Ecco l'ultimo approfondimento sulla vicenda con l'emissione di una risoluzione da parte dell'Agenzia delle Entrate:
La tassa sui telefonini è ancora in vigore
La tassa sulle concessione governative sui contratti di abbonamento per l’utilizzo dei telefonini va pagata da tutti gli utenti, siano essi privati o amministrazioni pubbliche non statali, come i Comuni. Il chiarimento arriva dall’Agenzia delle Entrate che, con la risoluzione n. 9/E, risponde a un interpello trasmesso dall’Agenzia interregionale per il fiume Po. Il tributo, istituito dall’art. 21 della tariffa annessa al DPR n. 641/1972, è dovuto «per la licenza o documento sostitutivo per l’impiego di apparecchiature terminali per il servizio pubblico terrestre di telecomunicazioni (art. 318 DPR n. 156/1973 […]) per ogni mese di utenza».
Poiché il Codice delle comunicazioni (d.lgs. 259/2003) ha abrogato l’art. 318 citato, è sorto il dubbio se fosse ancora in vigore l’obbligo di pagamento della tassa di concessione governativa per la telefonia mobile. Da qui la richiesta di chiarimenti rivolta all’Agenzia delle Entrate. Il tributo non è stato abrogato dal Codice delle comunicazioni. E la risoluzione n. 9/E afferma che il tributo non è stato intaccato dall’entrata in vigore del Codice delle comunicazioni: anche a seguito dell’abrogazione, infatti, non risulta modificato il presupposto di applicazione della tassa. La tassa è dovuta quando viene rilasciato all’utente il documento attestante la sua condizione di abbonato.
Non c’è più la «licenza», ma esiste ancora «il documento sostitutivo», che è rappresentato dal contratto di abbonamento dell’utente con gli operatori telefonici autorizzati, ex art. 33, comma 2, D.M. n. 33/1990. In ogni caso, il contenuto dell’art. 318 cit, espressamente abrogato, è stato ripreso e letteralmente trasfuso nell’art. 160 D.L. n. 259/2003: il presupposto impositivo della tassa non è venuto meno.
E la vigenza dell’art. 21 della tariffa trova ulteriore conferma in altre disposizioni normative. Le amministrazioni pubbliche non statali non sono esentate dal tributo. L’Agenzia chiarisce, infine, che la qualifica di amministrazione pubblica non esclude detti soggetti dall’obbligo di pagamento della tassa, e richiama una precedente risoluzione (55/2005) che riconosce un’esenzione per le amministrazioni statali ma ha escluso da tale regime di favore quelle non statali.