TRE: vado via.. e il credito viene con me
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TRE: vado via.. e il credito viene con me

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  1. #1
    Partecipante SUPER-BIG! L'avatar di Maigret
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    Che meraviglia! La questione finalmente assume i suoi contorni prevedibili. Migliaia di righe di commento, regolamenti, circolari di chiarimento, richiami, circolari esplicative. Fantastico esempio di torta sbrisolona, i legislatori in Italia sono quasi tutti dei pasticceri sprecati.

    Faccio una premessa: auguro ogni bene a coloro che cercano di fare valere il loro interessi. Lo stanno facendo nel miglior modo possibile in questa densa pastella di commi che citandosi si contraddicono. Complimenti davvero: sono stati capaci di trovare una linea di pensiero coerente, supportata da una rete di norme interpretabili a loro favore.

    Hanno ragione. Così come ha ragione Piedone. Hanno ragione tutti.

    Spiego perché dico questo, a parte la senilità. Scusate se sarà noioso.

    Tutti aspettano il "pronunciamento" dell'AGCOM sulla questione specifica. Io ho timore che il tremendo copia-incolla gallico di Asterix sia GIA' (almeno in gran parte) ciò che tutti state aspettando...

    Nel delineare la propria linea d'attacco, gli AntiRimodulazione allontanano il "Decreto Bersani" avvertendo pericolo, e proprio su delibere AGCOM basano i loro argomenti. Ottimo, se non fosse che a negare se stessa ci pensa... l'AGCOM, che di Bersani va a nutrirsi proprio sul tema specifico.

    Leggete cosa c'è scritto qui:

    "In quest’ottica, fra le varie norme scaturenti dal testo, si ritiene opportuno riferirsi con maggiore attenzione a quelle relative al concetto di cosiddetto “credito residuo”, derivante dal combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’art. 1, nonché a quelle che disciplinano le modalità di esercizio delle facoltà di recesso e di trasferimento delle utenze nei contratti per adesione, sancite dall’art. 1, comma 3."

    Cioè: è l'AGCOM stessa che afferma che il "decreto" ridisegna il concetto stesso di credito residuo, concetto che è ora "derivante" (!) dal "combinato disposto" (ah, la tauromachia...) dei commi 1 e 3 del Bersanino.

    Uhm... Ma si va anche oltre. Perchè all'art. 2 comma 2 di codeste linee guida si afferma:

    "Per i settori indicati, il combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’art. 1 della Legge n. 40/2007 sancisce inequivocabilmente il diritto degli utenti al riconoscimento del “credito residuo” e, nel settore delle telecomunicazioni, ove ad oggi è possibile il trasferimento delle utenze, anche alla sua trasferibilità fra gli operatori in caso di portabilità del numero. [...]
    Tale disposizione conferma in maniera inequivocabile la sopravvivenza del credito residuo rispetto allo scioglimento del rapporto contrattuale con il singolo operatore e comporta il diritto alla sua restituzione per l’utente che recede, oltre che alla sua portabilità nel caso di trasferimento delle utenze di telecomunicazioni."

    Questo è molto importante. L''AGCOM sta affermando che è A CAUSA del disposto del decreto Bersani che, finalmente, il credito residuo non è più in capo a una struttura elettronica denominata SIM, che scade col credito, ma in capo alla persona. Per favore, leggiamo ora i commi 5, 6 e 7 del medesimo articolo. Non li riporto integralmente per carità di patria, ma attenti ai tempi verbali:

    "[...] in merito al trattamento del credito derivante da offerte promozionali o altre forme equivalenti, l’Autorità aveva prescritto, sempre con la delibera n. 7/02/CIR, all’art. 2, c. 2, che i gestori di servizi mobili evidenziassero nelle carte dei servizi le eventuali restrizioni alla restituzione del credito accumulato in virtù delle offerte promozionali."

    Trapassato remoto.

    "Si ritiene quindi che, a seguito dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni legislative, gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche debbano oramai attivarsi... "

    Disposizione per il futuro.

    "[...] gli Uffici competenti interverranno nel breve periodo in tema sia di riconoscimento del credito residuo che di sua trasferibilità, [...]"

    Futuro.

    E' qui che Piedone ha ragione. La delibera n. 7/02/CIR, all’art. 2, c. 2, sanciva norme in merito al trasferimento del credito a nuovo gestore PRIMA che tale credito venisse ritenuto legato alla PERSONA, quando era ancora legato alla SIM, e scadeva, e si perdeva, etc.
    L'AGCOM sente forte la necessità di ridefinire il concetto di credito residuo alla luce del Bersani, e lo ha fatto sopra, al comma 1 citato dal buon Piedone:

    "Nei settori dei contratti con gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, il cosiddetto “credito residuo” può essere definito come l’importo netto che in un dato momento del rapporto contrattuale tra l’operatore e il suo cliente, relativo all’acquisto di una carta ricaricabile prepagata o al pagamento di una ricarica, non risulta ancora essere stato speso dall’utente che lo ha anticipatamente corrisposto."

