Non è questione di aver tempo e pazienda da perdere... è questione di principio.
Noi saremo i dirigenti del domani, la vogliamo mettere a posto questa Italia? Ricorda sempre questa bella poesia
Prima di tutto vennero a prendere gli zingari
e fui contento, perché rubacchiavano.
Poi vennero a prendere gli ebrei
e stetti zitto, perché mi stavano antipatici.
Poi vennero a prendere gli omosessuali,
e fui sollevato, perché mi erano fastidiosi.
Poi vennero a prendere i comunisti,
e io non dissi niente, perché non ero comunista.
Un giorno vennero a prendere me,
e non c’era rimasto nessuno a protestare.
FIRMATE LA PETIZIONE per esigere correttezza da H3G !! Sono in linea due piccole guide per garantire i vostri diritti di consumatore, sono QUI e QUA
Io prima di fare il fenomeno andrei ad informarimi.
Questo, se non altro, per evitare brutte figure.
Tra le altre, la mia prima sentenza al CORECOM è anche stata riportanta in questo FORUM, basta che cerchi.
Ciò detto, so perfettamente che in Uganda ti segano le gambe con una raccomandata e fine (a volte nemmeno con quella). Ma qui in ItaGlia c'è ancora uno straccio di democrazia (o quel che ne rimane) e questa tra le altre ha generato un qualche cosa che si chiama "Codice del Consumo" il quale impedisce ad un fornitore di servizi (qualsiasi) di inviare raccomendate e comportarsi come in Uganda, per l'appunto. Qualora non bastasse, e se ne avessi tempo, potrei parlarti di quattro matti che si sono riuniti e hanno creato l'Autorità GARANTE per la concorrenza e per il MERCATO (ANTITUST... e mò hai capito che significa sta parola) e potrei farti capire (non senza qualche sforzo) che il MERCATO lo fanno gli utenti finali (ossia NOI) e che questa AUTORITA' tutela quindi NOI TUTTI. Altri quattro matti, inoltre, occupano più o meno legittimamente, poltrone in una casa che porta su una targa con scritto AGCOM (Autorità per le Comunicazioni Elettroniche) e in una sera di novembre, non avendo un caxxo da fare, esaurite le ciambelle e persi i dadi, con le candele che stavano per finire, hanno scritto alcune norme che di fatto impediscono ad un operatore di telecomunicazioni di fare come gli pare se c'è un contratto che dice il contrari. Vuoi ridere ? se l'operatore non rispetta i termini non solo contrattuali ma anche legali (e per legale ci si riferisce a norme italiane determinate da direttive europee) gli possono fare la multa (si dice che l'operatore è passibile di sanzione).
Ma queste sono solo chiecchiere, per chi ha tempo da perdere.
Come le tue del resto.
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Riguardo le limitazioni alla velocità, dopo la giusta "battaglia" per la trasparenza di utenti come Ellekappa, mi sembra però di capire che ora il gestore nelle pagine web (e forse anche a livello cartaceo) inserisca tra le note la classica postilla che avverte sulle possibili limitazioni.
Quindi, per i nuovi contratti viene forse meno la possibilità di aprire un reclamo.
Sbaglio?
...
Ne ne ho idea Max, bisogna vedere come l'hanno scritto e come lo attuano.
Di fatto tutti gli articoli vessatori sono invalidi ma potrebbero ave aggirato la cosa, lo devo leggere...
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Diciamo che in parte sono obbligati anche da Agcom, vedi delibera 154/12/CONS.
Tra l'altro ho scoperto che hanno messo nero su bianco (a differenza di altri gestori) il meccanismo delle limitazioni che attuano: questo documento è pubblico ed è sul sito di 3 seppur non facilmente individuabile.
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Documento in pdf3 Italia gestisce, nel rispetto di quanto previsto dalla Carta Servizi e dalle Condizioni
Generali di Contratto, il traffico sulla propria rete mobile al fine di offrire ad ogni suo
cliente la possibilità di accedere ai servizi dati. Per ottimizzare le risorse di rete a
beneficio di tutti i propri clienti, 3 Italia si riserva di limitare temporaneamente al
massimo a 64 Kbit/s la velocità della connessione ai clienti che presentino modalità di
utilizzo tali da pregiudicare le prestazioni della rete stessa. Ciò può accadere
durantel'utilizzo di servizi che impiegano in maniera intensa le risorse di rete, ed in
particolare:
1. in caso di sviluppo di volumi di traffico superiori a 2 GB ogni 96 ore di utilizzo
del servizio.
La limitazione può essere attuata nel corso delle ore di maggior congestione
della rete dati, ovvero, per tutta l’offerta ad eccezione dei Piani “3Time Large”,
“3Time Medium” e “Superweb Time”, tra le ore 18 e le 24 dal lunedì al venerdì,
ovvero tra le ore 12 e le 24 del sabato e la domenica.
Per i Piani “3Time Large” “3Time Medium” e “ Superweb Time” la fascia
oraria interessata è tra le ore 7 e le 24 di tutti i giorni.
2. in caso di sviluppo di volumi di traffico superiori a 12 GB ogni 30 giorni di
utilizzo del servizio.
La limitazione può essere attuata nel corso delle ore di maggior congestione
della rete dati, solamente per i Piani “3Time Large”, “3Time Medium” e
“Superweb Time”, nella fascia oraria tra le ore 7 le 24 di tutti i giorni.
