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Gu14 seconda parte
B) Sempre preliminarmente nel merito del contenzioso, Si chiede, in ogni caso, la corretta e doverosa applicazione da parte del responsabile del procedimento e dell'Agcom adita dell’art. 35 comma 2° Del Codice del Consumo che, in caso di dubbi interpretativi che possano motivatamente e credibilmente insorgere sulle questioni controverse anche nel presente tipo di contenziosi ex art. 84 cce su contratti a prestazioni corrispettive concernenti un consumatore, come il sottoscritto istante, prescrive che l’Organo decisorio stragiudiziale o giudiziale sia comunque sempre obbligato e tenuto a far prevalere, in sede decisoria e, quindi, anche istruttoria e probatoria, la tesi e soluzione interpretativa e, quindi, decisoria, piu' favorevole e vantaggiosa proprio per il consumatore e non certamente per l'operatore telefonico controparte.
Ed in applicazione di detto principio della prevalenza e quindi della doverosa applicazione della soluzione piu' favorevole al consumatore sancito dall’art. 35 comma II cod. del consumo e del gia’ richiamato principio “tempus regit actum” di cui all’art. 11 delle disp. prel. del codice civile, Si chiede, inoltrelegittimamente la doverosa e ineludibile applicazione da parte dell’Agcom adito, nel presente contenzioso, nella quantificazione e determinazione di ogni tipo di indennizzo richiesto dall’istante ( ed allo stesso riconosciuto dovuto ) del tutt’oggi vigente parametro indennizzatorio minimo illimitato di sei euro al giorno elaborato e statuito da anni da numerose delibere della stessa Agcom a carico di H3g spa ( quali ad esempio le nn. 19 08, 38 09, 124 07, 28 09 cir et cet…) in corretta applicazione del principio di congruita’, adeguatezza e ragionevolezza degli indennizzi dovuti agli utenti quale prescritto dall’art. 11 comma II della delibera Agcom 179 03 csp e che era ed e’, del resto, il parametro indennizzatorio illimitato vigente nella subiecta materia ( inclusa quella del fondamentale diritto degli utenti all'indennizzo illimitato di euro sei al giorno per la illegittima mancata gestione e risposta scritta e esaustiva ai reclami degli utenti di h3g medesimi ) alla data dei vari inadempimenti e scorrettezze contrattuali commessi dal nominato gestore e a loro tempo reclamati il [mettere data del reclamo] dall’odierno istante.
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GU14 terza parte
C) inoltre, a tutela del diritto di difesa e di quelli che potranno essere i diritti quesiti procedurali e sostanziali maturandi nelle more del contenzioso in favore dell’istante ed a carico dell’operatore controparte, , Si eccepisce e chiede sin d’ora al gent.mo responsabile delproc.to ed all’On. Agcom decidente, la declaratoria di tardivita’, irritualita’ ed irricevibilita’ di deduzione e di produzione, con conseguente integrale non esaminabilita’ nel presente contenzioso, di qualsiasi deduzione, eccezione, questione e richiesta difensiva, istruttoria e/o produzione di memorie e-o documentale che la controparte H3g spa possa proporre ed effettuare oltre il termine ultimo di rito che e’ rappresentato inderogabilmente, ai sensi del novellato art. 16 comma 2 e 15 comma III lettera f della delibera n. 173 / 07 CONS, dai termini in dette norme prescritti di trenta ( od inferiore ) e/o dieci giorni assegnati alle parti per le attivita’ precisative e di replica ivi disciplinate!
