Le modifiche non si applicano ai procedimenti per i quali sia già stata presentata istanza di conciliazione (così deve intendersi)
E' specificato però che: la modifica del termine decadenziale per la proposizione dell’istanza di definizione stabilita all’articolo 1, comma 8, lettera b, non si applica alle controversie per le quali il tentativo di conciliazione risulta esperito alla data di entrata in vigore della presente delibera.