Regolamentazione degli indennizzi da parte di Agcom - Pagina 6
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Regolamentazione degli indennizzi da parte di Agcom

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  1. #1

    Predefinito Servizi accessori

    Ma nei servizi accessori dell'art. 3 rientrano anche gli sms? Perché a me non hanno attivato un'opzione sugli sms e me li han fatti pagare tutti...Quindi devo calcolare 7.5 € o c'è il massimale dei 300 euro? Grazie a tutti

  2. #2
    Il Sire L'avatar di AndreA
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    per gli SMS singoli non c'è limite per l'errore, il limite è per i danni e/o ritardi

  3. #3

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    Cioè, io ho attivato un'opzione a pagamento per avere dei messaggi mensili gratis. Non me l'hanno attivata, anche se dopo qualche mese mi hanno stornato il costo dei messaggi. Ho richiesto di nuovo l'attivazione, ma ancora non me l'attivano. Secondo voi posso richiedere l'indennizzo dell'art. 3 di 7,5 euro al giorno?

  4. #4
    Partecipante Logorroico L'avatar di Max3
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    Citazione Originariamente Scritto da erro Visualizza Messaggio
    Cioè, io ho attivato un'opzione a pagamento per avere dei messaggi mensili gratis. Non me l'hanno attivata, anche se dopo qualche mese mi hanno stornato il costo dei messaggi. Ho richiesto di nuovo l'attivazione, ma ancora non me l'attivano. Secondo voi posso richiedere l'indennizzo dell'art. 3 di 7,5 euro al giorno?
    Gli indennizzi minimi di cui si parla si riferiscono solo alla definizione delle controversie quindi il passo successivo alla conciliazione: nel tuo caso devi procedere con un reclamo e al più potrai richiedere lo storno del costo degli sms a prezzo pieno per attivazione dell'opzione avvenuta in ritardo. L'opzione è infatti un'opzione tariffaria e non un servizio accessorio! Se al reclamo non ricevi una risposta potrai chiedere anche l'indennizzo per mancata/ritardata risposta.
    ...

  5. #5

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    Però all'art.1 della delibera vengono date queste definizioni di servizio e servizio accessorio e secondo me dovrebbero rientrarci anche le opzioni attivate, che comunque sono un servizio o mi sbaglio?

    "servizio di comunicazione elettronica", i servizi, forniti di norma a pagamento,
    consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti
    di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi
    di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad
    esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi
    di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali
    contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della società dell’informazione di cui
    all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, non
    consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di
    comunicazione elettronica;
    servizi accessori”, i servizi correlati a quelli di accesso alla rete di
    comunicazione.

  6. #6
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    Scrivo anche qui...

    Alla luce dell'Allegato A della Delibera 73/11/CONS, come è identificabile il servizio di trasferimento di chiamata e qual'è l'entità dell'indennizzo giornaliero applicabile?

  7. #7
    Il Sire L'avatar di AndreA
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    imho sì, specie se hai conservato prova della richiesta di attivazione

    Cmq puoi anche conciliare prima una cifra adeguata

  8. #8
    Il Sire L'avatar di AndreA
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    imho è servizio accessorio, se intendi questo

  9. #9
    Partecipante Logorroico L'avatar di Max3
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    Agggiungo che il parametro della nuova regolamentazione si applica solo alla definizione delle controversie (GU14) presso l'Agcom o i Corecom delegati e sono comunque parametri "minimi".
    ...

  10. #10
    Partecipante SUPER-BIG!
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    Citazione Originariamente Scritto da Max3 Visualizza Messaggio
    Agggiungo che il parametro della nuova regolamentazione si applica solo alla definizione delle controversie (GU14) presso l'Agcom o i Corecom delegati e sono comunque parametri "minimi".
    Innanzitutto ringrazio per le risposte.
    Ok per l'applicazione alla fase di definizione avanti al Corecom /Agcom, ma per "parametri minimi" cosa intendi? Ci sono interpretazioni in tal senso?
    Da una rapida lettura mi sembrerebbe che l'indennizzo per la mancata (ri)attivazione del servizio di call forwarding sia limitato a max 100€, a prescindere dalla durata del disservizio (superiore a 100 gg.)...
    Ok, ci sarebbe l'indennizzo giornaliero di 6€ da carta servizi H3g che prevarrebbe (ex art. 2 comma 2 All. A) in quanto superiore, ma - se non è applicabile il limite dei 60€ sempre da carta servizi - ci sarebbe comunque il limite di 100€ di cui sopra...
    Significa che delibere come la n. 14/2010 del Corecom Lombardia non verranno più pronunciate?
    Spero di essermi fatto capire e, soprattutto, di sbagliare.

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