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GU14 parte finale
Premessi i superiori corretti presupposti procedurali e sostanziali di rito, probatori, istruttori e di merito che dovranno ispirare la condotta di codesto On.le Agcom nel trattare e decidere il presente contenzioso tra utente ed operatore,
venendo alla sostanza del contenzioso in discorso, si formulano e si motivano di seguito ed appresso le richieste e coeve motivazioni in fatto e giuridiche del sottoscritto istante utente [inserire nome utente]
in applicazione del principio dell'applicazione, anche in caso di dubbi interpretativi, della soluzione piu' favorevole al consumatore obbligatoriamente sancito dall’art. 35 comma II cod. del consumo e del gia’ richiamato principio “tempus regit actum” di cui all’art. 11 delle disp. prel. del codice civile, Si chiede legittimamente, inoltre la doverosa ed ineludibile applicazione da parte delò’Agcom adito, nel presente contenzioso, nella quantificazione e determinazione di ogni tipo di indennizzo richiesto dall’istante ( ed allo stesso riconosciuto dovuto ) del tutt’oggi vigente parametro indennizzatorio minimo illimitato di sei euro al giorno elaborato e statuito da anni da numerose delibere della stessa Agcom ( quali ad esempio le nn. 19 08, 38 09, 124 07, 28 09 cir et cet…) in corretta applicazione del principio di congruita’, adeguatezza e ragionevolezza degli indennizzi dovuti agli utenti quale prescritto dall’art. 11 comma II della delibera Agcom 179 03 csp e che era ed e’, del resto, il parametro indennizzatorio illimitato vigente nella subiecta materia ( inclusa quella del fondamentale diritto degli utenti all'indennizzo illimitato di euro sei al giorno per la illegittima mancata gestione e risposta scritta e esaustiva ai reclami degli utenti di h3g medesimi ) alla data dei vari permanenti inadempimenti , voluti disservizi e scorrettezze contrattuali commessi dal nominato gestore e a loro tempo reclamati il [mettere data del reclamp] dall’odierno istante.
Si chiede:
1) il ripristino del trasferimento delle chiamate sulle utenze della presente controversia:
2) Il pagamento di un indenizzo di 6 euro pro die a partire dal 3 ottobre 2007 (data di interruzzione del servizio senza che l’operatore ne abbia dato preavviso all’utenza) sino alla data della riattivazione del servizio;
3) Il pagamento di 6 uro pro die dalla data di presentazione del reclamo fino alla data di riattivazione del servizio per la mancata gestione del reclamo da parte dell’operatore;
4) Le spese sostenute per la presente controversia in modo forfettario di 300 euro;
5) gli interessi legali maturati e maturandi.
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Citazione:
Originariamente Scritto da
AndreA
l'Antitrust difende interesse generali e ha tempi mediamente lunghi: tra l'altro sanziona alcuni tipi di comportamento e non risolve le singole controversie.
PEr il tuo caso specifico il primo passaggio è quello al Corecom e/o presso una camera di commercio, ora la pazienza ci vuole per il Gu14 sul quale ci faresti cosa gradita aggiornandoci :)
Guarda, proprio oggi ricevo la raccomandata dell'Antitrust e devo dire che sono rimasto molto...molto deluso e schifato!
In poche parole, poi se vuoi pubblico il testo integrale, dopo ben tre mesi (e non 30 gg come diceva qualcuno) dice che la disattivazione del servizio di trasf è possibile ove il professionista ravvisi un uso improprio dello stesso o fenomeni fraudolenti, previa informativa ai clienti (mai avvenuta!) e che, per questi motivi, h3g ha disposto la cessazione del servizio in questione dal mese di ottobre 2007.
Ora dimmi tu se questa risposta, assurda, non è in contraddittorio con tutto quello che è stato deciso dall'agcom e anche in contraddittorio con quello che la stessa Antitrust ha fatto per alcune persone che conosco per le quali ha disposto la riattivazione del servizio, queste persone infatti avevano SOLO fatto la segnalazione all'Antitrust e nessun altro modulo, per vedersi riattivato dopo poco piu' di un mese il servizio.
Non ho parole, ho cercato di chiamare il call center ma come al solito i tre operatori collegati sono occupati. Vorrei parlare col funzionario sveglione che ha trattato il caso proprio per sentirlo con le mie orecchie...:incavol:
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Citazione:
Originariamente Scritto da
zodiac
in contraddittorio con quello che la stessa Antitrust ha fatto per alcune persone che conosco per le quali ha disposto la riattivazione del servizio, queste persone infatti avevano SOLO fatto la segnalazione all'Antitrust e nessun altro modulo, per vedersi riattivato dopo poco piu' di un mese il servizio.
:OT:
Cmq l'Antitrust non riattiva niente, ne' delibera per singoli utenti. Ci tengo a specificarlo perché non vorrei fosse scambiato per una causa-effetto che non ha riscontri se non nella tempestività arbitraria del gestore nei confronti del singolo cliente.
Dico questo perché per i problemi in ambito TLC, a meno di condotte scorrette (che a quanto pare l'Antitrust non ravvisa), l'unica competenza è AGCOM. Sia per il prosieguo di eventuali arbitrati, sia per segnalazioni ben precise (Modulo D).
IT
Cmq IMHO come clienti sbagliamo focus, la pressione maggiore è quella del problema in se' e di per se': non nascondo personalmente che a fine comodato una delle ragioni per cui cambierò gestore è proprio l'assenza di questo servizio (che tra l'altro era attivo sul numero provvisorio lo scorso ottobre 2009...). Spesso sono senza copertura/batteria/roaming e il non poter trasferire le chiamate è un grosso problema: scrivessimo semplicemente questo a 3 forse, per paradosso, colpiremmo più a segno...
