Regolamentazione degli indennizzi da parte di Agcom
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Regolamentazione degli indennizzi da parte di Agcom

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  1. #1
    Partecipante Mistico
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    Quindi se devo inviare il formulario GU14 devo farlo entro e non oltre 3 mesi dal fallito tentativo di conciliazione?

  2. #2
    Partecipante SUPER-BIG!
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    Question

    Citazione Originariamente Scritto da michelerossi Visualizza Messaggio
    Quindi se devo inviare il formulario GU14 devo farlo entro e non oltre 3 mesi dal fallito tentativo di conciliazione?
    Esatto, però questo vale - ovviamente - solo per i procedimenti di conciliazione che vengono iniziati dopo la data di entrata in vigore di tali modifiche.


    Per quanto riguarda poi il calcolo degli indennizzi in sede di presentazione dell'istanza di definizione, avendo letto in passato delibere non del tutto concordanti tra di loro, mi chiedevo:
    - vanno calcolati sino al giorno di proposizione del tentativo di conciliazione?
    - vanno calcolati sino alla data dell'esito negativo del tentativo di conciliazione?
    - vanno calcolati sino al giorno di presentazione dell'istanza di definizione?
    - si chiede che vengano calcolati sino alla conclusione definitiva del procedimento di definizione?


  3. #3
    Partecipante Logorroico L'avatar di Max3
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    Citazione Originariamente Scritto da gt345 Visualizza Messaggio

    Per quanto riguarda poi il calcolo degli indennizzi in sede di presentazione dell'istanza di definizione, avendo letto in passato delibere non del tutto concordanti tra di loro, mi chiedevo:
    - vanno calcolati sino al giorno di proposizione del tentativo di conciliazione?
    - vanno calcolati sino alla data dell'esito negativo del tentativo di conciliazione?
    - vanno calcolati sino al giorno di presentazione dell'istanza di definizione?
    - si chiede che vengano calcolati sino alla conclusione definitiva del procedimento di definizione?

    Come hai giustamente evidenziato non c'è una linea ufficiale...in pratica a seconda del tipo di controversia e del responsabile del procedimento ci sono queste variazioni.
    In linea di massima, quando si tratta di una disattivazione di utenza il calcolo dovrebbe arrivare fino al giorno di riattivazione dell'utenza. Nel caso ad esempio di mancata risposta al reclamo, il calcolo dovrebbe (è un mio parere suffragato da alcune delibere) arrivare fino ad almeno l'eventuale udienza di conciliazione ( se si è svolta) o definizione (se si prosegue dopo la conciliazione): insomma fino alla data in cui l'utente consumatore ha potuto ricevere una risposta e/o interloquire con l'operatore.
    ...

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