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Segnalo l'art. 13
Citazione:
1. Nei casi in cui l’utente finale abbia utilizzato i servizi di comunicazione elettronica in
maniera anomala o, comunque, non conforme alla causa o alle condizioni del contratto
stipulato, sono esclusi gli indennizzi previsti dal presente regolamento per i disservizi
conseguenti o, comunque, collegati al predetto utilizzo.
2. In particolare, nel caso di utenze mobili, s’intende come “anomalo” ai fini del comma
1 il traffico giornaliero finalizzato ad autoricarica superiore a due ore di conversazione
ed a 50 sms o mms.
3. L’operatore che ometta nel tempo di rilevare l’uso anomalo di cui ai commi 1e 2 o
che, avutane conoscenza, non azioni i rimedi previsti contrattualmente per tale
evenienza, non può invocare le esclusioni previste dal presente articolo per la
liquidazione degli indennizzi relativi, tra l’altro, alla sospensione o interruzione dei
servizi e alla gestione dei reclami
Personalmente mi pare un'ottima regola.
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Citazione:
Originariamente Scritto da
veditu
Segnalo l'art. 13
Citazione:
1. Nei casi in cui l’utente finale abbia utilizzato i servizi di comunicazione elettronica in maniera anomala o, comunque, non conforme alla causa o alle condizioni del contratto stipulato, sono esclusi gli indennizzi previsti dal presente regolamento per i disservizi conseguenti o, comunque, collegati al predetto utilizzo.
2. In particolare, nel caso di utenze mobili, s’intende come “anomalo” ai fini del comma 1 il traffico giornaliero finalizzato ad autoricarica superiore a due ore di conversazione ed a 50 sms o mms.
3. L’operatore che ometta nel tempo di rilevare l’uso anomalo di cui ai commi 1e 2 o
che, avutane conoscenza, non azioni i rimedi previsti contrattualmente per tale
evenienza, non può invocare le esclusioni previste dal presente articolo per la
liquidazione degli indennizzi relativi, tra l’altro, alla sospensione o interruzione dei
servizi e alla gestione dei reclami
Personalmente mi pare un'ottima regola.
Il comma 3 può essere inteso come ottima regola non il comma 2.
Se io faccio 3 ore di chiamate al giorno, verso solo 2 numeri, viene inteso come traffico anomalo al fine dell'autoricarica? dunque hanno il diritto di sospendere la sim e non indennizzarmi? sarò libero di chiamare un solo numero?
Sarò libero di mandare piu di 50 sms al giorno alla mia ragazza? alla mia amante? ovvero esclusivamentte verso uno o 2 numeri?
In questi anni abbiamo assistino a numerosi abusi da parte dei gestori, tutti sanzionati.
Comportamenti del gestore valutati gravi e ora all'improvviso non lo sono più.
Le autoricariche vengono fatte tutte ai limiti delle condizioni contrattuali dunque nessuno sta abusando e più volte si è espressa l'autorità.
Non scriveranno mai nel contratto che posso fare solo 2 ore di chiamate al giorno e non posso farle verso un singolo numero.
Ancora non hanno tolto i limiti di 5000 euro per i piani supertua più, gestori che con le loro segnalazioni fanno disattivare le sim di un altro operatore senza sospendere le proprie che hanno generato "traffico anomalo".
Bug presenti da anni che non vengono risolti.
Se questi sono comportamenti corretti allora siamo proprio alla frutta.
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Sono già entrate in vigore, giusto?
Nel caso di contratti business che prevedono indennizzi (ad es. per mancata ripsosta) nettamente superiori ai limiti stabiliti in delibera, tali indennizzi sono fatti salvi (ex art. 2, All. A, Delibera 73/11/CONS)?
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E' stata pubblicata sulla gazzetta ufficiale del 14 marzo 2011 dunque è già in vigore.
Faccio notare che alcuni Corecom, anche dopo l'entrata in vigore della delibera, continuano ad utilizzare i parametri delle carte servizi per la quantificazione degli indennizzi.
Pochi giorni fa mi è arrivata una memoria di H3G che chiede al corecom , qualora fosse condannata ad indennizzare, ad utilizzare i parametri della delibera 73.
Staremo a vedere con la mia contromemoria cosa succederà.
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Il traffico anomalo finalizzato all'autoricarica, riguarderà quelle numerazioni, cui corrisponde un piano autoricarica, senza limitazioni, io lo capisco così altrimenti non avrebbe senso il comma 3 dell'art.13.
Se tu e la tua fidanzata avete lo you and me o la zero limit smart, potete fare quante telfonate volete e per il tempo che volete durante il giorno.
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Servizi accessori
Ma nei servizi accessori dell'art. 3 rientrano anche gli sms? Perché a me non hanno attivato un'opzione sugli sms e me li han fatti pagare tutti...Quindi devo calcolare 7.5 € o c'è il massimale dei 300 euro? Grazie a tutti
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per gli SMS singoli non c'è limite per l'errore, il limite è per i danni e/o ritardi
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Cioè, io ho attivato un'opzione a pagamento per avere dei messaggi mensili gratis. Non me l'hanno attivata, anche se dopo qualche mese mi hanno stornato il costo dei messaggi. Ho richiesto di nuovo l'attivazione, ma ancora non me l'attivano. Secondo voi posso richiedere l'indennizzo dell'art. 3 di 7,5 euro al giorno?
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imho sì, specie se hai conservato prova della richiesta di attivazione :)
Cmq puoi anche conciliare prima una cifra adeguata
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Citazione:
Originariamente Scritto da
erro
Cioè, io ho attivato un'opzione a pagamento per avere dei messaggi mensili gratis. Non me l'hanno attivata, anche se dopo qualche mese mi hanno stornato il costo dei messaggi. Ho richiesto di nuovo l'attivazione, ma ancora non me l'attivano. Secondo voi posso richiedere l'indennizzo dell'art. 3 di 7,5 euro al giorno?
Gli indennizzi minimi di cui si parla si riferiscono solo alla definizione delle controversie quindi il passo successivo alla conciliazione: nel tuo caso devi procedere con un reclamo e al più potrai richiedere lo storno del costo degli sms a prezzo pieno per attivazione dell'opzione avvenuta in ritardo. L'opzione è infatti un'opzione tariffaria e non un servizio accessorio! Se al reclamo non ricevi una risposta potrai chiedere anche l'indennizzo per mancata/ritardata risposta.