fatto stamattina tramite fax, attendiamo la non risposta di 3.
Visualizzazione Stampabile
Non c'è più gusto, essendo un 5 stelle, inviare un reclamo alla 3 perchè ti rispondono subito :lol:
Contattato stamattina dal servizio clienti in merito alla mia richiesta di attivazione del trasferimento chiamata (lei mi dice in merito al multiparty), l'operatrice esordisce dicendomi che il trasferimento chiamata me lo hanno attivato ad aprile a seguito della conciliazione su tutte le mie utenze.
Alla mia affermazione: "guardi che in conciliazione ho chiesto l'attivazione del servizio conferenza" mi risponde che i due servizi sono legati.
Il servizio ovviamente non è attivo e si è segnata il numero su cui ho provato a trasferire la chiamata dicendo che mi avrebbe fatto sapere.
Dopo poco ricevo una mail dalla stessa operatrice in cui mi viene scritto (fatevi due risate):
Citazione:
Originariamente Scritto da 133
che dire...
Roba vecchia....:)
Nessuna novità insomma....
Se il servizio lo avevi attivo devi poterlo avere attivo. Non è vero che il servizio è al momento disattivo per tutti i clienti e tra l'altro il gestore non può inibire il servizio a tutti per l'eventuale abuso solo di alcuni clienti!
Non sono parole mie ma delle due Autorità in materia.
Avevo inviato una contro risposta ad H3G obiettando tutto quello che mi avevano scritto e intimando l'attivazione del servizio entro 24 ore ma il servizio non è ancora disponibile.
La settimana prossima consegno l'UG al corecom.
Interesserebbe anche a me sapere cosa avete scritto sul modello ug. Io ho presentato l'ug il 17 giugno e non ancora ho una risposta. Io ho attivato la sim i primi di dicembre, sul sito era ampiamente pubblicizzato ma non ha mai funzionato verso numeri mobili. Tempo fà avevo già chiesto una conciliazione ma senza esito. Saluti.
Ma c'è qualcuno a cui hanno riattivato il Trasferimento di Chiamata?
basta leggerti questa delibera agcom per notare che a qualcuno il servizio del trasferimento chiamate e delle conferenze è stato ripristinato ufficialmente.
http://www.agcom.it/default.aspx?mes...ent&DocID=3728
per i molti che chiedono materiale su cosa scrivere questo dipende dagli amministratori di questo forum se danno l'autorizzazione a pubblicare tali informazioni.
il materiale su "cosa scrivere" non ha certo problemi nella pubblicazione, basta evitare le cose protette da clausola di confidenza etc etc ... non posso certo vietare di condividere le esperienze personali in un'area di discussione pubblica, sarebbe paradossale :P
Io non sono per niente pigro invece, ma sto aspettando da marzo un intervento dell'Anitrust che come diceva qualcuno sarebbe intervenuto dopo 30 giorni.
Continuo a chiamarli e sollecitarli e questi continuano a dire di pazientare....ma fino a quando ???
Ho anche già avuto un incontro con il Corecom e, poichè fallito come al solito, proseguito con modulo GU14 due mesi fa....
Mi è sempre stato detto di inoltrarlo anche all'Antitrust poichè è pratica commerciale scorretta da parte dell'operatore, infatti a qualcuno è stata riattivata grazie all'intervento dell'Antitrust.
Ma ho fatto anche già ricorso al Corecom con UG, ora con GU14.
l'Antitrust difende interesse generali e ha tempi mediamente lunghi: tra l'altro sanziona alcuni tipi di comportamento e non risolve le singole controversie.
PEr il tuo caso specifico il primo passaggio è quello al Corecom e/o presso una camera di commercio, ora la pazienza ci vuole per il Gu14 sul quale ci faresti cosa gradita aggiornandoci :)
Non funziona su altri numeri mobili, bene verso la segreteria e verso altri numeri fissi...
Compilate tutte le voci del GU14 che deve essere inviato ad Agcom, ricordo che alcuni Corecom hanno delega a decidere sugli GU14 in questo caso il modulo deve essere inviato al Corecom.
Allegate sempre un vostro documento, il verbale di mancata conciliazione al Corecom o alla Camera di Commercio, la copia del reclamo inviato ad H3g, le pagine web che il servizio è offerto dall'operatore.
Il testo che segue per ragioni di capienza viene spezzettato vi invito a correggere gli errori presenti ed a cambiare la parola Agcom in Corecom se l'istanza sarà decisa da quest'ultimo.
per dubbi o info chiedete pure.
