La sospensione la rende "inefficace" a tutti gli effetti.
Il Tar, poteva "non sospenderla" e rimandare il tutto al 2014.
Ha ritenuto fondata la richiesta di sospensione di 3 e l'ha ordinata.
Un atto della P.A., sospeso da un Tar, cessa immediatamente di produrre i suoi effetti.
La sospensione è il provvedimento, immediatamente esecutivo, che i Tar, adottano, su richiesta di terze parti, quando queste forniscano fondati motivi, a supporto della richiesta, riguardante un atto deliberativo della P.A., non revocabile dal tribunale ordinario civile e penale.