[AGCOM] Rimodulazione del piano “Top 3 Privilege” e disamina della vessatorietà
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[AGCOM] Rimodulazione del piano “Top 3 Privilege” e disamina della vessatorietà

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  1. #1
    Partecipante Logorroico L'avatar di Max3
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    Citazione Originariamente Scritto da veditu Visualizza Messaggio
    concordo con AGCOM e non concordo con le conclusioni riportate nelle news di Mondo3
    Anche io concordo in linea di massima con l' Agcom.
    Le mie conclusioni ( applicabili ad altri tipi di rimodulazione) prendono spunto proprio da quanto dichiara l' Agcom stessa.
    Quindi, a parer mio, non sono in realtà "mie conclusioni", ma semplicemente diretta conseguenza dell'analisi dell' Authority.

    il metodo di tariffazione, nei fatti, è comunque riconducibile - seppur in senso lato - al concetto di prezzo.

    quale ratio avrebbe una norma che ritiene vessatorio passare da secondi a minuti e che non ritiene vessatorio un aumento delle tariffe del 10000%?
    Non sono d'accordo: un conto è il prezzo finale, ad esempio:il costo al minuto delle telefonate, lo scatto alla risposta, il costo degli sms...un conto è l'offerta nei vari elementi: tipologia di tariffazione, autoricarica associata al piano ecc.

    in base ad una analoga argomentazione si potrebbe considerare una rimodulazione (disciplinata dall'art. 70, comma 4, CCE) qualsiasi modificazione dell'offerta.

    ad esempio quando SKY ha rimpiazzato il canale "Studio Universal" con "MGM Channel" (pacchetto Cinema) perchè non hanno inviato a tutti gli abbonati una lettera che informava della variazione dell'offerta sottoscritta con correlato diritto di recesso?
    Ma che esempio hai fatto dai? non sono d'accordo ! Il tuo esempio non è pertinente...e poi bisogna anche vedere cosa prevede in questo caso il contratto di Sky....
    Marco non arrampicarti sugli specchi...
    Allora rileggiti quanto sotto riportato ( dalla delibera Agcom) e rispondi poi alla mia domanda...

    " Né si può ritenere, d’altronde, che il prezzo sia annoverabile tra quelle "caratteristiche del prodotto o del servizio" che sono prese in considerazione dal citato art. 33, comma 2, lett. m), che sancisce la presunta vessatorietà di tutte le clausole che abilitano a modificare unilateralmente tali elementi senza essere "accompagnate" dalla indicazione dell’apposito "giustificato motivo". All’elemento del prezzo è infatti dedicata la disposizione speciale della lettera o) dello stesso comma, che assume quindi valore prevalente e assorbente. "

    Mi dici quali sono secondo te le "caratteristiche del prodotto o del servizio" che sono prese in considerazione, ovvero che possono rientrare nell' articolo 33, comma 2, lett. m) del Codice del Consumo?
    No perchè a questo punto Marco, eliminiamolo pure questo comma 2 lettera m....
    ...

  2. #2
    Partecipante Grafomane L'avatar di veditu
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    Citazione Originariamente Scritto da Max3 Visualizza Messaggio
    Anche io concordo in linea di massima con l' Agcom.
    Le mie conclusioni ( applicabili ad altri tipi di rimodulazione) prendono spunto proprio da quanto dichiara l' Agcom stessa.
    Quindi, a parer mio, non sono in realtà "mie conclusioni", ma semplicemente diretta conseguenza dell'analisi dell' Authority.
    Max, occhio a non mettere in bocca ai giudici cose che non hanno scritto. Distingui sempre quello che scrivono da quello che tu desumi. Potresti prendere certi "schiaffoni" in giudizi successivi

    Non sono d'accordo: un conto è il prezzo finale, ad esempio:il costo al minuto delle telefonate, lo scatto alla risposta, il costo degli sms...un conto è l'offerta nei vari elementi: tipologia di tariffazione, autoricarica associata al piano ecc.
    Ti faccio un esempio bancario.
    Avrebbe senso una norma che ritiene perfettamente legittimo dimezzare il tasso di interesse attivo del tuo conto ma che riteneresse assolutamente vietato (addirittura vessatorio!) passare da un interesse semplice a uno composto?

