Citazione:
Originariamente Scritto da Node-B_UMTS
articolo 21
21.2 - Le parti potranno recedere in qualsiasi momento dal contratto, con un preavviso di
30 (trenta) giorni. H3G eserciterà il proprio diritto di recesso mediante invio di comunicazione
scritta ad uno dei recapiti indicati dal Cliente nella Proposta di Abbonamento o nel Modulo
di Attivazione Ricaricabile.
ohhh ma certamente è vessatoria e non valida nemmeno questa.
CODICE DEL CONSUMO
Parte III
Il rapporto di consumo
TITOLO I
Dei contratti del consumatore in generale
Articolo 33
Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore
1. Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore
un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
2. Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o
per effetto, di:
a) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione
del professionista;
b) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del
professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di
adempimento inesatto da parte del professionista;
c) escludere o limitare l'opportunità da parte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest'ultimo;
d) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l'esecuzione della
prestazione del professionista è subordinata ad una condizione il cui
adempimento dipende unicamente dalla sua volontà;
e) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal
consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o recede da esso, senza
prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della
somma corrisposta se è quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a
recedere;
f) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell' adempi
mento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola
penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo;
g) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto;
h) consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato
senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa;
i) stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del
contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o
rinnovazione;
l) prevedere l'estensione dell'adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto;
m) consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso;
n) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione;
o) consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto;
p) riservare al professionista il potere di accertare la conformità del bene venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo d'interpretare una clausola qualsiasi del contratto;
q) limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari o subordinare l'adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalità;
r) l imitare o escludere l'opponibilità dell'eccezione d'inadempimento da parte del
consumatore;
s) consentire al professionista di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso del consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest'ultimo;
t) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni
all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova,
restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi;
u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da
quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore;
v) prevedere l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo come subordinati ad una condizione sospensiva dipendente dalla mera volontà del professionista a fronte di un'obbligazio-ne immediatamente efficace del consumatore.
È fatto salvo il disposto dell'articolo 1355 del codice civile.
Se ci studi su, forse lo capisci.
LK