
Originariamente Scritto da
antonioz
I latini, che di diritto se ne intendevano risponderebbero ai signori manager delle compagnie telefoniche che fanno un indottrinamento nei confronti degli incolpevoli operatori dura lex sed lex.
Non possiamo impostare un discorso dicendo che di fronte al chiaro disposto di una legge dello Stato, una compagnia telefonica possa decidere quali leggi disattendere e a quali invece dare applicazione.
Aggiungo alla spiegazione fatta da Veditu un aspetto: dalla lettura della delibera 7/02/cir sembra possibile intendere che l'operatore debba in ogni caso tenere distinto nel momento in cui lo indica al cliente il credito derivante dalle promozioni e quello effettivamente acquistato in modo da consentire al cliente di poter sapere in ogni momento quale sarà il credito a cui effettivamente avrà diritto in caso di recesso.
Per quanto concerne l'interpretazione delle clausole contrattuali si può anche aggiungere una cosa: anche qualora non dovesse venire in soccorso l'interpretazione contra stipulatorem in ogni caso le regole per l'interpretazione del contratto predisposte dal nostro codice civile prevedono che nell'interpretare un contratto dubbio debba anche tenersi in considerazione quale è stato il comportamento delle parti nell'esecuzione del contratto medesimo; in questo caso ci viene in aiuto il compèortamento della Tre che ha ben presente la distinzione tra credito e bonus tanto è vero che nelle condizioni dei nuovi piani esplicitamente prevede delle restrizioni, quindi ove non le abbia previste è evidente che non lo intendeva fare in modo implicito ma semplicemente non ha voluto fare alcuna distinzione.