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gt345
Grazie mille!
Ne approfitto per ricordare che, se non erro, i tempi di presentazione dell'istanza per la definizione della controversia sono stati dimezzati: entro 3 mesi dalla conclusione dell'iter conciliativo.
http://www.agcom.it/Default.aspx?mes...ent&DocID=7784
Mi quoto per chiedere, non essendomi chiara la normativa:
le modifiche introdotte con Delibera 597/11/CONS al Regolamento Agcom (173/07/CONS), non si applicano ai procedimenti per i quali, al momento della entrata in vigore di tali modifiche, sia già stata proposta istanza di conciliazione (come credo che sia, viste le modifiche anche del termine per presentare istanza di definizione) o istanza di definizione?
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gt345
le modifiche introdotte con Delibera 597/11/CONS al Regolamento Agcom (173/07/CONS), non si applicano ai procedimenti per i quali, al momento della entrata in vigore di tali modifiche, sia già stata proposta istanza di conciliazione (come credo che sia, viste le modifiche anche del termine per presentare istanza di definizione) o istanza di definizione?
Le modifiche non si applicano ai procedimenti per i quali sia già stata presentata istanza di conciliazione (così deve intendersi)
E' specificato però che: la modifica del termine decadenziale per la proposizione dell’istanza di definizione stabilita all’articolo 1, comma 8, lettera b, non si applica alle controversie per le quali il tentativo di conciliazione risulta esperito alla data di entrata in vigore della presente delibera.
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Max3
Le modifiche non si applicano ai procedimenti per i quali sia già stata presentata istanza di conciliazione (così deve intendersi)
Mi confermi conciliazione?
In tal caso, il 3° comma dell'Art. 4 sembrerebbe una ripetizione...
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gt345
Mi confermi conciliazione?
In tal caso, il 3° comma dell'Art. 4 sembrerebbe una ripetizione...
Hai fatto bene a puntualizzare: c'è questa "voluta" ambiguità e ti spiego come io la interpreto e come credo sia da interpretare conoscendo un po' Agcom...
In pratica tutte le nuove disposizioni si applicano alle istanze di conciliazione presentate dopo l'entrata in vigore della Delibera, tranne un caso: rientrano nel nuovo limite temporale di presentazione delle istanz GU14, anche le istanze di conciliazione in essere (ovvero non concluse).
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Altra perplessità :) :
fermorestando che ormai le Carte Servizi e le CGC si stanno uniformando/si sono uniformate alle misure di indennizzo predeterminate dall'Agcom, all'art. 2, comma 2, All. A Delibera 73/11/CONS, la locuzione "[...]indipendentemente dai limiti massimi eventualmente stabiliti" come deve essere di preciso interpretata?