
Originariamente Scritto da
Max3
Sul rimborso delle spese di trasferta/ spese sostenute:
dall'articolo 19 del nuovo "Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti " :
http://www.agcom.it/provv/d_173_07_CONS_All_A.htm
"
6. Nel provvedimento decisorio l?Autorità può riconoscere il rimborso delle spese necessarie e giustificate per l?espletamento della procedura, liquidate secondo criteri di equità e proporzionalità, tenendo conto del comportamento assunto dalle parti anche in pendenza del tentativo di conciliazione. Quando l?operatore non partecipi all?udienza fissata per la conciliazione senza addurre giustificati motivi, e pur avendo reso la dichiarazione di cui all?art. 8 comma 3, vanno comunque rimborsate all?utente, se presente all?udienza ed indipendentemente dall?esito della controversia di cui agli art. 14 e ss., le spese sostenute per l?esperimento del tentativo di conciliazione. "
