
Originariamente Scritto da
veditu
Non conosco il tuo caso particolare, ma vorrei evidenziare due punti squisitamente giuridici e che sono alla base dell'ordinamento giuridico italiano: (i) può essere chiesto il risarcimento solo dei danni subiti, danni che devono essere provati (e, ove possibile, quantificati); (ii) per gli inadempimenti contrattuali, il danneggiato ha - nei limiti dell'ordinaria diligenza - un generale dovere di collaborazione (art. 1227 del codice civile): non deve rimanere con le mani in mano, ma non deve neppure diventare Superman.
Nel caso in esame, pare che il danno dichiarato - 8.232 euro - non sia stato dimostrato in alcun modo. Poichè il valore commerciale di quei cellulari è di poche centinaia di euro, sarebbe stato a mio avviso opportuno indicare i danni subiti.
visto che citi il codice civile ti posso dire che sono riusciti a contestarmi anche quello, i funzionari non l'avvocato del gestore.
Il co.re.com. si è limitato a rilevare che il danneggiato con poche centinaia di euro avrebbe potuto acquistare due cellulari (di caratteristiche pari a quelle di un Nec e228) ed avrebbe evitato un danno così elevato. Personalmente ritengo che la condotta indicata rientri nei limiti dell'ordinaria diligenza: è quello che l'uomo medio farebbe sapendo di potere subire un danno da migliaia di euro.
Il co.re.com. ha quindi ritenuto di liquidare il danno in via equitativa in 1.000euro.
In tutto ciò non vedo alcuna stortura giuridica, ma solamente l'applicazione di un sacrosanto principio dell'ordinamento, sancito dall'art. 1227, secondo comma, del codice civile.