Visualizzazione Stampabile
-
Però all'art.1 della delibera vengono date queste definizioni di servizio e servizio accessorio e secondo me dovrebbero rientrarci anche le opzioni attivate, che comunque sono un servizio o mi sbaglio?
"servizio di comunicazione elettronica", i servizi, forniti di norma a pagamento,
consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti
di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi
di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad
esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi
di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali
contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della società dell’informazione di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, non
consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di
comunicazione elettronica;
“servizi accessori”, i servizi correlati a quelli di accesso alla rete di
comunicazione.
-
Scrivo anche qui...
Alla luce dell'Allegato A della Delibera 73/11/CONS, come è identificabile il servizio di trasferimento di chiamata e qual'è l'entità dell'indennizzo giornaliero applicabile?
-
imho è servizio accessorio, se intendi questo
-
Agggiungo che il parametro della nuova regolamentazione si applica solo alla definizione delle controversie (GU14) presso l'Agcom o i Corecom delegati e sono comunque parametri "minimi".
-
Citazione:
Originariamente Scritto da
Max3
Agggiungo che il parametro della nuova regolamentazione si applica solo alla definizione delle controversie (GU14) presso l'Agcom o i Corecom delegati e sono comunque parametri "minimi".
Innanzitutto ringrazio per le risposte.
Ok per l'applicazione alla fase di definizione avanti al Corecom /Agcom, ma per "parametri minimi" cosa intendi? Ci sono interpretazioni in tal senso?
Da una rapida lettura mi sembrerebbe che l'indennizzo per la mancata (ri)attivazione del servizio di call forwarding sia limitato a max 100€, a prescindere dalla durata del disservizio (superiore a 100 gg.)...
Ok, ci sarebbe l'indennizzo giornaliero di 6€ da carta servizi H3g che prevarrebbe (ex art. 2 comma 2 All. A) in quanto superiore, ma - se non è applicabile il limite dei 60€ sempre da carta servizi - ci sarebbe comunque il limite di 100€ di cui sopra...
Significa che delibere come la n. 14/2010 del Corecom Lombardia non verranno più pronunciate?
Spero di essermi fatto capire e, soprattutto, di sbagliare.
-
Domani ho una conciliazione con FW per un malfunzionamento del servizio Voce e ADSL durato 9 mesi.
Io avevo fatto riferimento alla delibera 124/10/CONS, ma da quanto ho capito è stata superata...
Alla luce devo richiedere 5€ per ogni giorno di malfunzionamento, pagheranno mai?
-
Citazione:
Originariamente Scritto da
TidusXP
Domani ho una conciliazione con FW per un malfunzionamento del servizio Voce e ADSL durato 9 mesi.
Io avevo fatto riferimento alla delibera 124/10/CONS, ma da quanto ho capito è stata superata...
Alla luce devo richiedere 5€ per ogni giorno di malfunzionamento, pagheranno mai?
La delibera 124 non è stata superata ma si applica solo alla definizione delle controversie GU14 e non in fase di "prima conciliazione".
Nel caso di conciliazione l'entità dell'indennizzo dipende da molti fattori, (soprattutto gravità del disservizio in relazione all'utilizzo della linea telefonica) in linea di principio puoi fare riferimento alla carta servizi di Fastweb e moltiplicare il parametro dell'indennizzo che più si avvicina al tuo caso per il numero di giorni di disservizio senza considerare un massimale:se si tratta di una conciliazione si arriverà magari ad un compromesso, e dovrai magari rinunciare a quanto teoricamente avresti diritto.
:bye:
-
Citazione:
Originariamente Scritto da
Max3
La delibera 124 non è stata superata ma si applica solo alla definizione delle controversie GU14 e non in fase di "prima conciliazione".
Nel caso di conciliazione l'entità dell'indennizzo dipende da molti fattori, (soprattutto gravità del disservizio in relazione all'utilizzo della linea telefonica) in linea di principio puoi fare riferimento alla carta servizi di Fastweb e moltiplicare il parametro dell'indennizzo che più si avvicina al tuo caso per il numero di giorni di disservizio senza considerare un massimale:se si tratta di una conciliazione si arriverà magari ad un compromesso, e dovrai magari rinunciare a quanto teoricamente avresti diritto.
:bye:
Quoto un post un pò vecchio...
Sbaglio o la "bozza di regolamento" degli indennizzi prevista dalla Delibera 124/10/CONS è stata integralmente sostituita della regolamentazione di cui all'Allegato A della Delibera 73/11/CONS?
Ques'ultima, tra l'altro, prevede che dal 1° gennaio 2012 siano applicati anche i cosiddetti "indennizzi automatici", giusto? O sono intervenute altre disposizioni in merito?
