Apro questo thread per analizzare gli eventuali punti deboli della ricostruzione normativa che sancisce il diritto dell'utente alla monetizzazione del credito residuo in caso di rimodulazione del gestore.

Vi prego di non effettuare commenti
a) che non siano giuridici
b) che riguardino fonti non legislative o contrattuali (del tipo "il mio dealer/mio cugino mi ha detto che...")


L'art. 70, comma 4 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (http://www.agcom.it/L_naz/cod_comunicaz_dl259_03.htm) prevede che:
"Gli abbonati hanno il diritto di recedere dal contratto, senza penali, all'atto della notifica di proposte di modifiche delle condizioni contrattuali. Gli abbonati sono informati con adeguato preavviso, non inferiore a un mese, di tali eventuali modifiche e sono informati nel contempo del loro diritto di recedere dal contratto, senza penali, qualora non accettino le nuove condizioni."

La delibera n. 7/02/CIR (http://www.agcom.it/provv/d_07_02_CIR.htm) stabilisce all'art. 2 che i gestori debbano adeguare le proprie carte dei servizi per specificare "le condizioni di trattamento del credito residuo nel caso di cessazione del rapporto contrattuale, anche in relazione alla richiesta di attivazione della prestazione di portabilità del numero"ma - cosa che interessa particolarmente agli utenti h3g - "In caso di offerte promozionali ed altre forme equivalenti, i gestori di servizi mobili e personali evidenziano le eventuali restrizioni alla restituzione del credito accumulato in virtù dell’offerta stessa."

Le condizioni generali di contratto del piano SuperTuaPiù recependo la delibera 7/02/CIR definiscono il Credito Residuo (art. 2, comma 1, lettera f ) come il "credito che residua, in favore del Cliente, in caso di cessazione del rapporto contrattuale per servizi di telecomunicazione prepagati". Chiamando il 4330 la fonia riporta che il "Credito Residuo (quello definito dalle condizioni generali di contratto) ammonta a xx euro".

Per contro le condizioni generali di contratto dei nuovi piani (Super0, Super5 e Super10) hanno recepito la delibera 7/02/CIR definendo il credito residuo come "credito relativo al traffico effettivamente acquistato e non goduto che residua, in favore del Cliente, in caso di cessazione del rapporto contrattuale per servizi di comunicazione prepagati o disattivazione della USIM ricaricabile, al netto di ricariche omaggio previste o comunque associate a promozioni, opzioni o meccanismi di autoricarica previsti dal piano scelto e/o attivo."
In merito alle linee guida per l'applicazione della Legge Bersani http://www.agcom.it/comunicazioni/com_28_06_07.htm (legge sulla quale si è fatta una gran confusione, e per la quale è necessario premettere che (i) non si applica alle rimodulazioni (e partanto ogni riferimento al suo testo normativo e/o alle linee guida che ne disciplinanno l'applicazione è totalmente OT), e (ii) prendo in considerazinoe solamente per osservare quale interpretazione l'AGCOM dia della propria normativa) l'AGCOM ha ricostruito il diritto di recesso "alla Bersani" sancendo il diritto di restituzione del credito acquistato a cui si aggiunge il credito derivante da altre promozioni qualora i gestori non specifichino diversamente (in particolare l'AGCOM ha effettuato un esplicito richiamo all'art.2, comma 2 della delibera 7/02/CIR)

ERGO

1. andando a studiare la ratio della norma contenuta nell'art. 70, comma 4, questa è riconoscibile nella volontà da parte del legislatore di riconoscere all'utente finale un contro-potere di recedere senza penali/vincoli e condizioni (il principio della "porta aperta" affine a quello introdotto dalla recente riforma del diritto societario).

2. la delibera del 2002 poneva due oneri in capo ai gestori telefonici di chiarezza e trasparenza nei confronti del cliente. 3 ha recepito tali oneri indicando nelle proprie condizioni generali di contratto: (i) che il "credito residuo" è quello che residua a favore del cliente in caso di cessazione del rapporto contrattuale (e in caso di rimodulazione la cessazione è rinvenibile nel diritto di recesso introdotto dall'art. 70 comma 4) e (ii) il credito derivante da autoricarica è totalmente equiparato al credito derivante da ricarica (la distinzinoe è stata introdotta solo per i nuovi piani).

3. per fugare ogni dubbio ricordo che il Codice del Consumo all'art.35, comma 2 (http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/05206dl.htm) stabilisce che "In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore."

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chiudo citando le parole di Viviane Reding, commissario europeo alle tlc:“Solo un consumatore ben informato si difende bene“