(ri)aggiorno il thread con una novità che invece, rispetto alle altre dedicate solo alla PPAA, potrebbe avere altri effetti: TCG, rinvio alla Corte Europea di Giustizia | Mondo3

Il punto è questo (e tutt'altro che facile): "Per la Crt di Perugia l’art.160, in base a cui il contratto di abbonamento col gestore “tiene luogo alla licenza”, si porrebbe in contrasto con la regola generale dettata dall’art.3 della direttiva 202/20/CE per cui la fornitura di servizi di comunicazione elettronica puo’ essere assoggettata solo ad una autorizzazione generale.Quindi il gestore acquista l’autorizzazione generale e non ha piu’ bisogno di una concessione e l’utente non ha bisogno di un titolo per fruire del servizio."