Citazione:
Si ringrazia per la stesura della parte giuridica il prof. *********** ordinario di diritto *********** presso l'università di **********
nel presente contenzioso, quali corretti presupposti e metodologie procedurali, probatorie ed istruttorie e di interpretazione del diritto sostanziale, conformi ad un’altrettanto corretta e rituale applicazione diretta e/o analogica di norme procedurali e sostanziali, principi codicistici ( procedurali, civilistici ed in materia di tutela dei consumatori ) e giuridico contrattuali e giurisprudenziali ( di merito e legittimita’ ) e delibere Agcom,
l’istante PRECISA PRELIMINARMENTE A CODESTA AGCOM adita QUANTO SEGUE:
A) Nel merito del contenzioso, si contesta integralmente in fatto ed in diritto ogni benche’ minima contraria argomentazione, tesi, affermazione, eccezione e richiesta procedurale e sostanziale di merito ed istruttoria scritta e/o orale che possa essere formulata della controparte H3g spa, siccome non veritiera, infondata, non conducente, non pertinente e non rilevante nello specifico odierno contenzioso e siccome in ogni caso non provata – tantomeno con la doverosa certezza documentale scritta – ai sensi dell’art. 2697 codice civile dalla pur a cio’ onerata controparte contrattuale H3g spa.
in ordine a tali oneri probatori contenziosi gravanti nella presente procedura definitoria ai sensi del generale principio dell’art. 2697 codice civile sulla sola controparte operatore telefonico e non sull’istante consumatore, tanto piu’ in tema di doverosa prova certa del pieno e corretto adempimento da parte del suddetto operatore di tutti gli oneri ed obblighi contrattuali che erano a Suo carico nell’ambito della fornitura corretta, completa e continuativa dei servizi contrattualmente previsti e nell’adempimento ad ogni onere ed incombente – anche preventivo – contrattuale e, quindi, nel caso di specie anche di quello non solo di fornire continuativamente e stabilmente all'utente il servizio di trasferimento di chiamate nonche' di preavvisare idoneamente, ma anche di motivare congruamente ed esaustivamente e preventivamente all’utente stesso eventuali temporanei disservizi dello stesso, nonche’ di quello della necessaria corretta e motivata esaustiva, completa e pertinente gestione e risposta SCRITTE - nei modi e termini di cui all’art. 8 c. 4 ed art. 11 c. 2 della delibera Agcom 179 03 csp e degli arttt. 22 e 25 c. 1 e 2 delle cgc - da parte DI TALE OPERATORE, dei conseguenti reclami e solleciti scritti e motivati dell’utente, si richiamano esplicitamente le sentenze della Cassazione n. 2387/04, n. 10313 / 2004 e, n. 947 / 2006,e le stesse delibere n. 4-10 cir, 10-05 cir e n. 10-03 cir, 86-09 cir, 55-09 cir, 38-09 cir, 86-08 cir e 72-08 cir dell’AGCOM , i cui principi, ovviamente, A MAGGIOR RAGIONE valgono in ordine alla prova a carico degli Stessi operatori telefonici in ordine a tutti i vari presupposti ed accadimenti ed ai doverosi oneri, obblighi ed incombenti della concreta e periodica esecuzione di un contratto sinallagmatico di somministrazione di utenza telefonica, gravanti sullo stesso operatore, ad es. ex art. 70 c. 4 cce, in caso di CONTESTATI INADEMPIMENTI CONTRATTUALI DEL SUDDETTO GESTORE NELLA FORNITURA DI SERVIZI QUAL IL TRASFERIMENTO DI CHIAMATE, come e’ avvenuto nel caso concreto oggi in esame.
Non solo, ma in particolare, la stessa piu’ recente delibera Agcom 04/10 cir ha fatto applicazione “dell’orientamento espresso della Suprema Corte (Cass. Civ. n.2387/04)”, secondo il quale “in tema di prova dell’inadempimento di un’obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, mentre il debitore convenuto è gravato dall’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l’inadempimento dell’obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento (anche per difformità rispetto al dovuto o anche per tardività dell’adempimento)gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto, esatto adempimento””,
E cio’, anche perche’ nel nostro ordinamento giuridico non e’ prevista e sarebbe inammissibile, tanto piu’ in materia contrattuale e di contratti stipulati dai consumatori su moduli predisposti preventivamente da operatori di telefonia, una irrituale inversione di tali oneri probatori a illegittimo ed indebito carico del contraente consumatore e che assurdamente ed inammissibilmente lo obbligasse a fornire la prova negativa di un fatto e cioe’ del non verificarsi dell’adempimento di obblighi, impegni ed oneri contrattuali sinallagnmatici e corrispettivi gravanti sulla controparte operatore telefonico!