    Nell'interpretazione delle norme la ratio legis conta...

    Ma che esempio hai fatto dai? non sono d'accordo ! Il tuo esempio non è pertinente...e poi bisogna anche vedere cosa prevede in questo caso il contratto di Sky....
    Marco non arrampicarti sugli specchi...
    Guarda che il mio esempio è più pertinente di quanto credi.
    Nella tua interpretazione H3G può rimodulare solo i numeri (il costo dello scatto, il costo della tariffa al minuto, il costo degli SMS) e non può modificare tutto ciò che è non numerico (il metodo di tariffazione).

    Il mio esempio di SKY si riferiva infatti a una rimodulazione "non numerica".

    Il termine "prezzo" tuttavia non rimanda solo alla componente numerica di quello che tu devi corrispondere al fornitore del prodotto/servizio.

    Allora rileggiti quanto sotto riportato ( dalla delibera Agcom) e rispondi poi alla mia domanda...

    " Né si può ritenere, d’altronde, che il prezzo sia annoverabile tra quelle "caratteristiche del prodotto o del servizio" che sono prese in considerazione dal citato art. 33, comma 2, lett. m), che sancisce la presunta vessatorietà di tutte le clausole che abilitano a modificare unilateralmente tali elementi senza essere "accompagnate" dalla indicazione dell’apposito "giustificato motivo". All’elemento del prezzo è infatti dedicata la disposizione speciale della lettera o) dello stesso comma, che assume quindi valore prevalente e assorbente. "

    Mi dici quali sono secondo te le "caratteristiche del prodotto o del servizio" che sono prese in considerazione, ovvero che possono rientrare nell' articolo 33, comma 2, lett. m) del Codice del Consumo?
    No perchè a questo punto Marco, eliminiamolo pure questo comma 2 lettera m....
    Massimo, di questi articoli ho discusso più di un anno fa proprio su questo forum. Puoi trovare tutta la mia posizione andandoti a spulciare la discussione.
    - Devi avere fiducia in me. - - Fiducia? Emiliy, sono un avvocato. Io fondo la mia vita sulla mancanza di fiducia negli altri. - (Duchesne)
    la "concorrenza perfetta" e' un concetto relativo; dipende dal punto di vista. Dal punto di vista di chi vende e' quando ci si divide il mercato.


  3. #3
    Partecipante Logorroico L'avatar di Max3
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    Citazione Originariamente Scritto da veditu Visualizza Messaggio
    Max, occhio a non mettere in bocca ai giudici cose che non hanno scritto. Distingui sempre quello che scrivono da quello che tu desumi. Potresti prendere certi "schiaffoni" in giudizi successivi
    Grazie comunque non ho messo in bocca ai giudici nulla, infatti ho scritto "a parer mio".

    Ti faccio un esempio bancario.
    Avrebbe senso una norma che ritiene perfettamente legittimo dimezzare il tasso di interesse attivo del tuo conto ma che riteneresse assolutamente vietato (addirittura vessatorio!) passare da un interesse semplice a uno composto?

    Nell'interpretazione delle norme la ratio legis conta...
    Vabbè la pensiamo diversamente: secondo me questi esempi non sono pertinenti al mondo della telefonia, regolato da specifiche norme.

    Massimo, di questi articoli ho discusso più di un anno fa proprio su questo forum. Puoi trovare tutta la mia posizione andandoti a spulciare la discussione.
    Vabbè ma la mia domanda è molto semplice, la riformulo:

    Mi spieghi a cosa serve ( considerando la tua analisi) il comma 2 lettera m ?
    ...