-
Citazione:
Originariamente Scritto da
gt345
Quoto un post un pò vecchio...
Sbaglio o la "bozza di regolamento" degli indennizzi prevista dalla Delibera 124/10/CONS è stata integralmente sostituita della regolamentazione di cui all'Allegato A della Delibera 73/11/CONS?
Sì esatto ! La delibera 124/10/CONS era relativa alla consultazione. Il Regolamento finale è l'allegato alla delibera 73/11/CONS
Citazione:
Ques'ultima, tra l'altro, prevede che dal 1° gennaio 2012 siano applicati anche i cosiddetti "indennizzi automatici", giusto? O sono intervenute altre disposizioni in merito?
Sono intervenute nuove disposizioni, o meglio è arrivata una "proroga" alla partenza degli indennizzi automatici, un "regalo di Natale" essendo la delibera dello scorso 20 dicembre, delibera 712/11/CONS
-
Citazione:
Originariamente Scritto da
Max3
Sono intervenute nuove disposizioni, o meglio è arrivata una "proroga" alla partenza degli indennizzi automatici, un "regalo di Natale" essendo la delibera dello scorso 20 dicembre,
delibera 712/11/CONS
Grazie mille!
Ne approfitto per ricordare che, se non erro, i tempi di presentazione dell'istanza per la definizione della controversia sono stati dimezzati: entro 3 mesi dalla conclusione dell'iter conciliativo.
http://www.agcom.it/Default.aspx?mes...ent&DocID=7784
-
-
Citazione:
Originariamente Scritto da
gt345
Grazie mille!
Ne approfitto per ricordare che, se non erro, i tempi di presentazione dell'istanza per la definizione della controversia sono stati dimezzati: entro 3 mesi dalla conclusione dell'iter conciliativo.
http://www.agcom.it/Default.aspx?mes...ent&DocID=7784
Sì avevo letto di questa novità che era già nell'aria da tempo!
Citazione:
Originariamente Scritto da
michelerossi
Cosa è cambiato?
Se ti riferisci agli indennizzi automatici c'è stata solo una proroga di 3 mesi.
Se ti riferisci alla delibera sulle "controversie tra utenti e operatori" sono stati accorciati i tempi per la presentazione all'Agcom o ai Corecom delegati del modulo GU14 a seguito del del tentativo iniziale di conciliazione : da 6 mesi a 3 mesi (vedi sopra)
-
Quindi se devo inviare il formulario GU14 devo farlo entro e non oltre 3 mesi dal fallito tentativo di conciliazione?
-
Citazione:
Originariamente Scritto da
michelerossi
Quindi se devo inviare il formulario GU14 devo farlo entro e non oltre 3 mesi dal fallito tentativo di conciliazione?
Esatto, però questo vale - ovviamente - solo per i procedimenti di conciliazione che vengono iniziati dopo la data di entrata in vigore di tali modifiche.
Per quanto riguarda poi il calcolo degli indennizzi in sede di presentazione dell'istanza di definizione, avendo letto in passato delibere non del tutto concordanti tra di loro, mi chiedevo:
- vanno calcolati sino al giorno di proposizione del tentativo di conciliazione?
- vanno calcolati sino alla data dell'esito negativo del tentativo di conciliazione?
- vanno calcolati sino al giorno di presentazione dell'istanza di definizione?
- si chiede che vengano calcolati sino alla conclusione definitiva del procedimento di definizione?
:shock::shock::shock:
-
Citazione:
Originariamente Scritto da
gt345
Per quanto riguarda poi il calcolo degli indennizzi in sede di presentazione dell'istanza di definizione, avendo letto in passato delibere non del tutto concordanti tra di loro, mi chiedevo:
- vanno calcolati sino al giorno di proposizione del tentativo di conciliazione?
- vanno calcolati sino alla data dell'esito negativo del tentativo di conciliazione?
- vanno calcolati sino al giorno di presentazione dell'istanza di definizione?
- si chiede che vengano calcolati sino alla conclusione definitiva del procedimento di definizione?
:shock::shock::shock:
Come hai giustamente evidenziato non c'è una linea ufficiale...in pratica a seconda del tipo di controversia e del responsabile del procedimento ci sono queste variazioni.
In linea di massima, quando si tratta di una disattivazione di utenza il calcolo dovrebbe arrivare fino al giorno di riattivazione dell'utenza. Nel caso ad esempio di mancata risposta al reclamo, il calcolo dovrebbe (è un mio parere suffragato da alcune delibere) arrivare fino ad almeno l'eventuale udienza di conciliazione ( se si è svolta) o definizione (se si prosegue dopo la conciliazione): insomma fino alla data in cui l'utente consumatore ha potuto ricevere una risposta e/o interloquire con l'operatore.