Ecco una sentenza molto fresca dove si afferma con chiarezza che "... l’utente, destinatario del servizio, riveste la qualità di terzo beneficiario, secondo il modello di cui all’art.1411 c.c., cui fa capo il diritto soggettivo alla prestazione, potendo egli far valere in via diretta il diritto alla consegna della corrispondenza ...".
Da notare le cifre stabilite per l'indennizzo in sentenza!