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Citazione:
Originariamente Scritto da
zodiac
Guarda, proprio oggi ricevo la raccomandata dell'Antitrust e devo dire che sono rimasto molto...molto deluso e schifato!
In poche parole, poi se vuoi pubblico il testo integrale, dopo ben tre mesi (e non 30 gg come diceva qualcuno) dice che la disattivazione del servizio di trasf è possibile ove il professionista ravvisi un uso improprio dello stesso o fenomeni fraudolenti, previa informativa ai clienti (mai avvenuta!) e che, per questi motivi, h3g ha disposto la cessazione del servizio in questione dal mese di ottobre 2007.
Ora dimmi tu se questa risposta, assurda, non è in contraddittorio con tutto quello che è stato deciso dall'agcom e anche in contraddittorio con quello che la stessa Antitrust ha fatto per alcune persone che conosco per le quali ha disposto la riattivazione del servizio, queste persone infatti avevano SOLO fatto la segnalazione all'Antitrust e nessun altro modulo, per vedersi riattivato dopo poco piu' di un mese il servizio.
Non ho parole, ho cercato di chiamare il call center ma come al solito i tre operatori collegati sono occupati. Vorrei parlare col funzionario sveglione che ha trattato il caso proprio per sentirlo con le mie orecchie...:incavol:
Puoi riportare la lettera se vuoi.
Concordo con te, ma la procedura individuale per i contenziosi è sempre quella della conciliazione + eventuale successivo GU14.
La segnalazione all'Antitrust ha solo valore collettivo ma può capitare che in corso di pre istruttoria l'Autorità chieda spiegazioni al gestore sulla base delle segnalazioni ricevute...
Comunque, è bene ricordare come si era pronunciata la stessa Autorità sul servizio "Conferenze" : Provvedimento n. 19351 del 23-12-2008 : il servizio se pubblicizzato (anche nel recente passato) deve poter essere attivo. Il gestore non ha informato i clienti e l'eventuale restrizione al servizio deve valere solo per chi ha commesso provati abusi e non per tutti i clienti.
:bye:
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Citazione:
Originariamente Scritto da
Max3
Puoi riportare la lettera se vuoi.
Concordo con te, ma la procedura individuale per i contenziosi è sempre quella della conciliazione + eventuale successivo GU14.
La segnalazione all'Antitrust ha solo valore collettivo ma può capitare che in corso di pre istruttoria l'Autorità chieda spiegazioni al gestore sulla base delle segnalazioni ricevute...
Comunque, è bene ricordare come si era pronunciata la stessa Autorità sul servizio "Conferenze" :
Provvedimento n. 19351 del 23-12-2008 : il servizio se pubblicizzato (anche nel recente passato) deve poter essere attivo. Il gestore non ha informato i clienti e l'eventuale restrizione al servizio deve valere solo per chi ha commesso provati abusi e non per tutti i clienti.
:bye:
Ciao Max.
Ma certo...lo so che per i contenziosi è quella della conciliazione + GU14, cosa che ho prontamente fatto.
Ma non potevano rispondere negativamente alla mia segnalazione, è assurdo, non pretendevo che mi facessero riattivare il servizio (peraltro richiesto sul GU14), ma almeno confermare l'abuso perpetuato da h3g.
Vedo se riesco a pubblicare uno screen della lettera che mi confermerai ha dell'assurdo.:bye:
http://img836.imageshack.us/img836/8...nsione0002.png
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Citazione:
Originariamente Scritto da
AndreA
:OT:
Cmq l'Antitrust non riattiva niente, ne' delibera per singoli utenti. Ci tengo a specificarlo perché non vorrei fosse scambiato per una causa-effetto che non ha riscontri se non nella tempestività arbitraria del gestore nei confronti del singolo cliente.
Dico questo perché per i problemi in ambito TLC, a meno di condotte scorrette (che a quanto pare l'Antitrust non ravvisa), l'unica competenza è AGCOM. Sia per il prosieguo di eventuali arbitrati, sia per segnalazioni ben precise (Modulo D).
...