    L'ha detto l'AGCOM: il Bersani pone la necessità di ridefinire il concetto di "credito residuo", che "avevamo prescritto" fosse definito nelle carte dei servizi, prima. Ma ora, lo definiamo noi dell'AGCOM: importo NETTO relativo all'ACQUISTO!

    E non so, ragazzi, se l'AGCOM vi ha fatto un buon servizio...

    Spero per voi di sbagliare.

    Un abbraccio

    M

  2. #2
    Partecipante Logorroico L'avatar di Max3
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    Citazione Originariamente Scritto da Maigret Visualizza Messaggio

    Hanno ragione. Così come ha ragione Piedone. Hanno ragione tutti.


    "[...] in merito al trattamento del credito derivante da offerte promozionali o altre forme equivalenti, l’Autorità aveva prescritto, sempre con la delibera n. 7/02/CIR, all’art. 2, c. 2, che i gestori di servizi mobili evidenziassero nelle carte dei servizi le eventuali restrizioni alla restituzione del credito accumulato in virtù delle offerte promozionali."

    Trapassato remoto.

    "Si ritiene quindi che, a seguito dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni legislative, gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche debbano oramai attivarsi... "

    Disposizione per il futuro.

    "[...] gli Uffici competenti interverranno nel breve periodo in tema sia di riconoscimento del credito residuo che di sua trasferibilità, [...]"

    Futuro.

    M
    E' un ulteriore invito: la 3 lo ha assolto solo con i nuovi piani e con i piani tariffari rimodulati: ha aggiornato infatti le "Condizioni Generali di Contratto" (edizione Giugno 2007)
    ma solo per questi piani...non lo ha fatto in passato....: leggi quì:
    http://www.mondo3.com/forum/showpost...7&postcount=46

    ...

  3. #3
    Partecipante Grafomane L'avatar di veditu
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    Ritengo molto interessante e puntuale, come sempre, l'intervento di Maigret.

    Nel delineare la propria linea d'attacco, gli AntiRimodulazione allontanano il "Decreto Bersani" avvertendo pericolo, e proprio su delibere AGCOM basano i loro argomenti. Ottimo, se non fosse che a negare se stessa ci pensa... l'AGCOM, che di Bersani va a nutrirsi proprio sul tema specifico.
    Maigret, perdonami...
    L'art. 70 comma 4 del codice delle comunicazioni elettronche che detta la disciplina dei "Diritti dell'utente" in caso di rimodulazione non è da considerare legge speciale rispetto al Decreto Bersani.

    Confronto tra recesso "alla Bersani" e un recesso "post-rimodulazione"
    • Caso: telefono sim-lock
    • Recedo "alla Bersani": il telefono rimane bloccato
    • Recedo "post-rimodulazione": il telefono viene sbloccato gratuitamente
    • Caso: contratto di comodato
    • Recedo "alla Bersani": devo pagare una penale
    • Recedo "post-rimodulazione": non devo pagare alcuna penale
    a mio avviso è evidente che il decreto Bersani non ha sostituito nè ha inteso ridisciplinare il diritto degli utenti in caso di rimodulazione.
    Ha semplicemente introdotto il diritto degli utenti di recedere in ogni momento (mentre prima ad esempio il contratto SKY si rinnovava di 12 mesi di 12 mesi).

    Mi pare ardito sostenere il contrario.

    Questo è molto importante. L''AGCOM sta affermando che è A CAUSA del disposto del decreto Bersani che, finalmente, il credito residuo non è più in capo a una struttura elettronica denominata SIM, che scade col credito, ma in capo alla persona. Per favore, leggiamo ora i commi 5, 6 e 7 del medesimo articolo. Non li riporto integralmente per carità di patria, ma attenti ai tempi verbali:
    In caso di rimodulazione questo diritto esisteva già.

    Trapassato remoto.

    Disposizione per il futuro.

    Futuro.
    verissimo.
    ma non dimentichiamoci che si tratta di linee guida per l'applicazione del decreto.

    trapassato ---> fotografa l'esistente
    futuro -------> detta le linee guida a cui gli operatori si devono adeguare

    comunque tutto sta in quello che abbiamo detto all'inizio.
    alle rimodulazioni si applica il Bersani? o le norme di favore?

    il resto è lana caprina.
    - Devi avere fiducia in me. - - Fiducia? Emiliy, sono un avvocato. Io fondo la mia vita sulla mancanza di fiducia negli altri. - (Duchesne)
    la "concorrenza perfetta" e' un concetto relativo; dipende dal punto di vista. Dal punto di vista di chi vende e' quando ci si divide il mercato.


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