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un dubbio...e se piedone fosse proprio uno sbirro????:blink:
rimane una sola realta:
il credito mostrato a noi appare come RESIDUO, ovvero è la somma di quello ricaricato+ quello acquistato
è pur vero che i sistemi di h3g riescono a discernere i due crediti, ma solo per gli ultimi 6 mesi.
se riescono a distinguere i crediti acquistati, quelli ricaricati e quelli frutto di risposte tardive alle email....perchè non li differenziano nella cifra finale??? tim lo ha SEMPRE fatto, vodafone NO, wind non so, tre lo ha fatto dalle super3/semplice3 in avanti.
in sede legale, ove mancassero restrizioni o clausole limitative ai bonus derivati da promozioni, il credito è da considerarsi equiparato a quello acquisto, in quanto gode degli stessi benefici. ( qui cito le direttive agcom sotto il punto 1 - ndr per piedone )
laddove non vi fosse certezza e si renda necessaria un'interpretazione delle clausole DEVE essere scelta la situazione piu favorevole al consumatore ( codice del consumatore art 35 comma 2 - ndr per piedone )
ergo E' inutile litigare tra di noi su come interpretiamo le direttive, non siamo avvocati , non siamo dipendenti agcom, non siamo parlamentari, non siamo dirigenti h3g ( se qualcuno appartiene a tali categorie si dichiari)
siamo un insieme di clienti che stanno per essere fregati e anzichè coalizzarci e lottare fianco a fianco ci facciamo le pulci a vicenda....questa è la situazione che vogliono quelli di h3g
ora piedone e tutti quelli che la pensano come te....ammettendo che abbiate ragione.... h3g non ci darà nulla....ma ammetendo che possiate avere torto vi farebbe schifo un assegno con il vostro nome su=????
ora decidere se continuare a sostenere una tesi che potrebe essere sposata da h3g ed usata contro di noi o porvi il dubbio che a volte davide uccide golia e credere che anche la giustizia ogni tanto venga in vacanza in Italia.
qualsiasi commento dopo questo post mostrerà chi vuole fare i propri interessi e chi invece parteggia per il nemico....
ai lettori la sentenza
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Citazione:
Originariamente Scritto da
antonioz
Si avrebbe un'assoluta mancanza di trasparenza peraltro, inquanto il cliente non saprebbe mai se sta consumando ciò che ha effettivamente acquistato o ciò che in realtà è un bonus. Quindi Piedone & co. se continuate, vi chiederò di dirmi quanto la tre debba esattamente restituirmi perchè frutto di ricariche se dovesse essere fondata la vostra tesi, ma la storia della mia sim è molto più complessa dell'irrisolvibile paradosso del 3.
Quindi la domanda è: se si voleva effettivamente differenziare tra credito pagato e credito autoricaricato perchè non è stato stabilito un criterio di consumazione? Perchè non sono stati contabilizzati sotto due voci diverse?
L.481/95 Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità.
Art. 1. Finalità.
1. Le disposizioni della presente legge hanno la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, di seguito denominati "servizi", nonchè adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo.
Accadrà mai?
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Citazione:
Originariamente Scritto da
lordzorro
laddove non vi fosse certezza e si renda necessaria un'interpretazione delle clausole DEVE essere scelta la situazione piu favorevole al consumatore ( codice del consumatore art 35 comma 2 - ndr per piedone )
"credito che residua, in favore del Cliente, in caso di cessazione del rapporto contrattuale per servizi di telecomunicazione prepagati".
più chiaro di così .....
comunque anche io non capisco questo volere a tutti i costi difendere la tre ....
magari uno può dire ... ragazzi mi sa che non ce la facciaMO ....
ma dire ... ragazzi sieTE fregati .... mah
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Citazione:
Originariamente Scritto da
megamaster71
"credito che residua, in favore del Cliente, in caso di cessazione del rapporto contrattuale per servizi di telecomunicazione prepagati".
più chiaro di così .....
comunque anche io non capisco questo volere a tutti i costi difendere la tre ....
magari uno può dire ... ragazzi mi sa che non ce la facciaMO ....
ma dire ... ragazzi sieTE fregati .... mah
concordo con te...ma forse piedone essendo sbirro ha altre fonti e sa cose che non sappiamo. ed essendo buono ci avverte :LOL:
piccolo ps...leggete un interessantissimo teorema
http://www.mondo3.com/forum/showpost...2&postcount=19
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Citazione:
Originariamente Scritto da
Piedone lo Sbirro
1) il rimborso del credito residuo proviene da quelle che altro dovrei citare?
2) il primo comma definisce di cosa si parla..il comma 4 e il comma 5 parlano di rimborso del credito residuo....il credito residuo di cui si parla nei commi 4 e 5 non comprende il credito da autoricarica ma solo quello che ti sei pagato...questo è scritto nel comma 1.
3) io non scommetto mai...men che meno con chi è sicuro che perda
1. è quello il punto. tutti l'hanno capito tranne te. stanno definendo il credito residuo al quale tu hai diritto in base alla Bersani (il documento a cui ti riferisci si chiama: Linee guida della Direzione tutela dei consumatori esplicative per l’attività di vigilanza da effettuare ai sensi dell’art. 1, comma 4, della legge n. 40/2007, con particolare riferimento alle previsioni di cui all’art. 1, commi 1 e 3, della medesima legge
se credi che siccome da una parte viene data una definizione allora quella definizione vale per tutte le leggi allora non hai capito come mai i manuali di diritto sono così alti.
cos'altro dovresti citare? nel thread giuridico ho dimostrato la fonte del diritto al rimborso... il rimborso lo potevi chiedere anche l'anno scorso (e ne è riprova il fatto che le stesse "linee guida per l'applicazione della legge Bersani" rimandano alle delibere alle quali io mi riferisco che già stabiliscono il diritto alla restituzione del credito).
2. il credito residuo è quello definito al comma1, il comma 4 e 5 sono crediti equiparati al credito residuo. Essendo equiparati vuol dire che sono crediti diversi ai quali si applica la medesima disciplina NON come dici tu.
3. io sono pronto a scommettere, quando vuoi sai dove trovarmi.
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Citazione:
Originariamente Scritto da
veditu
Linee guida della Direzione tutela dei consumatori esplicative per l’attività di vigilanza da effettuare ai sensi dell’art. 1, comma 4, della legge n. 40/2007, con particolare riferimento alle previsioni di cui all’art. 1, commi 1 e 3, della medesima legge
spero che ora tu capisca che la definizione di credito residuo che continui a citare non è altro che estratto delle "linee guida su come si deve applicare l'art. 1 comma 1 del decreto Bersani".
quindi, se al nostro caso non si applica il decreto Bersani, con questa definizione ti puoi incartare il formaggio.