mi soffermerei su questo punto:

LA DIFFIDA AD ADEMPIERE
E' una particolare forma di diffida con cui si intima al gestore o venditore il rispetto del contratto entro un congruo termine (non inferiore a 15 giorni), con espressa avvertenza che in caso contrario il contratto si intendera' senz'altro risolto.
E' uno di quei rari casi previsti dall'ordinamento in cui il contratto puo' essere sciolto (risolto per inadempimento) senza una sentenza di un giudice. Pertanto, e' da usare al posto della messa in mora o della diffida quando si intende sciogliere il contratto se, trascorso il termine, non vi e' adempimento.
Dopo aver riassunto la vicenda e aver formulato le proprie richieste, come per la messa in mora, e' quindi necessario concludere la diffida ad adempiere con una formula di questo genere:
"Se non adempirete entro e non 15 giorni dal ricevimento della presente, il contratto si intendera' senz'altro risolto ai sensi dell'art. 1454 cc.".