...che furono già messe in risalto per lo Zero6
via Le penali abolite da Bersani continuano ad essere addebitate. L'Agcom e' d'accordo?La chicca di 3 Italia. Non abbiamo citato finora uno dei piu' importanti gestori: 3 Italia. Sul loro sito si trova, non senza difficolta', il documento riepilogativo dell'offerta prescelta, come previsto dall'Agcom
http://www.tre.it/public/imgup/File/CS/090202_Delibera%20AGCOM_Zero6TOP(1).pdf
Il documento che si apre e' scritto in caratteri piccolissimi, ma la tabella 1 -che riporta le penali/costi di disattivazione- e' addirittura illeggibile. Provare per credere.
Chiediamo all'Agcom: tali livelli di costi sono in linea con le sue stesse previsioni? (3)
(3)Estratto delle linee guida dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
Dalla semplice lettura del contratto l'utente deve poter conoscere anche le eventuali spese richieste per l'esercizio della facolta' di recesso o di trasferimento, cosi' da essere agevolato nell'esercizio di tali facolta', potendone valutare le conseguenze sotto ogni profilo. In ogni caso, l'utente non deve versare alcuna "penale", comunque denominata, a fronte dell'esercizio della facolta' di recesso o di trasferimento delle utenze, poiche' gli unici importi ammessi in caso di recesso sono quelli "giustificati" da "costi" degli operatori".
"Per essere in linea con l'intenzione della Legge n. 40/2007, il concetto di pertinenza del costo dovra' essere interpretato in senso oggettivo ed imparziale, valido per tutti gli operatori e secondo criteri di causalita'/strumentalita' dei costi/ricavi".
I costi pertanto potranno essere addebitati "solo ove la previsione di essi sia ritenuta indispensabile dall'operatore in vista delle attivita' da compiersi e ferma restando la necessita' di fornirne comunque la prova".
Con riferimento ai servizi di telefonia, in particolare, l'Authority, ritiene che: "merita una precisazione a parte il caso del passaggio degli utenti da un operatore ad un altro. In tale casistica di recesso – prevalente sul piano statistico – generalmente le attivita' di disattivazione della configurazione preesistente coincidono con le attivita' tecniche da effettuarsi in fase di attivazione dall'operatore che acquisisce il cliente. Esse sono dunque gia' remunerate da quest'ultimo. In tali casi, pertanto, eventuali costi di disattivazione posti a carico dell'utente non sono in linea di massima giustificati".