Ciao Andrea, lo so, infatti non sto reclamando il fatto che avrebbero dovuto far riattivare il servizio (anche se a qualcuno, piu' di una persona, è stato fatto proprio dall'Antitrust), ma piu' che altro non rispondere in questo modo negativamente alla mia richiesta. La mia richiesta non è stata quella di riattivarmi il servizio ma semplicemente una segnalazione di una pratica commeciale scorretta, con questa risposta Antitrust ha dato ragione ad h3g, in netta contraddizione con quello che hanno fatto in passato e con quello che ha deliberato Agcom.:wall:
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sì, lo so che sei bravo e sai... ma visto che sempre più spesso noto che chi legge lo fa per sommi capi, ci tenevo a specificare sia la distinzione sia quel che dovremmo fare da clienti con il gestore stesso (io stesso due ore fa ero irraggiungibile e senza batteria :( )
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Citazione:
Originariamente Scritto da
zodiac
Ciao Max.
Ma certo...lo so che per i contenziosi è quella della conciliazione + GU14, cosa che ho prontamente fatto.
Ma non potevano rispondere negativamente alla mia segnalazione, è assurdo, non pretendevo che mi facessero riattivare il servizio (peraltro richiesto sul GU14), ma almeno confermare l'abuso perpetuato da h3g.
Vedo se riesco a pubblicare uno screen della lettera che mi confermerai ha dell'assurdo.:bye:
La lettera è assurda, confermo...:wall:
Da fastidio che un'Autorità possa rispondere in modo diverso dalle proprie aspettative sostenendo, nel testo, che il gestore avrebbe avvisato la propria clientela (tramite script) della disattivazione del servizio....servizio che tra l'altro non è disattivo per tutta la clientela: confermo che chi è arriva fino in fondo al contezioso riesce ad avere completamente riattivato il servizio...
:bye:
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Citazione:
Originariamente Scritto da
Max3
La lettera è assurda, confermo...:wall:
Da fastidio che un'Autorità possa rispondere in modo diverso dalle proprie aspettative sostenendo, nel testo, che il gestore avrebbe avvisato la propria clientela (tramite script) della disattivazione del servizio....servizio che tra l'altro non è disattivo per tutta la clientela: confermo che chi è arriva fino in fondo al contezioso riesce ad avere completamente riattivato il servizio...
:bye:
Max, che mi consigli di fare? Al call center Antitrust mi chiedono di risottoporre la pratica contestando la risposta negativa, ma non mi fido piu' di queste persone, come si può a tanti altri aver dato risposta positiva e a me negativa addirittura citando che h3g avrebbe avvisato con sms ?!
Ho già inviato il fax, ma non mi aspetto altro che la stessa riposta.
Che altro mi consigli di fare ? A parte attendere la convocazione dal GU14.
:chair:
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Citazione:
Originariamente Scritto da
zodiac
Ciao Max.
Ma certo...lo so che per i contenziosi è quella della conciliazione + GU14, cosa che ho prontamente fatto.
Ma non potevano rispondere negativamente alla mia segnalazione, è assurdo, non pretendevo che mi facessero riattivare il servizio (peraltro richiesto sul GU14), ma almeno confermare l'abuso perpetuato da h3g.
Vedo se riesco a pubblicare uno screen della lettera che mi confermerai ha dell'assurdo.:bye:
http://img836.imageshack.us/img836/8...nsione0002.png
fai un'autotutela facendo rilevare tutte le anomalie della loro risposta. Fai notare loro che in una delibera dell'Agcom (55/09/CIR) risulta chiaramente che l'operatore non ha avvisato nessuno.
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Ok, invio altro fax e inserisco quest'osservazione. Sono veramente ridicoli però, sembra che tra un funzionario e l'altro non si parlino, in che mani siamo !
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Citazione:
Originariamente Scritto da
zodiac
Ok, invio altro fax e inserisco quest'osservazione. Sono veramente ridicoli però, sembra che tra un funzionario e l'altro non si parlino, in che mani siamo !
lo devi scrivere in modo formale. io sottoscritto ................................ in riferimento al vs. provvedimento ......... del........... chiedo ai sensi della legge 241-91 (autotutela) di riconsiderare il vostro provvedimento per questi motivi:
1) ......
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Citazione:
Originariamente Scritto da
geoglobalfax
lo devi scrivere in modo formale. io sottoscritto ................................ in riferimento al vs. provvedimento ......... del........... chiedo ai sensi della legge 241-91 (autotutela) di riconsiderare il vostro provvedimento per questi motivi:
1) ......
Grazie Geo, fatto. So che devono rispondere entro 30 gg, come se li rispettassero.:sleep1: Non ho cmq fiducia in questa gente,ma proprio no