e del perchè abbiano tirato fuori una nuova tariffa con autoricarica maggiorata se già le attuali autoricariche sono sconvenienti per loro?
:furious:
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Questo è un' aspetto decisamente schiacciante che, a mio personale avviso, dimostra l' infondatezza dei motivi addotti alla Convention che sono alla base della rimodulazione delle tariffe.
Posso assicurarti personalmente che siamo in contatto frequentissimo con l' AGCOM, che segue in prima linea il sito www.norimodulazioni.com, e ovviamente abbiamo avuto cura di far notare questo ennesimo aspetto contraddittorio.
Ma gli "scegli 3" che fine faranno?
Faranno pagare le penali in caso di MNP?
Sbloccheranno i cell attualmente OP Lock?
Ho già risposto sopra riguardo il discorso penali e rimodulazioni.... :)
Non pagherai penali se recedi per motivo di condizioni contrattuali mutate unilateralmente (rimodulazione)
Ottima l'ultima osservazione postata nel blog http://www.norimodulazioni.com/ :clap:
La trascrivo anche quì nel forum:
Continuiamo ad occuparci della resitituzione del credito residuo.
In base a quanto detto sia dal Governo che dall'AGCOM il credito derivante da promozioni e da autoricarica è totalmente equiparato al credito residuo a meno che non vengano evidenziate "le eventuali restrizioni alla restituzione del credito accumulato in virtù dell’offerta stessa" (art. 2 comma 2 della delibera n. 7/02/CIR).
Abbiamo controllato sia la carta servizi che le condizioni generali di contratto predisposte da h3g per verificare se da qualche parte il gestore avesse previsto limiti alla possibilità di monetizzare il credito residuo.
All'interno della carta servizi non viene fatto alcun riferimento all'argomento, mentre nelle condizioni generali di contratto abbiamo trovato qualcosa di interessante.
(editato dal sottoscritto): A questo indirizzo...direttamente sul sito ufficiale della 3...senza scomodare web archive :) http://www.tre.it/selfcare/133online...5_ITA_HTML.htm potete trovare copia delle condizioni generali di contratto, precisamente (file pdf):
1) Condizioni Generali di Contratto valide dall' 08/05/2006 per Persone Fisiche: http://www.tre.it/assets_selfcare/do...ali_PF1505.pdf
2) Condizioni Generali di Contratto valide dall' 01/08/2006 per Persone Fisiche: http://www.tre.it/assets_selfcare/do...ener0806PF.pdf
3) Condizioni Generali di Contratto per Persone Fisiche valide attualmente, da Giugno 2007 ! http://www.tre.it/assets_selfcare/do...F.04_06_07.pdf
I primi 2 pdf sono uguali praticamente (per la definizione di credito residuo) alle Condizioni Generali di Contratto del 2004: http://forum.smsclient.it/index.php?...e=post&id=2749 ( fine edit)
Andando a leggere la definizione di Credito Residuo (art. 2, comma 1, lettera f ) si scopre che in base alle condizioni previste deve essere considerato credito residuo "credito che residua, in favore del Cliente, in caso di cessazione del rapporto contrattuale per servizi di telecomunicazione prepagati". Fin qui tutto normale, ma l'importante (come da delibera n. 7/02/CIR) non è quello che hanno scritto ma quello che non hanno scritto.
Se però andiamo a leggere la stessa definizione contenuta nelle condizioni generali di contratto previste per i nuovi piani prepagati (Super0, Super5 e Super10) edit: http://www.tre.it/assets_selfcare/do...F.04_06_07.pdf troverete una variazione nella definizione di Credito Residuo (art. 2, comma 1, lettera g), questa volta definito come "credito relativo al traffico effettivamente acquistato e non goduto che residua, in favore del Cliente, in caso di cessazione del rapporto contrattuale per servizi di comunicazione prepagati o disattivazione della USIM ricaricabile, al netto di ricariche omaggio previste o comunque associate a promozioni, opzioni o meccanismi di autoricarica previsti dal piano scelto e/o attivo."
Avete notato la differenza?
1. deve essere credito "effettivamente acquistato"
2. viene calcolato "al netto di ricariche omaggio / promozioni / opzioni o meccanismi di autoricarica"
Avete notato la differenza?
Bene... a partire dai nuovi piani 3 si è adeguata alla delibera AGCOM n. 7/02/CIR indicando espressamente "le eventuali restrizioni alla restituzione del credito accumulato in virtù dell’offerta stessa".
Un bene o un male?
Sicuramente adeguarsi a una delibera del 2002 è un bene, perchè la chiarezza nei rapporti con la clientela è a nostro giudizio un elemento fondamentale, per tutti i clienti con piani SuperTuaPiù è un'ottima notizia poichè è una ulteriore prova della totale equiparazione credito residuo - autoricarica.
Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit.
Ottimo ! :applauso:
propongo di scrivere dei modelli prestampati da mandare a 3 per rescindere dai contratti di comodato (ovviamente senza penale).
qualcuno può per favore postare l'indirizzo?
H3g Italia s.p.a.
via Leonardo da Vinci 1
20090 Trezzano S/N Mi
ti consiglio di seguire www.norimodulazioni.com e di non essere frettoloso.