Per i posteri.. un po di articoli che non fanno mai male..
Garante per le Telecomunicazioni
Delibera n. 418/06/CONS
Allegato A
Articolo 3
Mancato o ritardato pagamento di singoli servizi di comunicazioni
elettroniche
1. In caso di mancato o ritardato pagamento di un singolo servizio oggetto
del contratto, l’operatore non può sospendere la fornitura degli altri servizi
dedotti in contratto e rientranti nell’ambito del servizio universale, se non
nei limiti specificamente ammessi e tassativamente indicati dall’Allegato 4,
Parte A, del decreto legislativo n. 259/2003.
2. Qualora sorga contestazione relativamente all’addebito di un singolo
bene o servizio, anche supplementare, il Cliente può sospenderne il
pagamento fino alla definizione della controversia, pagando soltanto gli
importi che non costituiscano oggetto di contestazione, ferme le
conseguenze previste in conformità alla legge per il ritardato pagamento
delle somme che all’esito dovessero risultare dovute.
3. La sospensione del servizio in violazione del presente articolo è punita
con l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro
12.000,00 ad euro 250.000,00, ai sensi dell’art. 98, comma 11, decreto
legislativo n. 259/2003.
Ed ancora....
Codice del consumo
Articolo 4 - MOROSITA' DELL'UTENTE
In caso di mancato o ritardato pagamento di un singolo servizio, il gestore non puo' sospendere la fornitura degli eventuali altri servizi previsti dal contratto, anche se supplementari. Cio' a meno che l'utente non sia stato debitamente informato e preavvisato dell'interruzione o della cessazione del collegamento. Queste possono avvenire, quindi, solo dopo debito preavviso inviato nei tempi e modi previsti dal contratto.
Ad ogni modo, in caso di più contratti tra le medesime parti, il mancato pagamento di un contratto non può determinare la sospensione degli altri contratti.
Ed ancora..
Codice civile
Art.1193 Imputazione del pagamento
Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare.
In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra i più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti (1194 e seguente, 1249, 2726).
Quell'illusione chiamata "ricaricabile"
Io lavoro e se ben mi va vengo pagato a 30/60/90 giorni. Voi le ricariche le pagate in anticipo....