Corecom Lazio: indennizzo Agcom non rispettato
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Corecom Lazio: indennizzo Agcom non rispettato

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  1. #1
    Partecipante Grafomane L'avatar di veditu
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    La carta servizi prevede un indennizzo di € 6 al giorno e l'agcom, in numerose delibere, ha espressamente dichiarato che non devono essere applicati tetti massimi.
    Bisogna fare chiarezza su questo punto: il co.re.com. si è attenuto a questo indirizzo Agcom. Se noti, infatti, anche il co.re.com. ha disatteso il tetto previsto nella carta servizi (se non sbaglio pari a 60euro).

    La stessa Agcom, quando ha "disapplicato" il tetto massimo, ha motivato la scelta sulla base della violazione del (riporto le testuali parole):
    "principio di proporzionalità, inteso in termini di adeguatezza, quale corrispondenza dell’indennizzo al pregiudizio subito, valutata sulla base di una serie di elementi di natura soggettiva, oggettiva e temporale, quali la qualità e la quantità del servizio, il valore del canone corrisposto, la durata del disservizio, la natura del soggetto – utente (persona fisica – giuridica) che ha subito il pregiudizio".
    Agcom mai ha sostenuto che gli indennizzi debbano essere calcolati come mera moltiplicazione dell'indennizzo giornaliero per il numero totale di giorni di ritardo. Anzi, se si osserva il testo della delibera sottoposta a pubblica consultazione, ben si comprende la complessità della posizione di Agcom che, anche nella nuova delibera, da un lato ricorda che "La liquidazione degli indennizzi deve ispirarsi a criteri di equità e proporzionalità", dall'altro propone lei stessa l'introduzione di soglie minime e tetti massimi.

    L'orientamento - che a detta di geoglobalfax è stato disatteso - in realtà stabiliva che (1) l'indennizzo deve essere parametrato al pregiudizio e (2) il pregiudizio deve essere valutato volta per volta in base ad una serie di criteri (di natura "soggettiva, oggettiva e temporale").

    Il co.re.com., anzichè limitarsi a una semplice moltiplicazione, ha applicato i suddetti criteri (di natura "soggettiva, oggettiva e temporale") e ha liquidato in via equitativa l'indennizzo in (ben) 1.300euro. Ben oltre i 60euro previsti dalla carta servizi e ben oltre i 400euro proposti dalla stessa Agcom.

    Questo non toglie che se l'utente ha subito un danno superiore a 1.300euro, è suo (sacrosanto) diritto rivolgersi a un giudice ordinario per ottenere il risarcimento del maggior danno. Ma in un procedimento davanti a davanti al giudice ordinario l'utente danneggiato sarà tenuto a dimostrare tale danno.
    Ultima modifica di veditu; 13/09/2010 alle 16:45
    - Devi avere fiducia in me. - - Fiducia? Emiliy, sono un avvocato. Io fondo la mia vita sulla mancanza di fiducia negli altri. - (Duchesne)
    la "concorrenza perfetta" e' un concetto relativo; dipende dal punto di vista. Dal punto di vista di chi vende e' quando ci si divide il mercato.


  2. #2
    Partecipante Logorroico L'avatar di Marco Yahoo
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    Just my two cents.
    Non sono propriamente un fine giurista ma, da una lettura sommaria del verbale, trovo che l'utente in questione, tutto sommato, non abbia poi molto di cui lagnarsi, in considerazione anche della sua parziale negligenza.
    Aspettiamo, comunque, i prossimi "parti" del Co.re.com. Lazio per esprimerci.

  3. #3
    Partecipante Magico L'avatar di danio.78
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    Aug 2009
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    Dite quello che vi pare ma qui c'è qualcosa di scandaloso :

    "In secondo luogo, si deve considerare che la mancata disattivazione del vincolo Operator lock ha reso sì inutilizzabili due apparati per un periodo di tempo prolungato (686 giorni) ma non può non rilevarsi come il disagio potesse essere superato affrontando una spesa modesta per l’acquisto, all’epoca, di altri due apparati identici, ovvero di apparati con caratteristiche similari o addirittura superiori."

    I commenti non servono.

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