Il ministro delle finanze (Uncle) ripreso su questioni economiche. :lol:
E tutti quei poverelli che mi pare diedero un euro per quella campagna che finì pure su Striscia sono rimasti fregati?
OT-Perchè ti compiaci di tributi invece che canone?
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Il ministro delle finanze (Uncle) ripreso su questioni economiche. :lol:
E tutti quei poverelli che mi pare diedero un euro per quella campagna che finì pure su Striscia sono rimasti fregati?
OT-Perchè ti compiaci di tributi invece che canone?
beh piu 'che "delle finanze" dovrebbe essere il ministro "della parsimonia" :lol:
non ricordo la storia dell'euro... a che pro furono raccolti soldi? :blink:
p.s. beh il c.d. "canone" E' una tassa, quindi un tributo, pertanto e' corretto cosi' chiamarlo... e finalmente lo fanno, forse sperando che la gente inizi a capire che non pagarlo e' evasione...
anche io non mi ricordo di 'sta campagna per l'euro... quale era?
Ecco l'ultimo approfondimento sulla vicenda con l'emissione di una risoluzione da parte dell'Agenzia delle Entrate:
La tassa sui telefonini è ancora in vigore
La tassa sulle concessione governative sui contratti di abbonamento per l’utilizzo dei telefonini va pagata da tutti gli utenti, siano essi privati o amministrazioni pubbliche non statali, come i Comuni. Il chiarimento arriva dall’Agenzia delle Entrate che, con la risoluzione n. 9/E, risponde a un interpello trasmesso dall’Agenzia interregionale per il fiume Po. Il tributo, istituito dall’art. 21 della tariffa annessa al DPR n. 641/1972, è dovuto «per la licenza o documento sostitutivo per l’impiego di apparecchiature terminali per il servizio pubblico terrestre di telecomunicazioni (art. 318 DPR n. 156/1973 […]) per ogni mese di utenza».
Poiché il Codice delle comunicazioni (d.lgs. 259/2003) ha abrogato l’art. 318 citato, è sorto il dubbio se fosse ancora in vigore l’obbligo di pagamento della tassa di concessione governativa per la telefonia mobile. Da qui la richiesta di chiarimenti rivolta all’Agenzia delle Entrate. Il tributo non è stato abrogato dal Codice delle comunicazioni. E la risoluzione n. 9/E afferma che il tributo non è stato intaccato dall’entrata in vigore del Codice delle comunicazioni: anche a seguito dell’abrogazione, infatti, non risulta modificato il presupposto di applicazione della tassa. La tassa è dovuta quando viene rilasciato all’utente il documento attestante la sua condizione di abbonato.
Non c’è più la «licenza», ma esiste ancora «il documento sostitutivo», che è rappresentato dal contratto di abbonamento dell’utente con gli operatori telefonici autorizzati, ex art. 33, comma 2, D.M. n. 33/1990. In ogni caso, il contenuto dell’art. 318 cit, espressamente abrogato, è stato ripreso e letteralmente trasfuso nell’art. 160 D.L. n. 259/2003: il presupposto impositivo della tassa non è venuto meno.
E la vigenza dell’art. 21 della tariffa trova ulteriore conferma in altre disposizioni normative. Le amministrazioni pubbliche non statali non sono esentate dal tributo. L’Agenzia chiarisce, infine, che la qualifica di amministrazione pubblica non esclude detti soggetti dall’obbligo di pagamento della tassa, e richiama una precedente risoluzione (55/2005) che riconosce un’esenzione per le amministrazioni statali ma ha escluso da tale regime di favore quelle non statali.
LASTAMPA.it: La tassa sui telefonini è ancora in vigore
è in pratica quello su cui si basava la nostra news :P
La deputata dice che in questo momento bisogna trovare una tassa che possa sostituire la tcg....io ho la soluzione...levano la tcg e inseriscono una tassa di 5€ al mese sugli smartphone...chi ha uno smartphone paga 5€ di balzello....non male vero??ahahahahah
non vedo il problema, basterebbe usare ricaricabili con opzioni come la 'all inclusive' di wind.
vero, sempre che la tassa sostitutiva non venga spalmata su altre cose più invasive... io il boomerang me lo vedo soffiare già dietro la testa :P
Bastava che si ristudiassero la pratica degli ecoincentivi auto, che con pochi incentivi hanno incassato un sacco di IVA sulla vendita di auto nuove e lo Stato è andato in attivo
(ri)aggiorno il thread con una novità che invece, rispetto alle altre dedicate solo alla PPAA, potrebbe avere altri effetti: TCG, rinvio alla Corte Europea di Giustizia | Mondo3
Il punto è questo (e tutt'altro che facile): "Per la Crt di Perugia l’art.160, in base a cui il contratto di abbonamento col gestore “tiene luogo alla licenza”, si porrebbe in contrasto con la regola generale dettata dall’art.3 della direttiva 202/20/CE per cui la fornitura di servizi di comunicazione elettronica puo’ essere assoggettata solo ad una autorizzazione generale.Quindi il gestore acquista l’autorizzazione generale e non ha piu’ bisogno di una concessione e l’utente non ha bisogno di un titolo per fruire del servizio."