Citazione Originariamente Scritto da pulsar Visualizza Messaggio
confermo che gli unici intelligenti e filo EU sono quelli di Vodaone... Ma chi offre un pacchetto daily purtroppo e' in regola... E' un qualcosa di furbo molto probabilmente introdotto da qualche lobbista di TIM e recita all'interno del regolamento :

Durante il periodo di cui all’articolo 6 septies, paragrafo 1, (cioe', specifico io... dal 1 maggio 2016 al giugno 2017) il presente paragrafo non preclude la possibilità di offrire ai clienti in roaming, per una tariffa giornaliera o qualsiasi altro costo fisso periodico, un certo volume di consumo di servizi in roaming regolamentati, a condizione che il consumo dell’intero importo di tale volume conduca a un prezzo unitario per chiamate in roaming regolamentate effettuate, chiamate ricevute, SMS inviati e servizi di dati in roaming che non superi il rispettivo prezzo al dettaglio nazionale e il sovrapprezzo massimo di cui al primo comma del presente paragrafo.
La possibilità del pacchetto è legittima, "si sapeva" e si diceva (ad es. per l'offerta Wind). Il punto - soprattutto con TIM - è che l'articolo 6 sexties, punto 3 ricorda anche che "Ogni cliente in roaming può chiedere in qualsiasi momento di passare a una tariffa fissata a norma degli articoli 6 bis, 6 ter, 6 quater e del paragrafo 1 del presente articolo o di rinunciarvi."

Con Wind e Vodafone esiste l'opzione Eurotariffa, con 3 è la tariffa di base: manca TIM, per ora


PS: l'azione di lobby è stata fortissima, se ricordate nei mesi scorsi l'opposizione dei gestori al roaming zero è stata sempre a livelli altissimi (addirittura la Lettonia era contraria e lo fece presente durante la sua presidenza, l'Italia dal canto suo aveva cercato di mediare)... e alla fine è arrivata una soluzione di mezzo verso giugno 2017

Tra l'altro, per il futuro, le segnalazioni servono. L'articolo 5, infatti, spiega che " Entro il 30 agosto 2016, allo scopo di contribuire all’applicazione coerente del presente regolamento, il BEREC, previa consultazione delle parti interessate e in stretta cooperazione con la Commissione, formula orientamenti per l’attuazione degli obblighi delle autorità nazionali di regolamentazione a norma del presente articolo."