrirsi proprio sul tema specifico.
Leggete cosa c'è scritto qui:
"In quest’ottica, fra le varie norme scaturenti dal testo, si ritiene opportuno riferirsi con maggiore attenzione a quelle relative al concetto di cosiddetto “credito residuo”, derivante dal combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’art. 1, nonché a quelle che disciplinano le modalità di esercizio delle facoltà di recesso e di trasferimento delle utenze nei contratti per adesione, sancite dall’art. 1, comma 3."
Cioè: è l'AGCOM stessa che afferma che il "decreto" ridisegna il concetto stesso di credito residuo, concetto che è ora "derivante" (!) dal "combinato disposto" (ah, la tauromachia...) dei commi 1 e 3 del Bersanino.
Uhm... Ma si va anche oltre. Perchè all'art. 2 comma 2 di codeste linee guida si afferma:
"Per i settori indicati, il combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’art. 1 della Legge n. 40/2007 sancisce inequivocabilmente il diritto degli utenti al riconoscimento del “credito residuo” e, nel settore delle telecomunicazioni, ove ad oggi è possibile il trasferimento delle utenze, anche alla sua trasferibilità fra gli operatori in caso di portabilità del numero. [...]
Tale disposizione conferma in maniera inequivocabile la sopravvivenza del credito residuo rispetto allo scioglimento del rapporto contrattuale con il singolo operatore e comporta il diritto alla sua restituzione per l’utente che recede, oltre che alla sua portabilità nel caso di trasferimento delle utenze di telecomunicazioni."
Questo è molto importante. L''AGCOM sta affermando che è A CAUSA del disposto del decreto Bersani che, finalmente, il credito residuo non è più in capo a una struttura elettronica denominata SIM, che scade col credito, ma in capo alla persona. Per favore, leggiamo ora i commi 5, 6 e 7 del medesimo articolo. Non li riporto integralmente per carità di patria, ma attenti ai tempi verbali:
"[...] in merito al trattamento del credito derivante da offerte promozionali o altre forme equivalenti, l’Autorità aveva prescritto, sempre con la delibera n. 7/02/CIR, all’art. 2, c. 2, che i gestori di servizi mobili evidenziassero nelle carte dei servizi le eventuali restrizioni alla restituzione del credito accumulato in virtù delle offerte promozionali."
Trapassato remoto.
"Si ritiene quindi che, a seguito dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni legislative, gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche debbano oramai attivarsi... "
Disposizione per il futuro.
"[...] gli Uffici competenti interverranno nel breve periodo in tema sia di riconoscimento del credito residuo che di sua trasferibilità, [...]"
Futuro.
E' qui che Piedone ha ragione. La delibera n. 7/02/CIR, all’art. 2, c. 2, sanciva norme in merito al trasferimento del credito a nuovo gestore PRIMA che tale credito venisse ritenuto legato alla PERSONA, quando era ancora legato alla SIM, e scadeva, e si perdeva, etc.
L'AGCOM sente forte la necessità di ridefinire il concetto di credito residuo alla luce del Bersani, e lo ha fatto sopra, al comma 1 citato dal buon Piedone:
"Nei settori dei contratti con gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, il cosiddetto “credito residuo” può essere definito come l’importo netto che in un dato momento del rapporto contrattuale tra l’operatore e il suo cliente, relativo all’acquisto di una carta ricaricabile prepagata o al pagamento di una ricarica, non risulta ancora essere stato speso dall’utente che lo ha anticipatamente corrisposto."
L'ha detto l'AGCOM: il Bersani pone la necessità di ridefinire il concetto di "credito residuo", che "avevamo prescritto" fosse definito nelle carte dei servizi, prima. Ma ora, lo definiamo noi dell'AGCOM: importo NETTO relativo all'ACQUISTO!
E non so, ragazzi, se l'AGCOM vi ha fatto un buon servizio...
Spero per voi di sbagliare.
Un abbraccio
M