Aggiungiamo questa utile e importante delibera Agcom su una controversia tra H3g e un cliente inerente la limitazione di banda sul contratto "300 ore Time Large".
In merito alle violazioni denunciate e riguardanti la limitazione del traffico di banda e tutte le conseguenze derivatene, l’operatore ha più volte dichiarato di poter limitare il traffico internet di determinate utenze; all’uopo, infatti, H3G ha integrato il regolamento contrattuale inserendo la seguente clausola: “3 Italia si riserva di limitare temporaneamente la velocità della connessione ai clienti che presentino modalità di utilizzo tali da pregiudicare le prestazioni della rete stessa. Ciò può accadere durante l'utilizzo di servizi che impiegano in maniera intensa le risorse di rete e/o in zone con un numero particolarmente elevato di connessioni”. Tuttavia, non risulta che tale modifica contrattuale sia stata comunicata all’utente, che ha continuato inconsapevolmente a tentare di utilizzare normalmente l’utenza, senza successo. Inoltre, dagli atti sembra che la limitazione causata da H3G sia stata strutturale e non temporanea e determinata da circostanze occasionali; si reputa, quindi, indennizzabile la limitazione di banda che l’utente ha subito. Ai fini del calcolo del periodo da indennizzare, si ritiene che il termine finale debba essere individuato nella definitiva disattivazione dell’utenza, avvenuta in data 11 maggio 2011. Si ritiene, quindi, che il periodo intercorrente fra il 18 agosto 2010 e l’11 maggio 2011 vada indennizzato a titolo di disservizio parziale ai sensi dell’articolo 5, comma 2, dell’Allegato A alla delibera n. 73/11/CONS (“Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori”), in quanto l’istante non è stato messo a conoscenza della limitazione e, dunque, non poteva modulare le sue abitudini di utilizzo del servizio ed evitare la riduzione della connessione, che si è concretizzata in un utilizzo irregolare del servizio dati. In applicazione della citata disposizione, pertanto, l’operatore sarà tenuto a corrispondere l’importo di euro 2,50 per ogni giorno di disservizio parziale, per un totale di euro 520,00 per i 208 giorni di disservizio.