Ah, non sono avvocato ma il Garante per la Privacy, in una sua delibera, scrive:

Per quanto concerne l'impiego di dispositivi atti a consentire l'ascolto di conversazioni a soggetti diversi dagli utenti, è pervenuta all'Autorità una segnalazione con cui si contestava un utilizzo indebito del cd. "viva voce" da parte di una società di gestione del credito. L'Autorità, nell'invitare quest'ultima a fornire chiarimenti, ha ricordato che l'art. 131, comma 3, del Codice impone all'utente di informare l'altro utente "quando, nel corso della conversazione, sono utilizzati dispositivi che consentono l'ascolto della conversazione stessa da parte di altri soggetti". Tale obbligo discende direttamente dal più generale principio di lealtà e correttezza che deve informare ogni trattamento di dati personali (art. 11, comma 1, lett. a) del Codice).
Caspita, ho sbagliato lavoro