Questo è il testo. E' un pò lungo ma tanto c'è voluto per descrivere le nostre disavventure.
La richiesta di conciliazione in oggetto riguarda la fornitura di un servizio “Internet Mobile”, che il fornitore H3G definisce nei suoi documenti ufficiali “a 7,2 Mbps” (Megabit per secondo). Nelle sue pubblicità e sul suo sito internet, H3G parla inoltre di “Internet Veloce” e di “Connessione senza limiti”. Ora, durante il periodo di fornitura del contratto, la connessione non ha mai raggiunto la velocità di scaricamento pari a 7,2 Mbps, sia in condizioni di picco, e tantomeno continuativamente. La velocità massima riscontrata dal sottoscritto in condizioni di picco è stata pari a una frazione del valore indicato dal fornitore del servizio, pari a xxx Mbps. La velocità di scaricamento in condizioni continuative è stata di xxx Mbps. E’ vero che il fornitore del servizio non garantisce una velocità minima di scaricamento. E’ altrettanto vero, però, che incentrare le proprie comunicazioni a carattere commerciale e pubblicitario su una determinata velocità che poi non può essere raggiunta in alcuna condizione, e fornire invece un servizio di velocità pari a una piccola frazione di quanto pubblicizzato, costituisce una pratica commerciale scorretta e una falsa indicazione al consumatore, volta evidentemente a indurre il consumatore stesso ad acquistare il servizio offerto. Con questa istanza si richiede inoltre che il fornitore del servizio sia obbligato a fornire prova che il servizio da esso offerto possa effettivamente raggiungere la velocità di 7,2 Mbps. Dal 15-12-2009, inoltre, il servizio fornito da H3G ha subito un ulteriore, gravissimo, scadimento. Senza che il fornitore abbia avvertito preventivamente i propri utenti in alcun modo, e tantomeno abbia offerto alternativa alcuna atta ad alleviare il danno derivante dal suo disservizio, la velocità di scaricamento è stata limitata a 0,15 Mbps. La continuatività della limitazione a tale velocità, riscontrabile nelle ore di punta e in quelle notturne, indica che il fornitore abbia intrapreso misure volte a limitare artificialmente la velocità di scaricamento, per motivi che si è guardato bene dal fornire. Non solo, H3G ha sistematicamente evitato di riconoscere l’esistenza di qualsiasi disservizio, sottoponendo la propria clientela, tra cui il sottoscritto a un’odissea fatta di contatti tramite telefonate in voce con il servizio clienti, email e fax inviati allo stesso In tutte le forme con si è entrati in contatto con esso, il servizio clienti H3G si è dimostrato inefficiente, lacunoso e disinformato, non in grado di fornire non dico effettive soluzioni al problema, ma neppure consigli di sorta atti ad alleviare la situazione. Pertanto, nove telefonate su dieci si sono risolte in cadute della linea, prima ancora di essere arrivati a spiegare compiutamente il problema, molte delle email inviate sono rimaste senza risposta, e così pure i numerosi fax inviati. Quando per puro caso si riusciva ad avere una risposta, era solo per una serie di misure rivelatesi alla prova dei fatti del tutto ininfluenti alla risoluzione del disservizio, come compiere prove sulle configurazioni del proprio pc e della chiavetta USB atta alla connessione internet, richiedere ostinatamente e con una ripetitività irritante e irrispettosa le configurazioni del pc e una serie di altri dati riguardo la connessione. Tutto ciò dimostra come H3G, a dispetto del gran numero di solleciti ricevuti al riguardo, come testimoniano le numerose discussioni aperte al riguardo sul sito Mondo3.com e su altri siti specializzati, tentasse in ogni modo di scaricare la colpa del proprio disservizio a cause ad essa esterne, causando ulteriore danno e stress alla propria clientela. In ultimo, gli addetti di H3G hanno preteso la sostituzione della Usim prima di intraprendere qualsiasi eventuale azione volta alla risoluzione del problema. Ma invece di inviarla a proprie spese al recapito del cliente, hanno obbligato quest’ultimo a recarsi presso un centro abilitato H3G per detta sotituzione, con ulteriore aggravio di stress e di spese. Quanto fin qui descritto rende evidente come, al danno causato dal disservizio prodotto riguardo alla fornitura di una connessione Internet veloce rivelatasi tutt'altro che tale, si sia aggiunto quello, ancora più rilevante, causato dalla totale inefficacia del servizio clienti di H3G, che ha obbligato i clienti a farsi carico di ulteriori costi, spreco di risorse e perdite di tempo oltremodo considerevoli. Detta inefficacia del servizio clienti, già da tempo era perfettamente a conoscenza dei gestori del servizio, i quali invece di intraprendere le azioni necessarie a una sua razionalizzazione, hanno preferito fornire nelle proprie bollette l’indirizzo di posta elettronica del direttore, ravera.dina@tre.it, senza che ciò, naturalmente abbia permesso di mutare in alcun modo la situazione di totale abbandono in cui si è venuta a trovare la clientela. Durante il periodo in cui il servizio è stato limitato da H3G a 0,15 Mbps sono venute meno anche le condizioni minime riguardanti la fornitura di un servizio di connessione internet veloce, dato che non era più possibile visionare file video in streaming, aprire pagine che non fossero di una povertà desolante per grafica e contenuti, scaricare messaggi di posta elettronica con allegati, che al giorno d’oggi fanno parte delle normali incombenze lavorative di chi si fornisce di una connessione internet veloce. In questa fase, le prestazioni del servizio erano sostanzialmente simili a quella di una comune connessione analogica via modem a 56 k. Stante quanto fin qui descritto, all’atto pratico il servizio è stato del tutto inutilizzabile e le prerogative del servizo, fornite liberamente da H3G nelle proprie comunicazioni commerciali e pubblicitarie, completamente disatteso..
PER QUESTO MOTIVO IL SOTTOSCRITTO RICHIEDE:
1) La rescissione del contratto a causa dell’inadempienza del fornitore, e senza necessità del pagamento di penali 2) La restituzione dei canoni di abbonamento fin qui corrisposti al fornitore del servizio 3) La corresponsione di un indennizzo pari al canone mensile maggiorato in proporzione del rapporto tra velocità pubblicizzata e velocità di scaricamento effettivamente fornita per ciascuna mensilità durante la quale si è verificato il disservizio (7,2/0,15x19) = 912 Euro mensili. 4) La corresponsione di un indennizzo pari a 1.200 Euro complessivi per le spese e i danni materiali, esistenziali e biologici causati dal disservizio del servizio clienti.