La limitazione viene applicata unicamente nel caso si rilevino situazioni di
traffico critico nelle celle radio nella quale viene attivata la sessione dati.
...
[QUOTE=Max3;628544]Diciamo che in parte sono obbligati anche da Agcom, vedi delibera 154/12/CONS.
Tra l'altro ho scoperto che hanno messo nero su bianco (a differenza di altri gestori) il meccanismo delle limitazioni che attuano: questo documento è pubblico ed è sul sito di 3 seppur non facilmente individuabile.
Eh si.
L'hanno fatta bene.
La Banda Bassotti colpise ancora. La cosa che mi stupise, non poco direi, è che traspare la precisa volontà di fotterti.
Ora bisogna vdere se al momento dell'attivazione del contratto spiegano questo meccanismo e o lo mettono in evidenza nei documenti che ti consegnano oppure rimane un chiarimento che, se vuoi, lo vai a scovare su internet, come hai vatto te.
Conoscendo i miei polli...penso più quest'ultima ipotesi.
Se ci fai caso inoltre la limitazione qui è quadruplicata: 2GB in quattro giorni (e non più entro le 24 ore) e comunque non oltre 12GB in 30 giorni. Vale a dire che il tuo consumo medio cosentito è di 400Mb/giorno
Inoltre hanno introdotto una variabile non passibile di controllo: la congestione della rete. Secondo quale parametro?
Il concetto di congestione è di persè relativo, una strada larga due metri può essere congestionata da 3 automobili in croce, un'autostrada da 3000...
Ci sono sicuramente i presupposti per un ricorso all'antitrust qualora nell'offerta non venga evidenziato che di fatto la congestione della rte c'è sempre e quindi in sostanza qualsiasi offerta la Tre ti venda è interpretabile con :
"naviga in libertà fino a 400MB di traffico al giorno, superata tale soglia la TRE si riserva di NON farti navigare per 4 giorni (se ti dice bene) o tutto il mese successivo senza per questo sospendere il canone"
e quindi, mi chiedo, perchè qualcuno dovrebbe essere attratto da questo tipo di offerta commerciale? Viene forse sottaciuto qualcosa al momento del conntratto?
Mah..
LK
FIRMATE LA PETIZIONE per esigere correttezza da H3G !! Sono in linea due piccole guide per garantire i vostri diritti di consumatore, sono QUI e QUA
I meccanismi del datalayer (così H3G chiama il controllo del traffico sulla rete) non sono noti e non c'è verso di averli. Nero su bianco dalla Tre nella lettera in cui mi disdice il servizio Tre Time Large.
non saro ne dirigente ne nulla di simile quindi poco mi interessa, battaglie come quelle di ellekappa se la 3 volesse davverso impuntarsi di cattiveria le avrebbe perse, ma non è cosi solo per questione di immagine, peccato non vi sia chiaro.
eh si fenomeno, andrei a informarmi, lo hai fatto? per bene? o per sentito dire da qualche avvocatucolo?
articolo 21
21.2 - Le parti potranno recedere in qualsiasi momento dal contratto, con un preavviso di
30 (trenta) giorni. H3G eserciterà il proprio diritto di recesso mediante invio di comunicazione
scritta ad uno dei recapiti indicati dal Cliente nella Proposta di Abbonamento o nel Modulo
di Attivazione Ricaricabile.
ohhh ma certamente è vessatoria e non valida nemmeno questa.
Originariamente Scritto da Node-B_UMTS
articolo 21
21.2 - Le parti potranno recedere in qualsiasi momento dal contratto, con un preavviso di
30 (trenta) giorni. H3G eserciterà il proprio diritto di recesso mediante invio di comunicazione
scritta ad uno dei recapiti indicati dal Cliente nella Proposta di Abbonamento o nel Modulo
di Attivazione Ricaricabile.
ohhh ma certamente è vessatoria e non valida nemmeno questa.Dei contratti del consumatore in generale
CODICE DEL CONSUMO
Parte III
Il rapporto di consumo
TITOLO I
Articolo 33
Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore
1. Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore
un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
2. Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o
per effetto, di:
a) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione
del professionista;
b) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del
professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di
adempimento inesatto da parte del professionista;
c) escludere o limitare l'opportunità da parte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest'ultimo;
d) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l'esecuzione della
prestazione del professionista è subordinata ad una condizione il cui
adempimento dipende unicamente dalla sua volontà;
e) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal
consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o recede da esso, senza
prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della
somma corrisposta se è quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a
recedere;
f) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell' adempi
mento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola
penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo;
g) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto;
h) consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato
senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa;
i) stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del
contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o
rinnovazione;
l) prevedere l'estensione dell'adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto;
m) consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso;
n) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione;
o) consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto;
p) riservare al professionista il potere di accertare la conformità del bene venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo d'interpretare una clausola qualsiasi del contratto;
q) limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari o subordinare l'adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalità;
r) l imitare o escludere l'opponibilità dell'eccezione d'inadempimento da parte del
consumatore;
s) consentire al professionista di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso del consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest'ultimo;
t) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni
all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova,
restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi;
u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da
quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore;
v) prevedere l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo come subordinati ad una condizione sospensiva dipendente dalla mera volontà del professionista a fronte di un'obbligazio-ne immediatamente efficace del consumatore.
È fatto salvo il disposto dell'articolo 1355 del codice civile.
Se ci studi su, forse lo capisci.
LK
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