  4. #4
    Partecipante Grafomane L'avatar di veditu
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    Citazione Originariamente Scritto da Max3 Visualizza Messaggio
    Mi spieghi a cosa serve ( considerando la tua analisi) il comma 2 lettera m ?
    partiamo da quello che ha scritto Agcom: tutto quello che riguarda il PREZZO è disciplinato dalla lettera o e non dalla lettera m.

    la telefonia è un settore molto particolare, poichè si compra un servizio. quando si sottoscrive un contratto prepagato - nei fatti - si sottoscrive una tariffa. cosa è una tariffa? una funzione (in senso matematico) tramite la quale ti scalano il credito.

    a mio avviso TUTTO quello che attiene a quella funzione riguarda il prezzo. quindi un gestore può tanto modificare la parte numerica della tariffa, quanto la modalità di tariffazione, rimanendo sotto "l'ombrello" della lettera o).

    ora vengo alla tua domanda.
    la lettera m) è una regola che avrebbe difeso il consumatore di fronte a una modifica unilaterale volta ad allungare la durata di un contratto di comodato, o - prima che arrivasse Bersani - volta ad aumentare la penale per recesso anticipato.

    Vabbè la pensiamo diversamente: secondo me questi esempi non sono pertinenti al mondo della telefonia, regolato da specifiche norme.
    infatti, non a caso, il primo esempio che ho fatto riguardava SKY (la quale è soggetta alle medesime "specifiche norme" che si applicano ad H3G).
    - Devi avere fiducia in me. - - Fiducia? Emiliy, sono un avvocato. Io fondo la mia vita sulla mancanza di fiducia negli altri. - (Duchesne)
    la "concorrenza perfetta" e' un concetto relativo; dipende dal punto di vista. Dal punto di vista di chi vende e' quando ci si divide il mercato.


  5. #5
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    Citazione Originariamente Scritto da veditu Visualizza Messaggio
    partiamo da quello che ha scritto Agcom: tutto quello che riguarda il PREZZO è disciplinato dalla lettera o e non dalla lettera m.

    la telefonia è un settore molto particolare, poichè si compra un servizio. quando si sottoscrive un contratto prepagato - nei fatti - si sottoscrive una tariffa. cosa è una tariffa? una funzione (in senso matematico) tramite la quale ti scalano il credito.

    a mio avviso TUTTO quello che attiene a quella funzione riguarda il prezzo. quindi un gestore può tanto modificare la parte numerica della tariffa, quanto la modalità di tariffazione, rimanendo sotto "l'ombrello" della lettera o).
    Non sono d'accordo su questo, però accetto il tuo punto di vista.
    ora vengo alla tua domanda.
    la lettera m) è una regola che avrebbe difeso il consumatore di fronte a una modifica unilaterale volta ad allungare la durata di un contratto di comodato, o - prima che arrivasse Bersani - volta ad aumentare la penale per recesso anticipato.
    Anche su questo, accetto il tuo punto di vista ma non sono d'accordo: la lettera "m" non può essere svuotata del suo significato e ridursi a questi esempi sulla variazione della durata del comodato e sulla penale.

    Riporto le CGC:

    L’art. 22 delle condizioni generali di contratto di H3G stabilisce che "..qualora "3" proponga al Cliente modifiche ai Piani Tariffari che comportino un aumento dei corrispettivi dovuti dal Cliente stesso o, comunque, un incremento degli oneri economici previsti a suo carico, il Cliente potrà recedere dal rapporto inerente il Servizio interessato, dandone comunicazione a "3" mediante raccomandata a.r., entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma. Trascorso tale termine, le modifiche comunicate si intenderanno accettate dal Cliente."

    L' Agcom così scrive:

    La clausola in contestazione non sembra introdurre uno ius variandi suscettibile di spaziare sull’intero contenuto del programma negoziale. Il precetto negoziale esaurisce la sua efficacia nell’ammettere variazioni di costo del servizio pattuito, limitandosi cioè a consentire all’operatore di determinare unilateralmente un aumento di prezzo del servizio telefonico e riconosce, in siffatta evenienza, il diritto dell’utente di recedere dal contratto.

    Modificare la soglia minima di autoricarica,
    Modificare la modalità di fruizione dell' autoricarica
    Modificare il meccanismo di tariffazione delle telefonate
    ecc.

    sono elementi che spaziano ben al di là dell'aumento unilaterale del prezzo del servizio telefonico ( esempio aumento di alcuni centesimi al minuto del costo della telefonata).

    Ovviamente è un mio modesto parere...
    La palla passa nuovamente all' Agcom, a qualche G.d.P. e a qualche altro utente che vuole commentare...

    Ultima modifica di Max3; 20/09/2008 alle 17:50
    ...

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