Nella bozza di delibera Agcom propone un tetto di 400euro. Il co.re.com. ha liquidato l'indennizzo in 1.3000euro, oltre 3 volte il tetto massimo. Mi pare evidente che il co.re.com. non abbia tenuto conto della delibera 124/10/CONS. Questi sono i fatti.
Premesse:
A. Non siamo in un sistema di common law e i precedenti NON sono vincolanti. In Italia i tribunali non sono tenuti a conformarsi alle sentenze della Corte di Cassazione - la quale ha una funzione nomofilattica - figuriamoci se un co.re.com. ha il dovere di conformarsi alle decisioni dell'Agcom.
B. Gli orientamenti Agcom non sono immutabili. Prima del 2007 Agcom applicava gli irrisori massimali previsti dalle carte servizi. Solo a partire dal 2008 ha cambiato orientamento e ha iniziato a disapplicarli. Nulla toglie che in futuro possa nuovamente cambiarlo. Ritengo che il testo della bozza di delibera 124/10/CONS - e in particolare l'introduzione di limiti massimi - debba essere tenuto in debita considerazione circa un'evoluzione nella giurisprudenza Agcom.
Quanto al tuo post, Max:
Agcom non ha mai scritto da nessuna parte che l'indennizzo deve essere calcolato come una semplice moltiplicazione (tot euro moltiplicato per il numero dei giorni). E' anzi vero il contrario: Agcom ha scritto che l'indennizzo deve tenere conto del pregiudizio subito e di "una serie di elementi di natura soggettiva, oggettiva e temporale, quali la qualità e la quantità del servizio, il valore del canone corrisposto, la durata del disservizio, la natura del soggetto – utente (persona fisica – giuridica) che ha subito il pregiudizio" (cito testualmente dalle delibere Agcom). Agcom ha quindi sancito il principio in base al quale l'indennizzo debba essere calcolato di volta in volta.
Aggiungo: è vero, Agcom parecchie volte quando si è trovata di fronte alla necessità di liquidare l'indennizzo si è limitata a fare una moltiplicazione. Ciò non toglie che la motivazione fornita sia in evidente contrasto con l'applicazione del medesimo criterio a situazioni che possono essere tra loro molto differenti.
Ma ti/vi pongo due spunti di riflessione:
1. quante sono le delibere in cui l'indennizzo così liquidato ha superato i 1.300euro?
2. se nella bozza di delibera 124/10/CONS la stessa Agcom ha proposto di introdurre un limite di 400euro, siamo proprio sicuri che Agcom non stia per mutare orientamento?
Quanto al co.re.com., quest'ultimo ha individuato una serie di elementi di natura soggettiva, oggettiva e temporale (durata del disservizio, condotta del danneggiato, numero reclami etc) e sulla base degli stessi ha fissato equitativamente l'indennizzo in 1.300euro.
A questo passaggio potrei rispondere citando il "mitico" Ricucci, ma - con affetto - mi autocensuro.A mio parere, il cambio di orientamento senza che sia intervenuta una nuova delibera, è un evidente presupposto per ricorrere al TAR.![]()



Thanks:
Likes: 




Rispondi Citando
